La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla
normativa  in  materia  di  qualita'  delle  acque di balneazione, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:

              Il   decreto-legge  31 marzo  2003,  n.  51,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          76 del 1° aprile 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.