IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  recante  le
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per  il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e di interazione tra pubblico e privato; 
  Vista la legge 31 luglio 2002,  n.  179,  recante  disposizioni  in
materia ambientale; 
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri, nonche' di enti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,  n.
207,  recante  l'approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia  per   la
protezione  dell'ambiente  e  per  i   servizi   tecnici,   a   norma
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300; 
  Visto il decreto  legislativo  6  dicembre  2002,  n.  287,  ed  in
particolare gli articoli 3, 4 e 5; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 2003; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  in
seguito  denominato:  "Ministero",  esercita  le  funzioni   di   cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6  dicembre  2002,
n.  287.  Il  Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso
demandati, si articola in sei direzioni generali. 
  2. Le direzioni assumono rispettivamente la  denominazione  di:  a)
Direzione per  la  protezione  della  natura;  b)  Direzione  per  la
qualita' della vita; c) Direzione per  la  ricerca  ambientale  e  lo
sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale;  e)  Direzione
per la difesa del suolo; f)  Direzione  per  i  servizi  interni  del
Ministero. 
  3. Per le specifiche esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca,
nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito
degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro,  due  posti  di
funzioni  di  livello  dirigenziale  generale,  per  l'esercizio  dei
relativi compiti. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, e' il seguente:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo'  inviare  messaggi alle Camere. Indice le elezioni
          delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana
          i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
          referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione  delle  Camere.  Ha il comando delle Forze
          armate,  presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
          secondo  la  legge,  dichiara lo stato di guerra deliberato
          dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400  recante:  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, (S.O.), e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri
          che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          Regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa»,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, (S.O.).
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          (S.O.).
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.).
              -  La  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante:  «Modifiche  al Titolo V della parte seconda della
          Costituzione»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 2001, n. 248.
              -   La   legge   15 luglio   2002,   n.  145,  recante:
          «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico e privato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 luglio 2002, n. 172.
              -   La   legge   31 luglio   2002,   n.  179,  recante:
          «Disposizioni  in  materia ambientale», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
              -  La  legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega al
          Governo  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti  pubblici»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          8 luglio 2002, n. 158.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
          2002,   n.   207,   recante:  «Approvazione  dello  statuto
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi  tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).
              -  L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del
          Governo,  a  norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
          n. 203, (S.O.) e' il seguente:
              «4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del Dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i)  istituzione  di un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l)  determinazione di una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m)  facolta'  del  direttore generate dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
              -  Gli  articoli  3,  4  e  5,  del decreto legislativo
          6 dicembre  2002,  n.  287,  recante: «Modifiche al decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.  300,  concernente  le
          strutture  organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e
          le  funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          2002, n. 304, sono i seguenti:
              «Art.  3 (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300).  -  1.  All'art. 35 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   sono   attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti  allo  Stato  relativi alla tutela dell'ambiente,
          del  territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
          alle seguenti materie:
                a) individuazione,   conservazione  e  valorizzazione
          delle  aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione,  fatte  salve  le competenze della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della  Convenzione  di  Washington  (CITES)  e dei relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti  inquinati;  tutela  delle  risorse idriche e relativa
          gestione,  fatta  salva  la  competenza del Ministero delle
          politiche agricole e forestali;
                c) promozione  di  politiche  di  sviluppo durevole e
          sostenibile, nazionali e internazionali;
                d) sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero  delle
          condizioni  ambientali conformi agli interessi fondamentali
          della   collettivita'   e  all'impatto  sull'ambiente,  con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali.».
              «Art.   4.   (Modifiche   dell'art.   36   del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300). - 1. L'art. 36 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni, e' sostituto dal seguente:
                «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
          del  Ministro).  -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e'  attribuita  la titolarita' dei
          poteri  di  indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nonche'   la  titolarita'  del  potere  di
          vigilanza  con  riferimento  all'Agenzia  per la protezione
          dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici (APAT), ai sensi
          degli  articoli  8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
          207,  e  all'Istituto  centrale per la ricerca applicata al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          si  provvede  a  ridefinire  i  compiti  e l'organizzazione
          dell'ICRAM.».
              «Art.  5 (Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300).  -  1.  All'art. 37 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              1.  Il Ministero si articola in un numero non superiore
          a  sei  direzioni  generali,  alla  cui  individuazione  ed
          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
          Nota all'art. 1:
              -  L'art.  35  del citato decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  come  modificato  dall'art.  3 del decreto
          legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e' il seguente:
              «Art.  35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio.
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   sono   attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti  allo  Stato  relativi alla tutela dell'ambiente,
          del  territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
          alle seguenti materie:
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle  aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione,  fatte  salve  le competenze della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della  Convenzione  di  Washington  (CITES)  e dei relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti  inquinati;  tutela  delle  risorse idriche e relativa
          gestione,  fatta  salva  la  competenza del Ministero delle
          politiche agricole e forestali;
                c)  promozione  di  politiche  di sviluppo durevole e
          sostenibile, nazionali e internazionali;
                d)   sorveglianza,   monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni  ambientali conformi agli interessi fondamentali
          della   collettivita'   e  all'impatto  sull'ambiente,  con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b),  della  legge  15  marzo  1997, n. 59; sono altresi'
          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
          ambientale.».