IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10,  comma  1,  lettera  a), n. 11), del decreto
legislativo   4   dicembre  1997,  n.  460,  recante  riordino  della
disciplina   tributaria   degli   enti   non   commerciali   e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Ambito di applicabilita'
  1.  Il  presente regolamento definisce gli ambiti e le modalita' di
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  scientifica  di particolare
interesse  sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilita'
delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  10,  comma  1, lettera a), n. 11 del decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) prevede:
              «Art.   1.  -  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) - 10) - (Omissis).
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400.».
              - L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
              «1.  -  Il  Governo  della  Repubblica  e' composto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che
          costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.».
          Nota all'art. 1:
              - Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997
          si veda la nota alle premesse.