IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  si sono registrati casi di importazione di specie
di  aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni
di allarme sociale;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche
gli  aracnidi  potenzialmente  pericolosi  per  l'uomo  tra le specie
animali  per  le  quali sono vietati la detenzione ed il commercio in
ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute
pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e  la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero   provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita',  che  possono
arrecare,  con  la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per   l'uomo   o   che   comunque  possono  costituire  pericolo  per
l'incolumita' pubblica.
  2.  E'  vietato  a chiunque, detenere, commercializzare, importare,
esportare  o  riesportare  gli  esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992,  n.  150.  In  caso  di  inosservanza  si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.
  3.  A  coloro  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  detengono  esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150.