La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Definizione 1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.