La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  aeromobile a pilotaggio
remoto,  di  seguito  denominato  "APR",  si  intende  un mezzo aereo
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando
e controllo.