IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati
degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare l'articolo 8,
in  cui  si  prevede  che  le  elezioni  per  il rinnovo dei Comitati
avvengano ogni cinque anni;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  23 novembre 2001, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  31  marzo  2003,  n.  52,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 122,
relativo  al  differimento  dei  termini  per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
differimento   del   termine  previsto  dall'articolo  1  del  citato
decreto-legge  31  marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al
fine  di  evitare  la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei
Comitati  degli  italiani  all'estero  con  la  conclusione dell'iter
parlamentare  del  disegno  di legge di modifica della disciplina dei
medesimi  e  l'effettuazione di operazioni elettorali con modalita' e
procedure   differenziate   rispetto  a  quelle  gia'  applicate  per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  degli  affari  esteri  e  del Ministro per gli italiani nel
Mondo;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Rinvio delle elezioni per il rinnovo
               dei Comitati degli italiani all'estero

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo  1  del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni
avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.