IL MINISTRO DELLA DIFESA

   Vista  la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di  spesa  per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare  e  disciplina delle relative concessioni e, in particolare,
l'articolo  20  che  prevede  l'emanazione  del  regolamento  per gli
alloggi di servizio delle Forze armate;
   Visti  l'articolo  9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
interventi correttivi di finanza pubblica e l'articolo 43 della legge
23  dicembre  1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica;
   Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del
Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa ed il relativo regolamento
di  attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1999 n. 556;
   Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, concernente
il  regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze
armate;
   Visto   il  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,  e
successive  modificazioni,  sulla  riforma  strutturale  delle  Forze
armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  l'articolo  20  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,   recante  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
   Visto  l'articolo  43,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
   Vista  la  legge  2  aprile  2001, n. 136, recante disposizioni in
materia  di  sviluppo,  valorizzazione  ed  utilizzo  del  patrimonio
immobiliare  dello  Stato,  nonche'  altre disposizioni in materia di
immobili pubblici;
   Visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla
legge  23  novembre  2001,  n.  410,  recante disposizioni urgenti in
materia   di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare  ed  il  decreto-legge  15 aprile 2002, n. 63, convertito
dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112,  concernente,  tra l'altro,
disposizioni  in  materia  di  cartolarizzazioni,  valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
   Visto  l'articolo  33  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
   Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   Considerato  che  l'organo nazionale della rappresentanza militare
ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38
dal   regolamento   di   attuazione  della  rappresentanza  militare,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 novembre
1979, n. 691, e successive modificazioni;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 23 giugno 2003;
   Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
(nota n. 8/53954/D.VIII.5 del 31 ottobre 2003);

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:


                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)

   1. Il regolamento disciplina la concessione di alloggi di servizio
al  personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare ed al personale civile del Ministero della difesa.
   2.  Per  la  concessione  degli  alloggi  di servizio al personale
dell'Arma  dei  carabinieri  e'  fatta  salva  la speciale disciplina
prevista  dal  decreto interministeriale, dei Ministri della difesa e
dell'interno  del  3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
   3.  Per  sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali  operanti  in  territorio nazionale, l'Amministrazione
della  difesa  puo'  assegnare,  per  la durata dell'esigenza e fatte
salve  le prioritarie necessita' delle Forze armate italiane, alloggi
di servizio al personale appartenente a Forze armate estere impiegato
presso  i predetti comandi. Le assegnazioni sono effettuate, ai sensi
dell'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in armonia con le
disposizioni  della  legge  18  agosto  1978,  n.  497 e del presente
regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n.
          497,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1° settembre
          1978,  n.  245,  concernente autorizzazione di spesa per la
          costruzione   di  alloggi  di  servizio  per  il  personale
          militare  e  disciplina  delle  relative concessioni) e' il
          seguente:
              «20.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana
          con  proprio decreto il regolamento contenente norme per la
          classificazione   e   la   ripartizione   tra  ufficiali  e
          sottufficiali  degli  alloggi; le modalita' di assegnazione
          degli  alloggi  stessi; il calcolo del canone e degli altri
          oneri;  i  tempi  di adeguamento dei canoni per gli alloggi
          preesistenti;   la   formazione   delle   graduatorie   con
          particolare  riferimento al punteggio che e' determinato in
          base  alla composizione ed al reddito del nucleo familiare,
          nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle  condizioni di
          disagio  di  arrivo  in  una  nuova sede; la composizione -
          d'intesa  con  gli  organi della rappresentanza militare di
          commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
              L'organo  nazionale  della  rappresentanza  militare e'
          chiamato   preventivamente   ad  esprimere  il  parere  sul
          regolamento.».
