IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  una  piu'  incisiva repressione degli illeciti nel
settore  sanitario,  la  cui  recente  recrudescenza ha causato grave
turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Inosservanza di doveri in materia sanitaria
  1.  L'Autorita'  amministrativa  competente,  salvo  che  il  fatto
costituisca  reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave,
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria, non inferiore nel minimo a
50.000  euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti
volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa,
ai   professionisti   sanitari   dipendenti  dal  Servizio  sanitario
nazionale  o  con  esso  convenzionati,  ovvero  ai  responsabili  di
strutture  sanitarie  accreditate  per  l'erogazione  di  prestazioni
clinico-diagnostiche  i quali, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non
pertinenti  per tipologia o quantita' con la patologia di riferimento
ovvero  in  violazione  di norme di legge o di regolamento richiedono
rimborsi    inappropriati,    determinano   ingiustificati   ricoveri
ospedalieri   o   assumono   impegni   contrattuali  e  obbligazioni,
cagionando  danno alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
Nei  casi  previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei
beni  e  delle  cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione  e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o   il  prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  alla
violazione.
  2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  individuati  gli  uffici gestionali competenti alla irrogazione
delle  sanzioni,  nonche' le concrete modalita' di accertamento delle
violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
Le  somme  incassate  a  titolo  di  sanzione affluiscono in apposito
capitolo  di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio e'
stato  commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla
riduzione delle liste d'attesa.
  3.  Il  provvedimento  che  conclude  il  procedimento  deve essere
comunicato   al   competente   ordine  o  collegio  professionale  di
appartenenza,  che,  valutati  gli atti, puo' disporre la sospensione
dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.