IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n. 8, convertito dalla
legge  15  marzo  1991,  n.  82,  recante  «Nuove norme in materia di
sequestri  di  persona  a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni  di  giustizia,  nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano con la giustizia», con le
modificazioni  apportate,  in  particolare,  dalla  legge 13 febbraio
2001,  n.  45,  recante «Modifica della disciplina della protezione e
del  trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano  con la
giustizia  nonche'  disposizioni  a favore delle persone che prestano
testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo  1993, n. 119, recante la
disciplina  del  cambiamento  delle  generalita' per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia;
  Visti   gli  articoli  147-bis  e  147-ter  delle  disposizioni  di
attuazione  del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla
ricognizione  in  dibattimento  delle  persone che collaborano con la
giustizia;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Considerata  la  necessita' di precisare i contenuti e le modalita'
di   attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione  definite  e
applicate  anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui
all'articolo  10  del  citato  decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8,
convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' i criteri che la
medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione
delle misure predette;
  Sentito   il  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica;
  Sentita  la  Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato
decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo
1991, n. 82;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
  Vista  la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Tipologie delle misure di protezione
  1.   Il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai
fini  del  presente  decreto,  legge  15  marzo  1991,  n.  82)  come
modificato  dalla  legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti
misure di protezione:
    a) piano  provvisorio  di  protezione, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1;
    b) speciali  misure  di  protezione,  ai  sensi dell'articolo 13,
comma 4;
    c) speciali   misure   di   protezione   applicate   mediante  la
definizione   di  un  programma  speciale  di  protezione,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 5.
  2.  Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla
Commissione  centrale  di  cui  all'articolo 10  della legge 15 marzo
1991,  n.  82,  denominata  d'ora  in  avanti,  ai  fini del presente
decreto, Commissione centrale.
  3.  Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano,
in  relazione  al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e
del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del
decreto-legge  6 maggio  2002,  n. 83, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 luglio 2002, n. 133.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 17-bis, commi
          1,  4  e  5,  del  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82  (Nuove  norme  in materia di sequestri di persona a
          scopo  di  estorsione  e per la protezione dei testimoni di
          giustizia,  nonche'  per  la  protezione  e  il trattamento
          sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
              «Art.  10  (Commissione  centrale  per la definizione e
          applicazione  delle  speciali  misure  di protezione). - 1.
          (Comma abrogato).
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri
          interessati,  e'  istituita una commissione centrale per la
          definizione   e   applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione.
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario  di  Stato  all'interno che la presiede, da
          due  magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali. I
          componenti  della  commissione  diversi dal presidente sono
          preferibilmente   scelti  tra  coloro  che  hanno  maturato
          specifiche  esperienze  nel settore e che siano in possesso
          di   cognizioni   relative   alle  attuali  tendenze  della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare   sui   fatti   o  procedimenti  relativi  alla
          criminalita'     organizzata     di    tipo    mafioso    o
          terroristico-eversivo.
              2-ter.  Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
          proposta   di   cui   all'art.  11,  tutti  gli  atti  e  i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli  atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
          gli   estratti   essenziali   e  le  attivita'  svolte  per
          l'attuazione  delle  misure  di  protezione. Agli atti e ai
          provvedimenti   della   commissione,   salvi  gli  estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli  preposti  all'attuazione  delle  speciali misure di
          protezione,  si applicano altresi' le norme per la tenuta e
          la  circolazione degli atti classificati, con classifica di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
              2-quater.  Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
          e   di  istruttoria,  la  commissione  centrale  si  avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,   la  commissione  puo'  avvalersi  anche  del
          Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
              2-quinquies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  della
          commissione  centrale con cui vengono applicate le speciali
          misure   di   protezione,   anche  se  di  tipo  urgente  o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
          la  sospensione  dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
          sensi  dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
          17 agosto 1907, n. 642.
              2-sexies.   Nei   confronti   dei  provvedimenti  della
          commissione  centrale con cui vengono modificate o revocate
          le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
          sospensione  cautelare  emessa  ai sensi dell'art. 21 della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
          o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
          efficacia  non  superiore  a  sei  mesi. Con l'ordinanza il
          giudice   fissa,   anche   d'ufficio,   l'udienza   per  la
          discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
          quattro  mesi  successivi; il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
          alla meta'.
              2-septies.  Nel  termine  entro  il  quale  puo' essere
          proposto  il  ricorso  giurisdizionale  ed  in pendenza del
          medesimo  il  provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
          sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
          cautelare o di merito.
