IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare, l'articolo 7;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare  disposizioni  in  materia di
organizzazione  delle  segreterie  particolari  dei sottosegretari di
Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 16 aprile 2003;
  Visto  il  successivo  parere  del Consiglio di Stato n. 2162/2003,
espresso   dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti  normativi
nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente
gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dei vice Ministri presso il
Ministero  delle  attivita'  produttive,  nel quale si esprime parere
favorevole   in   ordine   all'istituzione   del   «responsabile  del
coordinamento  delle  attivita'  di  supporto degli uffici di diretta
collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»;
  Ritenuto,   pertanto,   per  esigenze  di  uniformita'  di  assetto
organizzativo   degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dei  vice
Ministri,  di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto,
peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono
stati  resi  antecedentemente  alla  data  di entrata in vigore della
legge n. 137 del 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 aprile  2001,  n.  320,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture
e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e
con   i   Sottosegretari   di   Stato   presso   il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    b) dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la seguente: «e-bis) vice
Ministri:  i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il
titolo di vice Ministro».
  2.  All'articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  dopo  la  lettera  f), e' inserita la seguente:
«f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»;
    b) al  comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le
seguenti: «dei vice Ministri e»;
    c) il  comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento
degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e
i  Sottosegretari  di  Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e
legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.».
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 aprile  2001,  n.  320,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla   lettera   b),   dopo  le  parole:  «Responsabile  della
segreteria  tecnica  del  Ministro»,  sono  inserite le seguenti: «il
responsabile  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto degli
uffici  di  diretta  collaborazione  inerenti le funzioni delegate al
vice Ministro»;
    b) alla  lettera  c), dopo le parole: «Segretario particolare del
Ministro»,  sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del
vice  Ministro,  il  responsabile  della  segreteria tecnica del vice
Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
    c) alla  lettera  d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa
del  Ministro»,  sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del
vice Ministro».
  4.  All'articolo  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie
dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «2-bis.  In  aggiunta al contingente di personale previsto al comma
2,  al  vice  Ministro  e' attribuito un ulteriore contingente pari a
sedici  unita'  di  personale.  Tale ulteriore contingente si intende
compreso  nel  contingente  complessivo  di centotrenta unita' di cui
all'articolo 5, comma 1.
  2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di
personale  riservato  ai  vice  Ministri, anche tra soggetti estranei
all'Amministrazione,  oltre  al  Capo della segreteria, un segretario
particolare,  un  addetto  stampa,  un  responsabile della segreteria
tecnica.  Nomina  altresi', d'intesa con il Ministro, un responsabile
del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione  inerenti  le funzioni delegate ed un responsabile del
coordinamento   legislativo   nelle   materie  inerenti  le  funzioni
delegate.».
  5.  All'articolo  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  «Ministro», sono inserite le
seguenti: «, dei vice Ministri»;
    b) al  comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione»
sono inserite le seguenti: «del Ministro».
  6.  All'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di
invarianza  della  spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore
spesa  derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai
commi  1  e  2  dell'articolo  7,  dovra'  essere compensata rendendo
indisponibile   un  numero  di  incarichi  di  funzione  dirigenziale
equivalente sul piano finanziario.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
  Ufficio  di  controllo  atti  dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 342
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 4-bis dell'art. 17
          della legge 23 agosto, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              -   La   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni  reca: «Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59).
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo  3  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata  dagli  appositi  uffici, nonche' del compito di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita».
              -  Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche  ed  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112».
              - Il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127  recante: «Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e controllo e' il seguente:
              «14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta».
              Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286 reca:
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997,  n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          18 agosto 1999, n. 193.
              - La legge 26 marzo 2001, n. 81 reca: «Norme in materia
          di  disciplina  dell'attivita' di Governo» ed e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75.
              -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n.
