IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
1;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Ritenuto  necessario  procedere alla riorganizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito   il   parere   della   Commissione   bicamerale  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                                 300

  1.  Il  comma  1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Costituiscono  strutture  di  primo  livello  del Ministero le
direzioni  generali  alla  cui  individuazione  ed  organizzazione si
provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al titolo:
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
          137  (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
          e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici), e' il seguente:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.».

          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, supplemento ordinario.
              -  Per  il  testo del citato decreto legislativo n. 300
          del 1999 si veda la nota al titolo.
              -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
          ordinario.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 marzo  2001,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2001, n. 114, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n.  317  (modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          materia di organizzazione del Governo), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  Per  il  testo dell'art. 1 della citata legge n. 137
          del 2002, si veda nota al titolo.
              -   Il   testo  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145
          (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico e privato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 luglio 2002, n. 172.
              - Il  testo  dell'art.  5  della citata legge n. 59 del
          1997 e' il seguente:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
          n.  300  del 1999, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
          primo  livello del Ministero le direzioni generali alla cui
          individuazione   ed  organizzazione  si  provvede  a  norma
          dell'art.    4,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative».
              2.  Le  funzioni  svolte  dagli  uffici  periferici del
          Ministero  del  lavoro e previdenza sociale sono attribuite
          agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11.
              3.  Presso il Ministero continua ad operare il Comitato
          nazionale  delle  pari opportunita' di cui all'art. 5 della
          legge 10 aprile 1991, n. 125.».