IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  tributaria  e,  in particolare, in tema di
agevolazioni   per  gli  investimenti  nelle  aree  svantaggiate,  di
compensazione di crediti d'imposta e di sospensione di adempimenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Monitoraggio delle agevolazioni per gli
                investimenti nelle aree svantaggiate

  1.   Al   fine   di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di agevolazione per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e   successive  modificazioni,  nonche'  di  favorire  la
prevenzione     di     comportamenti     elusivi,     di    acquisire
all'amministrazione  i  dati  necessari  per  adeguati  monitoraggi e
pianificazioni  dei  flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi  dei  contributi,  attribuiti  nella  forma  di  crediti  di
imposta:
a) i   soggetti   che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo
   anteriormente  alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
   delle  entrate,  a  pena  di  decadenza  dal contributo conseguito
   automaticamente,  i  dati  occorrenti  per  la  ricognizione degli
   investimenti  realizzati  e, in particolare, quelli concernenti le
   tipologie  degli  investimenti,  gli identificativi dei contraenti
   con  i  quali  i  soggetti  interessati  intrattengono  i rapporti
   necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di
   regolazione  finanziaria  delle  spese relative agli investimenti,
   l'ammontare  degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
   ancora  da  utilizzare,  nonche' ogni altro dato utile ai predetti
   fini.  Tali  dati  sono  stabiliti con provvedimento del direttore
   dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data
   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  il quale e'
   altresi'  approvato  il  modello  di  comunicazione e stabilito il
   termine  per  la  sua effettuazione, comunque non successivo al 31
   gennaio  2003.  I  soggetti  di cui al primo periodo sospendono la
   fruizione  degli  ulteriori  utilizzi  del  contributo a decorrere
   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e la
   riprendono  a  decorrere  dal  31  marzo  2003.  La  ripresa della
   utilizzazione  dei  contributi  e'  consentita  nella  misura  non
   superiore  al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450
   milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e  a  250  milioni di euro a
   decorrere  dall'anno  2004,  e l'ammontare complessivo dei crediti
   d'imposta  conseguenti  ai  contributi  maturati e non utilizzati,
   risultante  dalla  analisi  delle  comunicazioni  di  cui al primo
   periodo.  L'entita'  massima  della predetta misura e' determinata
   con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia e delle finanze,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per
   la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i  soggetti  che  a  decorrere dall'8 luglio 2002 hanno conseguito
   l'assenso  dell'Agenzia  delle  entrate relativamente alla istanza
   presentata  ai  sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
   2000,  come  modificato  dal  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
   effettuano  la  comunicazione  di cui alla lettera a) e sospendono
   l'effettuazione   degli   ulteriori   utilizzi  del  contributo  a
   decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e
   la  riprendono  a  decorrere  dal  31 marzo 2003. La ripresa della
   utilizzazione  dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
   35  per  cento  del  suo  ammontare  complessivo nell'anno 2003 e,
   rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
   successivi.
  2.  All'onere conseguente alle disposizioni del comma 1 si provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo
10,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.