          137 recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del
          Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          nonche'  di  enti  pubblici»  e  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e' il seguente:
              «Art.  3  (Disposizioni  transitorie  per gli uffici di
          diretta  collaborazione).  -  1.  Sino  all'adeguamento dei
          regolamenti  emanati  ai sensi degli articoli 7 del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e 14, comma 2, del
          decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   alle
          disposizioni   introdotte   dall'articolo   1  della  legge
          26 marzo  2001,  n.  81,  ai  vice Ministri e' riservato un
          contingente  di personale fino al triplo di quello previsto
          per   le  segreterie  dei  sottosegretari  di  Stato.  Tale
          contingente,  per  la  parte  eccedente quello spettante ai
          sottosegretari   di   Stato,   si   intende   compreso  nel
          contingente  complessivo  del  personale  degli  uffici  di
          diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
              2.  Nell'ambito  del contingente di personale riservato
          ai  vice  Ministri  ai  sensi del comma 1, il vice Ministro
          puo'  nominare  un  capo  della  segreteria,  un segretario
          particolare,  un  responsabile della segreteria tecnica, un
          addetto  stampa  nonche',  ove  necessario in ragione delle
          peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
          internazionali.  Nell'ambito  del  medesimo  contingente il
          vice   Ministro,   d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un
          responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
          degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
          delegate  e  un  responsabile del coordinamento legislativo
          nelle materie inerenti le funzioni delegate.
              3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
          Stato».
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  320  reca:  «Regolamento di organizzazione degli
          Uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti»  ed  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 2001, n. 183.
          Note all'articolo 1:
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  2001,  n.  320 come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni).  - Nel presente regolamento si
          intendono per:
                a) Uffici  di  diretta  collaborazione: gli Uffici di
          diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari
          di  Stato  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  cui  all'articolo  14, comma 2, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e all'articolo 7 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
                b) Ministro:  il  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti;
                c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti;
                d) Decreto  legislativo  n.  29  del 1993: il decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
          ed integrazioni;
                e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
          presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                e-bis)  vice  Ministri.  i sottosegretari di Stato ai
          quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
                f) Ruolo  unico: il ruolo unico della dirigenza delle
          amministrazioni  statali  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».
              -  Il  testo  dell'art.  2,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  2001,  n. 320 come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art. 2 (Ministro ed Uffici di diretta collaborazione).
          -  1.  In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1,
          del   decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,
          l'organizzazione  degli Uffici di diretta collaborazione e'
          disciplinata  dalle  disposizioni del presente regolamento.
          Il  Ministro  si  avvale  per l'esercizio delle funzioni di
          direzione  politica  del Ministero ad esso attribuite dagli
          articoli 3  e  14  del  decreto legislativo n. 29 del 1993,
          degli  uffici  di diretta collaborazione, che esercitano le
          competenze  di  supporto  e  di  raccordo  tra  lo stesso e
          l'amministrazione,   collaborando  alla  definizione  degli
          obiettivi,   all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche,
          nonche'   alla   relativa   valutazione  ed  alle  connesse
          attivita'   di   comunicazione,  con  particolare  riguardo
          all'analisi     dell'impatto     normativo,     all'analisi
          costi-benefici   ed   alla   congruenza   fra  obiettivi  e
          risultati.
              2. Sono uffici di diretta collaborazione:
                a) la Segreteria del Ministro;
                b) l'Ufficio di Gabinetto;
                c) l'Ufficio legislativo;
                d) la Segreteria tecnica;
                e) l'Ufficio stampa;
                f) il Servizio di controllo interno;
                f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;
                g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
              3.  La  Segreteria  del  Ministro  opera  alle  dirette
          dipendenze  del  Ministro. Il Servizio di controllo interno
          opera  in  posizione di autonomia e risponde esclusivamente
          al Ministro.
              4.   Le   Segreterie   dei   vice   Ministri,   e   dei
          Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei
          rispettivi   Sottosegretari,   garantendo   il   necessario
          raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri
          Uffici di diretta collaborazione.
              5  .  Per  lo svolgimento degli incarichi istituzionali
          delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di
          Stato  si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo
          oltre che delle loro rispettive segreterie.
              6.  Il  Capo  di  Gabinetto,  salvo quanto previsto dai
          commi  3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici
          di  diretta  collaborazione,  i  quali  ai  fini  di cui al
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un
          unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra
          le  funzioni  di  indirizzo  del Ministro e le attivita' di
          gestione  del  Ministero,  nel  rispetto  del  principio di
          distinzione   tra  tali  funzioni.  Il  Capo  di  Gabinetto
          definisce   l'organizzazione   degli   Uffici   di  diretta
          collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e
          puo'   nominare  Vice  Capi  di  Gabinetto  in  numero  non
          superiore a due».
