IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'articolo  14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422,  che  demanda  al  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  di individuare, con proprio decreto, i criteri tecnici e
le  modalita'  di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui
utilizzo  e'  finalizzato  alla diversificazione o integrazione della
rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane;
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, recante norme
per   la  definizione  dei  criteri  tecnici  e  delle  modalita'  di
utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla
diversificazione  o  integrazione  della  rete dei trasporti di linea
nelle  aree  urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del
trasporto pubblico locale;
  Visto  in  particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale del 22
giugno  2000,  n.  215,  che  fissa  le  caratteristiche dei pannelli
indicatori del servizio;
  Ravvisata  la  necessita'  di  integrare  l'articolo  2 del decreto
ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, per tener conto delle risultanze
emerse  nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute,
con particolare riferimento alla necessita' di fornire agli utenti il
maggior numero possibile di indicazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 20 dicembre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 1655 del 15 maggio 2002);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                           Articolo unico
        Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio
  All'articolo  2  del  decreto  ministeriale 22 giugno 2000, n. 215,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
  "3.  Il  pannello  di  cui al comma 1 puo' essere omesso ma in tale
ipotesi  il  pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne
minime di 80x22 cm".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 19 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002
  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'
          art.  10,  commi  2 e 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale del 22
          giugno  2000,  n. 215, e' riportato nella nota all'articolo
          unico.
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri"  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sott'ordinate  al  Ministro,  quando la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  ministeriali  ed interministeriali, ferma restando
          la  necessita'  di  apposita  autorizzazione da parte della
          legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo.
              Essi   debbono  essere  comunicati  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'articolo unico:
              -  Il  testo  dell'art.  2  del decreto ministeriale 22
          giugno 2000, n. 215 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          179  del  2 agosto 2000), recante "Norme per la definizione
          dei  criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei
          veicoli   della  categoria  M1  con  uso  finalizzato  alla
          diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di
          linea  nelle  aree  urbane  e  suburbane, nell'ambito della
          organizzazione   del   trasporto  pubblico  locale"  e'  il
          seguente:
              "Art.  2  (Caratteristiche  dei pannelli indicatori del
          servizio).  1.  I  veicoli  debbono  essere  dotati  di  un
          pannello   luminoso  rettangolare,  ancorato  al  di  sopra
          dell'abitacolo,   in   posizione   longitudinale,   per  la
          segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo
          di  destinazione  del  servizio.  Il  pannello  deve  avere
          dimensioni esterne non eccedenti 85x30 cm.
              2.  Un  secondo  pannello  luminoso,  con  funzione  di
          ripetitore  di  segnalazione,  di  dimensioni  esterne  non
          eccedenti  22x18  cm,  deve  essere posizionato al di sopra
          dell'abitacolo in posizione frontale.
              3.  Il pannello di cui al comma 1 puo' essere omesso ma
          in  tale  ipotesi  il pannello di cui al comma 2 deve avere
          dimensioni esterne minime di 80x22 cm".