IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
  Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica  temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda
il  regime  di  imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
radiodiffusione  e  di  televisione  e a determinati servizi prestati
tramite mezzi elettronici;
  Visto  l'articolo  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
               Modifica della disciplina IVA relativa
           ai servizi di radiodiffusione e di televisione
            ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici.
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo  7,  quarto  comma,  lettera  d), dopo le parole:
«servizi  di  telecomunicazione,»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
radiodiffusione  e  di  televisione,  le  prestazioni di servizi rese
tramite mezzi elettronici,»;
    b) all'articolo  7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di
telecomunicazione,»  sono  inserite  le  seguenti: «le prestazioni di
servizi  rese  tramite  mezzi  elettronici a committenti non soggetti
passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunita',»;
    c) all'articolo  7,  quarto  comma,  dopo la lettera f-bis), sono
aggiunte le seguenti:
      «f-ter)   le   prestazioni   di   servizi  rese  tramite  mezzi
elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita'
a   committenti  non  soggetti  passivi  d'imposta  nello  Stato,  si
considerano ivi effettuate;
      f-quater)    le    prestazioni    di    telecomunicazione,   di
radiodiffusione  e  di  televisione  rese  da  soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti
passivi  d'imposta  si  considerano  effettuate  nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate.»;
    d) dopo l'articolo 74-quater, e' inserito il seguente:
      «Art.  74-quinquies  (Disposizioni per i servizi resi tramite i
mezzi  elettronici  da  soggetti  domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta). -
1.  I  soggetti  domiciliati  o  residenti fuori della Comunita', non
identificati   in   ambito  comunitario,  possono  identificarsi  nel
territorio  dello  Stato,  con  le  modalita'  previste  dal presente
articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore   aggiunto   relativamente   ai  servizi  resi  tramite  mezzi
elettronici  a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati
o  residenti  in  Italia  o  in  altro  Stato  membro.  A  tale  fine
presentano,   prima  dell'effettuazione  delle  operazioni,  apposita
dichiarazione    all'ufficio    competente,   da   individuarsi   con
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e'
tenuto   a   notificare   al   soggetto   richiedente  il  numero  di
identificazione   attribuito,   nonche'  il  conto  bancario  su  cui
effettuare il versamento dell'imposta.
      2.  I  soggetti  domiciliati o residenti fuori della Comunita',
che   si   avvalgono  del  regime  previsto  dal  presente  articolo,
identificati  in  Italia,  sono  dispensati  dagli obblighi di cui al
Titolo II.
      3.  La  dichiarazione  di  identificazione  di  cui  al comma 1
contiene le seguenti indicazioni:
        a) per  le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la
data  di  nascita  ed  eventualmente  la ditta e il domicilio fiscale
nello Stato extracomunitario;
        b) per   i   soggetti   diversi  dalle  persone  fisiche,  la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale
o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
        c) l'indirizzo  postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i
siti web;
        d) il  numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto
previsto;
        e) l'attestazione   della  mancata  identificazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
      4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti
indicati  al  comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione
ovvero  di  cessazione  nel caso in cui gli stessi non intendano piu'
fornire  servizi  tramite  mezzi  elettronici o non soddisfino piu' i
requisiti  per  avvalersi  del  regime speciale previsto dal presente
articolo.
      5.  I  soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal
presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
        a) comunicano  di  non  fornire  piu'  servizi  tramite mezzi
elettronici;
        b) si  puo'  altrimenti  presupporre  che  le  loro attivita'
soggette ad imposizione siano cessate;
        c) non  soddisfano  piu'  i requisiti necessari per avvalersi
del regime speciale previsto dal presente articolo;
        d) persistono  a  non  osservare le norme previste dal regime
stesso.
      6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  presentano, per ciascun
trimestre dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo
al  trimestre  di  riferimento,  anche in mancanza di operazioni, una
dichiarazione dalla quale risultano:
        a) il numero di identificazione;
        b)  l'ammontare  delle  prestazioni  dei  servizi elettronici
effettuati  nel  periodo  di  riferimento, distintamente per ciascuno
Stato  membro  di  domicilio  o  residenza  dei committenti, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto;
        c) le  aliquote  ordinarie  applicate in relazione allo Stato
membro di domicilio o di residenza dei committenti;
        d) l'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto spettante a
ciascuno Stato membro.