              Il  testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  2001,  n.  320 come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  7  (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
          degli   Uffici   di   diretta   collaborazione   spetta  un
          trattamento  economico  omnicomprensivo  determinato con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma 2, del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
                a) per  il  Capo di Gabinetto in una voce retributiva
          non superiore alla misura massima del trattamento economico
          fondamentale  spettante  ai Capi Dipartimento del Ministero
          incaricati  ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
          legislativo  n.  29 del 1993, e un emolumento accessorio da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento   accessorio   spettante   ai   medesimi   Capi
          Dipartimento;
                b) per   il   Capo   dell'Ufficio   legislativo,   il
          Responsabile  della  Segreteria  tecnica,  del Ministro, il
          responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
          degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
          delegate  al vice Ministro ed il presidente del collegio di
          direzione  del  Servizio  di  controllo interno in una voce
          retributiva   non   superiore   alla   misura  massima  del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad   ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma  4, del decreto legislativo n. 29
          del  1993,  e  un  emolumento  accessorio  da fissare in un
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio  spettante  ai  dirigenti di Uffici dirigenziali
          generali del Ministero;
                c) per  il  Capo  della  Segreteria  del Ministro, il
          Segretario   particolare   del   Ministro,   il  Segretario
          particolare   del  vice  Ministro,  il  responsabile  della
          segreteria  tecnica  del vice Ministro, il responsabile del
          coordinamento   legislativo   nelle   materie  inerenti  le
          funzioni  delegate al vice Ministro i Capi delle segreterie
          dei  Sottosegretari  di  Stato ed i componenti del collegio
          di' direzione del Servizio di controllo interno in una voce
          retributiva   non   superiore   alla   misura  massima  del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
          retribuzione  di  posizione,  e in un emolumento accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del  trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
          di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
                d) per  il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, per
          l'addetto  stampa  del  vice  Ministro  in  un  trattamento
          conforme   a   quello   previsto  dal  contratto  colletivo
          nazionale  per  i  giornalisti  con  qualifica di redattore
          capo.
              2.  Per  i dipendenti pubblici il trattamento di cui al
          comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
          trattamento  economico  in godimento. Ai responsabili degli
          Uffici   di   cui  al  comma  1,  dipendenti  da  pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico   e'   corrisposto   un  emolumento
          accessorio  correlato  ai compiti di diretta collaborazione
          nella  misura  determinata  con  decreto  del  Ministro, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
          un   importo   non   superiore   alla  misura  massima  del
          trattamento  accessorio  spettante  rispettivamente ai Capi
          Dipartimento,  ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
          dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali
          non  generali.  La  medesima  disposizione  si  applica  al
          Presidente  o  ai  componenti del collegio di direzione del
          Servizio   di   controllo   interno,   anche   se   estinti
          dell'amministrazione,  quando il relativo contratto prevede
          un  impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri
          incarichi esterni e del relativo trattamento economico.
              3.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   Uffici   di  diretta  collaborazione  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  stessa  fascia  del Ministero nonche', in
          attesa     di    specifica    disposizione    contrattuale,
          un'indennita'  sostitutiva della retribuzione di risultato,
          determinata  con  decreto del Ministro su proposta del Capo
          di  Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica di importo non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  della retribuzione di
          posizione,   a   fronte  delle  specifiche  responsabilita'
          connesse    all'incarico    attribuito,   della   specifica
          qualificazione      professionale      posseduta,     della
          disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della
          prestazione individuale.
              4. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro   all'atto   del  conferimento  dell'incarico.  Il
          relativo,   onere   grava  sugli  stanziamenti  dell'unita'
          previsionale   di  base  "Gabinetto  e  Uffici  di  diretta
          collaborazione  all'opera  del  Ministro"  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero.
              5.  Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli    obblighi   effettivi   di   reperibilita'   e   di
          disponibilita'   ad   orari   disagevoli  eccedenti  quelli
          stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni vigenti,
          nonche'  dalle  conseguenti ulteriori prestazioni richieste
          dai   responsabili   degli   uffici,  spetta  un'indennita'
          accessoria   di   diretta  collaborazione  sostitutiva  dei
          compensi   per   lavoro   straordinario  e  degli  istituti
          retributivi     finalizzati     all'incentivazione    della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
          specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo
          14,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, la
          misura  dell'indennita'  e'  determinata  con  decreto  del
          Ministro  delle infrastrutture e trasporti, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica».
