IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  come  modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000,
n.   422,  concernente  attuazione  della  direttiva  76/160/CEE  del
Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di
balneazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di procedere,
nell'imminenza   della   stagione   balneare,   alla   individuazione
aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno  1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29
dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo  comma,  dopo  le  parole: "le acque interessate" sono
   inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo comma";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
   "Le  zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
   disposizioni  di  cui ai primi sei commi possono essere dichiarate
   nuovamente  idonee,  con  provvedimento dell'autorita' competente,
   nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza
   prevista  nella tabella (allegato 1), nel mese precedente l'inizio
   della  stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si
   riferisce  il  giudizio  di  non  idoneita'  di  cui  al  presente
   articolo,  risultino  favorevoli  per  tutti  i parametri previsti
   nella  tabella  (allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al
   Ministero  della  salute  ed  al  Ministero  dell'ambiente e della
   tutela  del  territorio  entro  quindici  giorni dall'adozione del
   relativo provvedimento.".