IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura 1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro e' stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.".