              2-octies.  I  magistrati  componenti  della commissione
          centrale  non  possono  esercitare  funzioni giudicanti nei
          procedimenti  cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
          nei   cui   confronti   la   commissione,   con   la   loro
          partecipazione,   ha   deliberato  sull'applicazione  della
          misura di protezione.
              2-nonies.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          vengono   stabilite  le  modalita'  di  corresponsione  dei
          gettoni   di   presenza  ai  componenti  della  commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          presente  comma, determinato nella misura massima di 42.000
          euro  per  l'anno  2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              3. (Comma abrogato)».
              «Art.  17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
          Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
          di  concerto  con  il  Ministro della giustizia, sentiti il
          Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          la  commissione  centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
          precisati  i  contenuti  e le modalita' di attuazione delle
          speciali misure di protezione definite e applicate anche in
          via   provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'  i
          criteri  che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
          formulazione e attuazione delle misure predette.
              (Omissis).
              4.  I  decreti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3, nonche'
          quello  previsto  dall'art.  13,  comma  8, sono emanati ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              5.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
          trenta   giorni   dalla   richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
              - La  legge  13 febbraio  2001,  n. 45, reca: «Modifica
          della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
          sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
          nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
          testimonianza».
              - Il  decreto  legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
          «Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia».
              - Si  riporta il testo degli articoli 147-bis e 147-ter
          del  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale):
              «Art.  147-bis (Esame delle persone che collaborano con
          la  giustizia  e  degli  imputati  di reato connesso). - 1.
          L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
          legge,  a  programmi  o  misure di protezione anche di tipo
          urgente  o  provvisorio si svolge con le cautele necessarie
          alla    tutela    della   persona   sottoposta   all'esame,
          determinate,  d'ufficio  ovvero  su  richiesta  di  parte o
          dell'autorita'  che ha disposto il programma o le misure di
          protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente del tribunale o della corte di assise.
              2.  Ove  siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
          giudice  o  il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento   audiovisivo   che  assicuri  la  contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona  sottoposta  ad  esame  si  trova.  In tal caso, un
          ausiliario  abilitato  ad  assistere il giudice in udienza,
          designato   dal   giudice   o,  in  caso  di  urgenza,  dal
          presidente,  e'  presente nel luogo ove si trova la persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della  osservanza delle disposizioni contenute nel presente
          comma  nonche'  delle  cautele  adottate  per assicurare le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova.  Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
          a norma dell'art. 136 del codice.
              3.   Salvo   che   il   giudice  ritenga  assolutamente
          necessaria  la presenza della persona da esaminare, l'esame
          si  svolge  a  distanza  secondo  le modalita' previste dal
          comma 2 nei seguenti casi:
                a) quando  le  persone ammesse, in base alla legge, a
          programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
          di  un  processo  per taluno dei delitti indicati dall'art.
          51,  comma  3-bis,  nonche' dall'art. 407, comma 2, lettera
          a), n. 4, del codice;
                b) quando  nei  confronti della persona sottoposta ad
          esame  e'  stato  emesso  il  decreto  di cambiamento delle
          generalita'  di  cui  all'art.  3  del  decreto legislativo
          29 marzo   1993,  n.  119;  in  tale  caso,  nel  procedere
          all'esame,  il giudice o il presidente si uniforma a quanto
          previsto   dall'art.  6,  comma  6,  del  medesimo  decreto
          legislativo  e  dispone le cautele idonee ad evitare che il
          volto della persona sia visibile;
                c) quando,  nell'ambito di un processo per taluno dei
          delitti  previsti  dall'art.  51,  comma 3-bis, o dall'art.
          407,  comma  2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
          esaminate  le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
          cui  confronti  si  procede  per  uno  dei delitti previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
          a),  n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
          procedimenti.
              4.  Se la persona da esaminare deve essere assistita da
          un   difensore   si   applicano  le  disposizioni  previste
          dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
              5.  Le  modalita'  di  cui  al  comma  2 possono essere
          altresi'  adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
          persona  di  cui  e'  stata  disposta la nuova assunzione a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparazione  della
          persona da sottoporre ad esame.».
              «Art.   147-ter  (Ricognizione  in  dibattimento  delle
          persone  che collaborano con la giustizia). - 1. Quando nel
          dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona
          nei cui confronti e' stato emesso il decreto di cambiamento
          delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo
          29 marzo  1993,  n.  119,  ovvero ed altro atto che implica
          l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo
          ritenga  indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione
          o  ne  dispone  l'accompagnamento  coattivo  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.
              2. Durante tutto il tempo in cui la persona e' presente
          nell'aula  di  udienza,  il  dibattimento si svolge a porte
          chiuse a norma dell'art. 473, comma 2, del codice.
