La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Federazione  russa  sulla  cooperazione  in ambito giovanile, fatto a
Roma il 15 gennaio 2001.