              - Il testo dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993,
          n.  203, recante interventi correttivi di finanza pubblica)
          e' il seguente:
              «Art.  9  (Patrimonio  pubblico). - 1. E' abrogata ogni
          disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a
          qualunque   titolo,   di   attribuire  risorse  finanziarie
          pubbliche  o  di impiegare pubblici dipendenti in favore di
          associazioni   e   organizzazioni  di  dipendenti  pubblici
          escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale,
          nonche'  gli  enti con finalita' assistenziali a favore del
          personale  delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              2.  L'uso  di  beni  pubblici puo' essere consentito ad
          associazioni  e  organizzazioni  di dipendenti pubblici, se
          previsto  dalla  legge,  solo  previa  corresponsione di un
          canone determinato sulla base dei valori di mercato.
              3.  A  decorrere  dal  1° gennaio 1994, il canone degli
          alloggi  concessi  in  uso  personale  a  propri dipendenti
          dall'amministrazione  dello  Stato,  dalle  regioni e dagli
          enti   locali,  nonche'  quello  corrisposto  dagli  utenti
          privati  relativo  ad immobili del demanio, compresi quelli
          appartenenti  al  demanio militare, nonche' ad immobili del
          patrimonio  dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
          e'    aggiornato,    eventualmente   su   base   nazionale,
          annualmente,  con decreto dei Ministri competenti, d'intesa
          con  il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti,
          sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato
          per   gli   immobili  aventi  analoghe  caratteristiche  e,
          comunque,  in  misura  non  inferiore  al vecchio canone. A
          decorrere   dal 1° gennaio  1995  gli  stessi  canoni  sono
          aggiornati  in misura pari al 75 per cento della variazione
          accertata  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT)
          dell'ammontare  dei  prezzi al consumo delle famiglie degli
          operai  e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per
          gli  alloggi  ai  quali  si  appli-cano  canoni  in  misura
          superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano
          valide  le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri
          per  l'applicazione  dei  commi  precedenti  e del presente
          comma  si  provvede  entro  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge con decreti dei
          Ministri  interessati,  di  concerto  con  i Ministri delle
          finanze  e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e
          le  parti  di immobili destinati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse
          ad  incarichi  di  rappresentanza e di comando, nonche' gli
          alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
              4.  Ai  fini  della  legge  18 agosto  1978,  n. 497, e
          successive  modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n.
          831   e   del  decreto-legge  21 settembre  1987,  n.  387,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
          1987,  n.  472, e successive modificazioni, il 10 per cento
          ed  il  40  per  cento delle entrate recate dal comma 3 del
          presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  che utilizza gli alloggi, per
          essere   impiegati,   rispettivamente,  nella  manutenzione
          straordinaria  degli  stessi  e nella realizzazione, a cura
          dei dicasteri stessi, di altri alloggi.
              5.  Con  decreto  dei Ministri interessati, di concerto
          con  il  Ministro  del tesoro, sono determinate particolari
          disposizioni  per  tutelare  i  conduttori  di  alloggi con
          riguardo  alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di
          cui  al  comma  3,  nel caso in cui il canone sia superiore
          all'attuale,     non     si    applica    agli    inquilini
          ultrasessantenni,  ai  portatori  di handicap ovvero quando
          uno  dei  componenti del nucleo familiare ivi residente sia
          portatore  di  handicap nonche' alle persone titolari di un
          reddito  complessivo pari o inferiore al limite fissato dal
          CIPE  ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.
          Ai  medesimi  soggetti  non si applicano le disposizioni di
          cui al terzo periodo del comma 3.
              6.  Con  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          intesa  con  i  Ministri  delle  finanze e del tesoro, sono
          emanate,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  norme  dirette ad
          alienare  i  beni  pubblici, ivi compresi quelli oggetto di
          concessione,  non destinati ad usi collettivi generali o di
          interesse  ambientale  e  culturale,  e ad esclusione degli
          immobili  e  delle  aree  vincolati od individuati ai sensi
          delle  leggi  1° giugno  1939,  n. 1089, 29 giugno 1939, n.