              -  Il  testo  dell'art.  8,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  2001,  n. 320 come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  8  (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei
          Sottosegretari  di Stato). - 1. I Capi delle Segreterie dei
          Sottosegretari  di  Stato  sono  scelti  dai Sottosegretari
          interessati    anche    tra    estranei    alle   pubbliche
          amministrazioni e nominati dal Ministro.
              2.  A  ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato,
          oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori
          del  contingente  complessivo  di centotrenta unita' di cui
          all'articolo  5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita'
          di  personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
          fra  i  dipendenti  di  altre pubbliche amministrazioni, in
          posizione  di  aspettativa,  comando  o  collocamento fuori
          ruolo,   o   in   altre  posizioni  analoghe  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
              2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto
          al  comma  2,  al  vice Ministro e' attribuito un ulteriore
          contingente   pari  a  sedici  unita'  di  personale.  Tale
          ulteriore  contingente  si intende compreso nel contingente
          complessivo  di centotrenta unita' di cui all'art. 5, comma
          1.
              2-ter.  Ciascun  vice  Ministro nomina, nell'ambito del
          contingente  di personale riservato ai vice Ministri, anche
          tra  soggetti  estranei  all'Amministrazione, oltre al Capo
          della  segreteria,  un  segretario  particolare, un addetto
          stampa,  un  responsabile  della segreteria tecnica. Nomina
          altresi',  (d'intesa  con il Ministro), un responsabile del
          coordinamento  delle  attivita' di supporto degli Uffici di
          diretta  collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un
          responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle materie
          inerenti le funzioni delegate».
              Il  testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  2001,  n.  320 come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  9  (Modalita'  della gestione). - 1. La gestione
          degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
          individuali   e   le   indennita'  spettanti  al  personale
          assegnato  agli  uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per
          le  spese  di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei
          vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto
          di  beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
          esigenze  dei  predetti  uffici,  nonche' la gestione delle
          risorse  umane  e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi
          dell'articolo   14,   comma  1,  lettera  h),  del  decreto
          legislativo  n.  29 del 1993, alla responsabilita' del Capo
          di  Gabinetto,  che puo' delegare i relativi adempimenti ad
          uno  dei  dirigenti  assegnati  all'Ufficio  di  Gabinetto,
          nonche'  avvalersi,  ove  ricorrano  le condizioni previste
          dall'articolo  4  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,  degli  uffici  del  Ministero  per  la liquidazione e
          l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
              2.  Ai  servizi supporto a carattere generale necessari
          per  l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   provvede  la  Direzione  generale  degli  affari
          generali  e  del personale del Ministero, assegnando unita'
          di  personale  ricomprese  nelle  aree  A e B del contratto
          collettivo  nazionale  per  il  personale  del comparto dei
          Ministeri  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
          economico  1998-1999,  in  numero  non  superiore al 50 per
          cento   delle   unita'   addette  agli  Uffici  di  diretta
          collaborazione di cui all'articolo 2.
              -   Si   applica  l'art.  10  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29».
              -  Il  testo  dell'art.  10, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  2001,  n. 320 come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  10  (Norme finali). - 1. Gli incarichi di cui al
          comma  1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori
          esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi
          attivita'  professionale  a  carattere  continuativo. Dello
          svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali
          a  carattere non continuativo e' informato il Ministro, che
          ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.
              2.  L'attuazione  del presente regolamento non comporta
          in  ogni  caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
          dello Stato.
              2-bis)  Alfine  di  assicurare l'effettivo rispetto del
          principio di invarianza della spesa a legislazione vigente,
          l'eventuale  maggiore  spesa derivante dalla previsione dei
          trattamenti  economici  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7,
          dovra'  essere  compensata rendendo indisponibile un numero
          di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano
          finanziario.
              3.  E'  abrogato  il  decreto  del  Ministro dei lavori
          pubblici  26 marzo  1997, n. 217, recante: "Regolamento per
          l'istituzione del servizio di controllo interno".