              3.  Se  l'atto  da  assumere  non  ne  rende necessaria
          l'osservazione,  il  giudice  dispone  le cautele idonee ad
          evitare che il volto della persona sia visibile.».
              - La   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
          4,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45,
          v. nelle note alle premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse).
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e   adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -  1.  Sulla
          proposta  di ammissione alle speciali misure di protezione,
          la  commissione  centrale  di  cui  all'art.  10,  comma 2,
          delibera  a  maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
          presenti  alla  seduta  almeno cinque di questi. In caso di
          parita'  prevale  il  voto del presidente. Quando risultano
          situazioni  di  particolare  gravita'  e  vi  e'  richiesta
          dell'autorita'  legittimata  a  formulare  la  proposta  la
          commissione  delibera,  anche  senza  formalita' e comunque
          entro  la  prima seduta successiva alla richiesta, un piano
          provvisorio   di   protezione   dopo  aver  acquisito,  ove
          necessario,   informazioni   dal   Servizio   centrale   di
          protezione  di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
          richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
          comma  7,  la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
          quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
          collaborare  e  dei motivi per i quali la collaborazione e'
          ritenuta  attendibile  e  di notevole importanza; specifica
          inoltre  le  circostanze  da  cui  risultano la particolare
          gravita'   del  pericolo  e  l'urgenza  di  provvedere.  Il
          provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
          provvisorio  di  protezione  cessa  di  avere  effetto  se,
          decorsi   centottanta  giorni,  l'autorita'  legittimata  a
          formulare  la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
          a   trasmetterla   e   la  commissione  non  ha  deliberato
          sull'applicazione   delle  speciali  misure  di  protezione
          osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
          Il   presidente   della   commissione   puo'   disporre  la
          prosecuzione  del  piano  provvisorio  di protezione per il
          tempo  strettamente  necessario  a consentire l'esame della
          proposta   da  parte  della  commissione  medesima.  Quando
          sussistono   situazioni  di  eccezionale  urgenza  che  non
          consentono  di attendere la deliberazione della commissione
          e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
          richiesta   della   competente   autorita'  provinciale  di
          pubblica  sicurezza,  il  Capo  della  polizia  - direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza puo' autorizzare detta
          autorita'   ad   avvalersi   degli  specifici  stanziamenti
          previsti    dall'art.   17   specificandone   contenuti   e
          destinazione.  Nei  casi  in  cui  e'  applicato  il  piano
          provvisorio  di protezione, il presidente della commissione
          puo'  richiedere  al  Servizio  centrale  di protezione una
          relazione   riguardante   la   idoneita'   dei  soggetti  a
          sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
              (Omissis).
              4.  Il  contenuto  del  piano provvisorio di protezione
          previsto  dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
          che  la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
          non  provvede  mediante  la  definizione  di  uno  speciale
          programma  e'  stabilito  nei  decreti  previsti  dall'art.
          17-bis,  comma  1.  Il  contenuto  delle speciali misure di
          protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
          che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
          cura  degli  organi di polizia territorialmente competenti,
          dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
          dall'adozione  delle  misure necessarie per i trasferimenti
          in  comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
          di  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
          reinserimento  sociale  nonche'  dal  ricorso, nel rispetto
          delle  norme  dell'ordinamento  penitenziario,  a modalita'
          particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
          traduzioni e piantonamenti.
              5.  Se,  ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione
          centrale   delibera   la   applicazione   delle  misure  di
          protezione   mediante   la   definizione  di  uno  speciale
          programma,  questo e' formulato secondo criteri che tengono
          specifico  conto delle situazioni concretamente prospettate
          e  puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
          4,  il  trasferimento  delle persone non detenute in luoghi
          protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
          e  delle  comunicazioni  al servizio informatico, misure di
          assistenza   personale   ed  economica,  cambiamento  delle
          generalita'  a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
          n.  119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
          il  reinserimento  sociale  del collaboratore e delle altre
          persone   sottoposte   a   protezione   oltre   che  misure
          straordinarie eventualmente necessarie.
              (Omissis).».
              - Per   il   testo   dell'art.   10  del  decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.
              - La  rubrica  del  Capo  II  e  del  Capo  II-bis  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento   v.   nelle   note   alle   premesse),   reca,
          rispettivamente,  «Nuove  norme per la protezione di coloro
          che   collaborano   con  la  giustizia»  e  «Norme  per  la
          protezione dei testimoni di giustizia».
              - Il  decreto-legge  6 maggio  2002, n. 83, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, reca:
          «Disposizioni  urgenti in materia di sicurezza personale ed
          ulteriori  misure  per  assicurare  la  funzionalita' degli
          uffici dell'Amministrazione dell'interno».