          1497,   e   del   decreto-legge  27 giugno  1985,  n.  312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n.  431,  ovvero  ad  assicurare la mobilita' del personale
          della  difesa, con priorita' per l'alienazione di terreni e
          fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
              7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
          difesa,  sentite le competenti commissioni permanenti della
          Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          definisce  con proprio decreto il piano annuale di gestione
          del  patrimonio  abitativo  della Difesa, con l'indicazione
          dell'entita'  dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli  alloggi  di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
          ritenuti     utili     nel     quadro     delle    esigenze
          dell'Amministrazione  e  quindi  transitabili  in regime di
          locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.
              Il  piano  indica altresi' i parametri di reddito sulla
          base   dei  quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di
          servizio,  ancorche' si tratti di personale in quiescenza o
          di  vedove  non legalmente separate ne' divorziate, possono
          mantenerne  la conduzione, purche' non siano proprietari di
          altro  alloggio  di  certificata  abitabilita'.  I proventi
          derivanti   dalla   gestione   o   vendita  del  patrimonio
          alloggiativo  sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
          alloggi  di  servizio  e  per  la  manutenzione  di  quelli
          esistenti.
              8.  Il  capitolo  8276  dello  stato  di previsione del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  ridotto di lire venti
          miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
              9.   L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  l'Istituto nazionale di
          previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica
          INPDAP  predispongono,  entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, programmi di
          dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a
          comin-ciare   da  quello  abitativo,  in  conformita'  alla
          normativa  vigente  in materia di alienazione di alloggi di
          edilizia   residenziale   pubblica.   Tali  programmi  sono
          soggetti  all'approvazione  dei Ministri del lavoro e della
          previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti
          liquidi  non  inferiori  a complessive lire 1.500 miliardi,
          per  ciascuno  degli enti predetti, nel triennio 1994-1996.
          Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro e del
          bilancio e della programmazione economica, sono determinate
          le modalita' di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi,
          nell'ambito    dei   piani   di   impiego   annuali   delle
          disponibilita' di cui al comma 11.
              10.  Al  fine  di non determinare squilibri nel mercato
          immobiliare,  gli  enti di cui al comma 9 concordano, sulla
          base   dell'individuazione   dei   beni  da  dismettere,  i
          rispettivi  programmi di vendita; le relative delibere sono
          sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  del  lavoro e
          della   previdenza   sociale   e   del  tesoro.  Per  dette
          alienazioni,   gli   enti  sono  autorizzati  a  costituire
          apposita  societa' con rappresentanza paritetica degli enti
          stessi.
              11.  Per  il  triennio indicato al comma 9 del presente
          articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma
          9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  ed  ogni  altra  norma,  anche  di carattere
          speciale,  vigente  in  materia  di  investimenti.  Per  il
          medesimo  triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla
          base  delle  direttive  emanate  dal  Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica,
          piani  di  impiego  annuali  delle disponibilita', soggetti
          all'approvazione dei Ministeri stessi.
              12.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono  determinate  particolari  disposizioni per tutelare i
          conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro
          condizioni economiche, nonche' definite le procedure per la
          valutazione dei relativi beni immobili.».
              -  Il  testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994,
          n.  724  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          1994,  n.  304,  recante  misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              «Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). -
          1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
          alloggi  costituenti  il patrimonio abitativo della Difesa,
          fermo  restando  la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
          dell'art.   6   della  legge  18 agosto  1978,  n.  497,  e
          l'esclusione  di  quelli  di  cui  al  n.  2)  del medesimo
          articolo,  il  cui  importo  sara' determinato dal Ministro
          della  difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  si  applica un canone determinato su base nazionale
          ai  sensi  dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
          ovvero,  se  piu'  favorevole  all'utente, un canone pari a
          quello  derivante dall'applicazione della normativa vigente
          in  materia  di equo canone. Alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  agli utenti non aventi titolo alla
          concessione  dell'alloggio,  fermo restando per l'occupante
          l'obbligo  di rilascio, viene applicato, anche se in regime
          di  proroga,  un  canone  pari  a  quello  risultante dalla
          normativa  sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
          un  reddito  annuo  lordo  complessivo del nucleo familiare
          fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
          lordo  annuo  complessivo  del  nucleo familiare oltre i 60
          milioni di lire. L'amministrazione della difesa ha facolta'
          di  concedere  proroghe temporanee secondo le modalita' che
          saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli
          utenti,  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste  dal
          decreto  ministeriale attuativo dell'art. 9, comma 7, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a
          quello  risultante  dalla  normativa sull'equo canone senza
          maggiorazioni.
