IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, ed in particolare  gli  articoli  11,
comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca   scientifica   e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma  1,  lettera  d),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1999,  n.  36,  recante
riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente  -
ENEA; 
  Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica  del
Governo, emanate il 13 marzo 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2003; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n.
137, provvede al riordino della disciplina  dell'Ente  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, di  seguito  denominato:  «ENEA»,
secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicita'  nella
conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite. 
 
          Avvertenza: 
              Le   note   qui   pubblicate   sono    state    redatte
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante: «Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
          137 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8  luglio
          2002,  n.   158),   recante:   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione del  Governo  e  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di  enti  pubblici»  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Deleghe di cui  all'art.  11  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, nel rispetto delle  competenze
          costituzionali delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e d), della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  28
          della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  come  modificato
          dall'art. 2 della presente legge. 
              2. Nell'attuazione della delega di cui al comma  1,  il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, e successive modificazioni. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati previo parere della Commissione di cui all'art.  5
          della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro  trenta
          giorni dalla data  di  trasmissione  dei  relativi  schemi.
          Decorso tale termine, i decreti legislativi possono  essere
          comunque adottati.». 
              - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)  e
          d) della 15 marzo 1997, n. 59  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63),  recante:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la  semplificazione  anuninistrativa»
          e' il seguente: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n. 214), recante «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
          il seguente: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  lelegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,
          recante:   «Disposizioni   per   il    coordinamento,    la
          programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera  d)  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          luglio 1998, n. 151. 
              - Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1999,  n.  36,
          recante:  «Riordino  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente-ENEA, a  norma  degli  articoli  11,
          comma 1, e 18 comma 1, della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n.
          46. 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,
          n. 137, si vedano le note alle premesse.