IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di assumere
iniziative  per  l'immediata  sistemazione  in  sicurezza dei rifiuti
radioattivi  presenti  sul  territorio nazionale, nonche' per la loro
raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza
e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
  Ritenuto  che  l'attuale  situazione  di  rischio  derivante  dalla
presenza  sul  territorio  nazionale  di  tali rifiuti radioattivi e'
caratterizzata  da  profili  di  maggiore  gravita' in relazione alla
diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di
iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse
nazionale della sicurezza dello Stato;
  Visto   il   Documento   approvato   a   conclusione  dell'indagine
conoscitiva  dalla  Commissione  ambiente  della  Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle
attivita'  produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  il  Ministro  della  salute  e con il Ministro per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

  1.  La  sistemazione  in  sicurezza  dei  rifiuti radioattivi, come
definiti  dall'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  degli  elementi  di  combustibile  irraggiati  e dei
materiali    nucleari,   ivi   inclusi   quelli   rinvenienti   dalla
disattivazione  delle  centrali  elettronucleari  e degli impianti di
ricerca  e  di  fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle  condizioni  di  sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente  previste  dal  citato  decreto  legislativo n. 230 del
1995,  e'  effettuata  presso  il Deposito nazionale, opera di difesa
militare  di  proprieta'  dello Stato, il cui sito, in relazione alle
caratteristiche  geomorfologiche  del  terreno,  e'  individuato  nel
territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
  2.  La  Societa'  gestione  impianti  nucleari  (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto  di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di  attuazione  degli  interventi,  provvede  alla  realizzazione del
Deposito   nazionale  dei  rifiuti  radioattivi,  opera  di  pubblica
utilita',  dichiarata  indifferibile  ed  urgente,  che dovra' essere
completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
  3.  Per  la  progettazione e la costruzione del Deposito nazionale,
ivi  incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le
procedure  speciali  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190.  Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei
rifiuti  radioattivi  sono integrate da altre strutture finalizzate a
servizi  di  alta  tecnologia  ed  alla promozione dello sviluppo del
territorio.
  4.   La   validazione   del   sito,   l'esproprio  delle  aree,  la
progettazione  e  la  costruzione  del  Deposito  nazionale  e  delle
strutture  temporanee  di  cui  all'articolo  2 sono finanziate dalla
SOGIN  S.p.a.  attraverso  i  prezzi o le tariffe di conferimento dei
rifiuti  radioattivi  al  Deposito  nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.