              2.  Nell'art.  13,  legge  18 agosto  1978,  n.  497, e
          nell'art.  7,  comma  3, legge 1° dicembre 1986, n. 831, le
          parole:  "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in
          materia  di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti:
          "sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          definizione dell'equo canone".
              3.  La  determinazione  dei canoni di concessione degli
          alloggi  di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
          alloggi  di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
          7,  comma  1,  lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n.
          831.  Gli  alloggi  di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
          della  legge  1° dicembre  1986,  n.  831,  rientrano nella
          previsione  dell'art.  9,  comma  3,  ultimo periodo, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              4.  Le  misure  del  20 per cento e dell'80 per cento e
          relative  destinazioni,  indicate  dall'art. 14 della legge
          18 agosto   1978,   n.  497,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  8  della  legge  1° dicembre  1986,  n.  831,  e
          successive  modificazioni,  e dall'art. 9 del decreto-legge
          21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   20 novembre  1987,  n.  472,  e  successive
          modificazioni,  sono  rideterminate: nel 5 per cento per il
          ripristino  di  immobili  non  riassegnabili  in  quanto in
          attesa   di   manutenzione;   nel   10  per  cento  per  la
          manutenzione   straordinaria;  nel  15  per  cento  per  la
          costituzione  di  un  fondo-casa  e nel 20 per cento per la
          realizzazione  ed  il  reperimento  da  parte del Ministero
          della  difesa,  e  delle  altre Amministrazioni di cui alla
          citata  legge  n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n.
          387  del  1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della
          difesa  e  delle finanze, sentite le competenti commissioni
          parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di
          gestione  ed  utilizzo  del  fondo-casa,  sentito il parere
          delle  sezioni  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER) interessate.».
              -   La   legge   18 febbraio   1997,   n.  25,  recante
          attribuzioni  del  Ministro  della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          1997, n. 45.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n.  556, recante regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni  dei  vertici  militari,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
              -  Il  decreto  ministeriale  16 gennaio  1997, n. 253,
          concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di
          servizio  delle  Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 agosto 1997, n. 179.
              -  Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 464,
          concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere a), d) ed h), della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3.
              -   Il  testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1999, n. 203, recante riforma dell'organizzazione
          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e' il seguente:
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
          Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
          supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
          internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
          operativa  delle  forze armate e interforze, pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa.
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree:
                a) area  tecnico-operativa:  difesa e sicurezza dello
          Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
          comunicazione  marittime  ed aeree, pianificazione generale
          operative delle Forze armate e interforze con i conseguenti
          programmi  tecnico-finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
          partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
          competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
          impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
          civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
                b) area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale:
          politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
          cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
          di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni  informatica  e
          tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
          servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare;
          attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
          materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
          settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico-industriale.».