      7.  Per  le  prestazioni  di  servizi  il  cui corrispettivo e'
fissato  in  valuta  diversa  dall'euro,  il  prestatore,  in sede di
redazione  della  dichiarazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
utilizza  il  tasso  di  cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si
riferisce  la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base
ai  tassi  di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel
giorno  o,  in  caso  di non pubblicazione in tale giorno, in base ai
tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
      8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in
conformita'  ai  modelli  approvati  con  provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
      9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  versano,  al momento di
presentazione  della  dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore
aggiunto  dovuta  e  conservano,  per  un  periodo  di  dieci anni, a
decorrere  dalla  fine  dell'anno di effettuazione delle transazioni,
idonea  documentazione  delle stesse. Tale documentazione e' fornita,
su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale
del  Paese  di  consumo.  Analogamente, l'amministrazione finanziaria
puo'   richiedere   idonea   documentazione  per  i  servizi  resi  a
committenti  privati  nazionali  da parte di prestatori domiciliati o
residenti  fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro
Stato membro.
      10. E'  aperta  apposita  contabilita'  speciale  su  cui  fare
affluire  i  versamenti  dell'imposta  sul  valore aggiunto di cui al
comma 9.
      11.  I  soggetti  che  applicano  il  regime speciale di cui al
presente  articolo  non  possono  detrarre dall'imposta eventualmente
dovuta  quella  relativa  agli  acquisti  di  beni  e servizi ed alle
importazioni  di  beni  effettuati  nel territorio dello Stato, fermo
restando  il  diritto  al recupero dell'imposta mediante richiesta di
rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
      12.  Le  dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente
articolo sono inviate in via telematica.».
  2.  Con  provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate,
emanati  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui ai
commi  1, 4 e 6 dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  sono  definite  le
specifiche  tecniche  per  l'invio telematico delle stesse nonche' le
ulteriori  procedure  necessarie  per  l'attuazione  della disciplina
prevista  dallo  stesso articolo; con provvedimento interdirettoriale
sono  stabilite  le  modalita'  di  versamento dell'imposta dovuta ai
sensi del comma 9 dell'articolo 74-quinquies.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  ed i regolamenti CE vengono forniti
          gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   3 febbraio   n.   2003,  n.  14  reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2002».
              -  La  direttiva  2002/38/CE  e' pubblicata in G.U.C.E.
          15 maggio 2002, n. L 128.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633 reca; «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto».
              Per  il  testo dell'art. 7, si veda nelle note all'art.
          1.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, vedi note alle premesse. L'art. 7,
          cosi'  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              «Art. 7 - Agli effetti del presente decreto:
                a) per  «Stato» o «territorio dello Stato» si intende
          il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
          comuni  di  Livigno  e  di  Campione d'Italia e delle acque
          italiane del lago di Lugano;
                b) per  «Comunita»  o  «territorio della Comunita» si
          intende   il   territorio   corrispondente   al   campo  di
          applicazione   del   Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
          indicata nella lettera a):
                  1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
                  2)  per la Repubblica federale di Germania, l'isola
          di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
                  3)  per  la  Repubblica  francese,  i  dipartimenti
          d'oltremare;
                  4)  per  il  Regno  di  Spagna, Ceuta, Melilla e le
          isole Canarie;
                c) il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man si
          intendono  compresi  nel  territorio  rispettivamente della
          Repubblica  francese  e  del Regno Unito di Gran Bretagna e
          Irlanda del Nord.
              Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel
          territorio  dello  Stato se hanno per oggetto beni immobili
          ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari o vincolati al
          regime   della   temporanea   importazione,  esistenti  nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato   membro,   installati,   montati   o  assiemati  nel
          territorio  dello  Stato  dal fornitore o per suo conto. Si
          considerano  altresi' effettuate nel territorio dello Stato
          le  cessioni  di beni nei confronti di passeggeri nel corso
          di   un   trasporto   intracomunitario  a  mezzo  di  navi,
          aeromobili   o   treni,  se  il  trasporto  ha  inizio  nel
          territorio  dello  Stato;  si considera intracomunitario il
          trasporto  con  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco  dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
          punto di sbarco.
              Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono rese da soggetti che
          hanno  il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
          residenti   che   non   abbiano   stabilito   il  domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni   in   Italia   di  soggetti  domiciliati  e
          residenti  all'estero;  non  si  considerano effettuate nel
          territorio   dello   Stato  quando  sono  rese  da  stabili
          organizzazioni   all'estero   di   soggetti  domiciliati  o
          residenti  in  Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
          fisiche,  agli  effetti del presente articolo, si considera
          domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la  sede legale e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
              In deroga al secondo e al terzo comma:
                a) le   prestazioni   di   servizi  relativi  a  beni
          immobili,  comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e
          le    prestazioni   inerenti   alla   preparazione   e   al
          coordinamento  dell'esecuzione  dei  lavori immobiliari, si
          considerano  effettuate  nel  territorio dello Stato quando
          l'immobile e' situato nel territorio stesso;
                b) le  prestazioni  di  servizi, comprese le perizie,
          relative  a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni di
          servizi   culturali,   scientifici,  artistici,  didattici,
          sportivi,  ricreativi  e  simili,  nonche' le operazioni di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
                c) le   prestazioni   di   trasporto  si  considerano
          effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa;
                d) le   prestazioni   derivanti   da   contratti   di
          locazione,  anche  finanziaria,  noleggio  e simili di beni
          mobili   materiali  diversi  dai  mezzi  di  trasporto,  le
          prestazioni  di  servizi  indicate al numero 2) del secondo
          comma   dell'art.   3,  le  prestazioni  pubblicitarie,  di
          consulenza  e  assistenza tecnica o legale, comprese quelle
          di   formazione   e  di  addestramento  del  personale,  le
          prestazioni    di    servizi   di   telecomunicazione,   di
          radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi
          rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura
          di  dati  e  simili,  le operazioni bancarie, finanziarie e
          assicurative  e  le  prestazioni  relative  a  prestiti  di
          personale,   nonche'   le  prestazioni  di  intermediazione
          inerenti  alle  suddette  prestazioni o operazioni e quelle
          inerenti   all'obbligo   di  non  esercitarle,  nonche'  le
          cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi
          professionisti,  si  considerano  effettuate nel territorio
          dello  Stato  quando  sono  rese a soggetti domiciliati nel
          territorio  stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno
          stabilito  il  domicilio  all'estero  e  quando sono rese a
          stabili  organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o
          residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori
          dalla Comunita' economica europea;
                e) le  prestazioni  di servizi e le operazioni di cui
          alla  lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati o
          residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
          europea,  si  considerano  effettuate  nel territorio dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta  nello  Stato  in  cui  ha  il  domicilio o la
          residenza;
                f)  le  operazioni  di cui alla lettera d) escluse le
          restazioni  di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
          di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
          soggetti  passivi  d'imposta  residenti  al  di fuori della
          Comunita',   le  prestazioni  di  consulenza  e  assistenza
          tecnica  o  legale,  ivi comprese quelle di formazione e di
          addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
          dati  e  simili,  rese  a  soggetti domiciliati e residenti
          fuori  della  Comunita'  economica  europea  nonche' quelle
          derivanti  da  contratti  di  locazione, anche finanziaria,
          noleggio  e  simili  di mezzi di trasporto rese da soggetti
          domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero
          domiciliati  o  residenti nei territori esclusi a norma del
          primo  comma  lettera  a), ovvero da stabili organizzazioni
          operanti  in detti territori, si considerano effettuate nel
          territorio  dello  Stato quando sono ivi utilizzate; queste
          ultime  prestazioni,  se  rese  da  soggetti  domiciliati o
          residenti   in   Italia   si   considerano  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato quando sono utilizzate in Italia o
          in altro Stato membro della Comunita' stessa;
              f-bis)  le  prestazioni di servizi di telecomunicazione
          rese   a   soggetti   domiciliati  o  residenti  fuori  del
          territorio   della  Comunita'  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti  fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
          o  residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
          lettera  a), si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
          considerano  utilizzati  nel  territorio  dello Stato se in
          partenza   dallo   stesso   o   quando,   realizzandosi  la
          prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
          mezzi  tecnici  preordinati all'utilizzazione del servizio,
          la  loro  distribuzione  avviene, direttamente o a mezzo di
          commissionari,  rappresentanti,  o  altri intermediari, nel
          territorio dello Stato.
              f-ter)  le  prestazioni  di  servizi rese tramite mezzi
          elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
          Comunita'  a  committenti  non  soggetti  passivi d'imposta
          nello Stato, si considerano ivi effettuate;
              f-quater)   le  prestazioni  di  telecomunicazione,  di
          radiodiffusione   e   di   televisione   rese  da  soggetti
          domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
          comunitari  non  soggetti  passivi d'imposta si considerano
          effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando  sono ivi
          utilizzate.
              Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio dello
          Stato   le   cessioni   all'esportazione,   le   operazioni
          assimilate   a   cessioni   all'esportazione  e  i  servizi
          internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
          ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.».