              -  La legge 14 novembre 2000, n. 231, recante norme per
          l'istituzione   del  servizio  militare  professionale,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269;
              -   Il  testo  dell'art.  43,  comma  16,  della  legge
          23 dicembre   2000,   n.  388,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale    29 dicembre    2000,   n.   302,   concernente
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato, e' il seguente:
              «16. In relazione al processo di ristrutturazione delle
          Forze  armate,  anche allo scopo di assicurare la mobilita'
          del   personale  militare,  il  Ministro  della  difesa  e'
          autorizzato  a  procedere  all'alienazione degli alloggi di
          cui  alla  legge  18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e
          modalita'  stabiliti con proprio regolamento, nel quale e',
          altresi',   previsto   il  riconoscimento  del  diritto  di
          prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento
          il  Ministro  puo'  procedere alla, riclassificazione degli
          alloggi  di  cui  alla  citata  legge  n.  497 del 1978. Le
          risorse  derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la
          realizzazione   di   programmi   di   acquisizione   e   di
          ristrutturazione  del patrimonio abitativo della Difesa. Il
          Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,  individua
          annualmente  gli  alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
          militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze
          della   Difesa,   per   i   quali  occorre  procedere  alla
          alienazione.  La quota parte delle risorse complessivamente
          derivanti   all'Amministrazione   della   difesa  ai  sensi
          dell'art.   14  della  medesima  legge  n.  497  del  1978,
          dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          e  dell'art.  43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  e'  destinata,  nella  misura dell'85 per cento, alla
          manutenzione  degli alloggi di servizio e, nella misura del
          15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4,
          della citata legge n. 724 del 1994».
              -  La legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni
          in  materia  di  sviluppo,  valorizzazione  ed utilizzo del
          patrimonio   immobiliare   dello   Stato,   nonche'   altre
          disposizioni in materia di immobili pubblici, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92.
              -  Il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
          disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi comuni di investimento immobiliare, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n.
          224,  la  legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 2001, n.
          274.
              -  Il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, concernente
          disposizioni  finanziarie  e  fiscali urgenti in materia di
          riscossione,  razionalizzazione  del  sistema di formazione
          del   costo   dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed
          adeguamenti  comunitari,  cartolarizzazioni, valorizzazione
          del  patrimonio  e  finanziamento  delle infrastrutture, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90,
          la   legge  di  conversione  15 giugno  2002,  n.  112,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139.
              - Il testo dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n.
          3,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.
          15,   recante  disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica amministrazione, e' il seguente:
              «Art.  33  (Alloggi  di servizio). - 1. Per sopperire a
          temporanee     esigenze     organizzative    dei    comandi
          internazionali   operanti   nel   territorio  nazionale  e'
          facolta'   dell'Amministrazione   della   difesa  assegnare
          temporaneamente  gli  alloggi  di  cui alla legge 18 agosto
          1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte
          salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali,
          a  personale  appartenente  a Forze armate estere impiegato
          presso i predetti comandi».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,    n.   400,   pubblicata   nellaGazzetta   Ufficiale
          12 settembre    1988,    n.    214,    recante   disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
              -  Il  testo  dell'art.  38  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 gennaio  1980,  n.  11, concernente
          regolamento     che     disciplina    l'attuazione    della
          rappresentanza militare, e' il seguente:
              «Art.  38  (Termini  per  la  comunicazione  dei pareri
          richiesti  da  parte degli organi di rappresentanza). - Gli
          organi  di  rappresentanza richiesti di esprimere parere ai
          sensi  dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978,
          debbono  comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta
          giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso
          tale   termine  l'autorita'  provvede  senza  attendere  il
          parere».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  9,  comma 2, del decreto-legge
          21 settembre  1987,  n.  387,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  21 settembre  1987,  n.  220,  recante copertura
          finanziaria  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          10 aprile   1987,   n.   150,  di  attuazione  dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di  polizia;
          convertito  con  legge 20 novembre 1987, n. 472, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), e' il
          seguente:
              «2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  per  il
          personale  della Polizia di Stato, con decreto del Ministro
          della  difesa  di  concerto  con quello dell'interno per il
          personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  con  decreto del
          Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste di concerto con
          quello  dell'interno  per  il personale del Corpo forestale
          dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  sono dettate disposizioni in analogia a
          quanto  disposto  dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986,
          n. 831, per il Corpo della guardia di finanza».
              -  I testi dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n.
          3,   recante   disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica  amministrazione  e della legge 18 agosto 1978, n.
          497, sono citati nelle note alle premesse.