IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
  Visto  l'articolo  4,  comma  1,  lettera b), punto 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 12 delle legge 18 ottobre 2001, n. 383;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
  Visto  l'articolo  8  del  decreto-legge  24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
  Visto  l'articolo  22,  comma  16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
19 giugno 2003, n. 179;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Comitato  generale per i giochi
espresso nella seduta del 6 aprile 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;
  Ritenuto  peraltro  di  dover riservare al Ministro dell'economia e
delle   finanze  il  potere  di  determinare  la  posta  unitaria  di
partecipazione  alle scommesse, in ossequio al dettato testuale della
legge  che in tal senso dispone all'articolo 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3/11 164/UCL del 30 luglio 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nel  decreto  del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  Capo  I  e'  inserita  la seguente rubrica: «Disposizioni
comuni e scommesse a quota fissa»;
    b) nell'articolo 1:
      1)  al  comma  1,  le  parole  «dai  regolamenti  emanati» sono
sostituite  dalle parole «dal regolamento emanato» e le parole «e con
decreto  2 giugno  1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze» sono
sostituite con le parole «ovvero ad eventi non sportivi»;
      2)  al  comma  2,  le  parole  «Ministero  delle  finanze» sono
sostituite  dalle  parole  «Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
    c) nell'articolo 2:
      1)  al  comma 1, primo periodo, le parole «in locali allo scopo
dedicati»  nonche'  «a totalizzatore e a quota fissa» sono soppresse;
dopo  le  parole  «decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile
1998,   n.   169,»   la   parola   «e»  e'  sostituita  dalle  parole
«limitatamente   a   quelle   su  eventi  non  sportivi,  nonche'  ai
concessionari  per  l'accettazione delle scommesse previste»; dopo le
parole  «decreto  2 giugno  1998, n. 174, del Ministro delle finanze»
sono  aggiunte  le  parole  «,  e,  limitatamente  alle  scommesse  a
totalizzatore,  ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n.
179,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.».  Nel secondo
periodo  del  medesimo  comma, le parole «Il Ministero delle finanze»
sono  sostituite  dalle  parole  «Il  Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
      2)  al  comma  2,  dopo  le  parole «discipline sportive», sono
aggiunte  le  parole  «nonche' degli eventi ovvero delle categorie di
eventi  non  sportivi,»;  dopo le parole «decreto dirigenziale», sono
inserite  le  parole  «del  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,»; dopo le parole «con
riferimento esclusivo ad avvenimenti» sono aggiunte le parole «ovvero
a categorie di avvenimenti»;
    d) nell'articolo 3:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente «Esercizio delle
scommesse a quota fissa»;
      2)  al  comma  1,  la parola «Per» e' sostituita dalle seguenti
parole  «  Ferme  le  competenze  del  Ministro dell'economia e delle
finanze   e   del   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, per»; dopo le parole
«l'esercizio  delle  scommesse»  sono  inserite le seguenti parole «a
quota fissa»; il numero 8 e i numeri da 18 a 29 sono soppressi;
    e) nell'articolo  4, il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  revoca l'autorizzazione all'esercizio delle
scommesse  di  cui  all'articolo  1,  nei  riguardi dei concessionari
abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e
revoca  dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale,
vigente  per  ciascuno  di  essi,  in  caso di gravi violazioni delle
disposizioni del presente regolamento.»;
    f) nell'articolo   5,   al   comma   1,  dopo  le  parole  «delle
discipline»,  sono  aggiunte  le  parole «ovvero degli eventi o delle
categorie di eventi»;
    g) nell'articolo  5,  il  comma  3 e' sostituito dal seguente «3.
L'acclaramento  dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto
di  scommessa  compete  al  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  che  provvede a
certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base
delle  comunicazioni  ufficiali  effettuate dagli organi responsabili
dello  svolgimento  degli  eventi;  ai  medesimi  fini,  il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonche' a
rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli
eventi non sportivi.»;
    h) nell'articolo   6,   al  comma  1,  dopo  le  parole  «termini
stabiliti», sono inserite le seguenti parole «relativi alle scommesse
a  quota  fissa  su  eventi  non sportivi»; dopo le parole «acquisiti
all'erario.»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I  rimborsi  non
richiesti  e  le  vincite  non  riscosse  entro  i  termini stabiliti
relativi   alle  scommesse  a  totalizzatore,  affluiscono  al  fondo
speciale di riserva di cui all'articolo 12.»;
    i) nell'articolo   7,   al   comma   1,   dopo   le  parole  «per
l'accettazione  delle scommesse», sono inserite le seguenti parole «a
quota fissa»;
    l) nell'articolo 9:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente «Validita' delle
scommesse e soluzione delle controversie»;
      2) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «01.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  5, comma 3,
l'esito  degli  eventi sportivi oggetto di scommessa e' quello che si
realizza  sul  campo  di  gara;  le  sue  eventuali modificazioni non
incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.
  02. La scommessa su evento sportivo e' considerata non valida:
    a) quando  l'evento non si e' svolto entro il giorno successivo a
quello in programma;
    b) quando nessun concorrente si e' classificato;
    c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
  03. Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri
fatti  connessi  all'evento  sportivo la scommessa e' comunque valida
quando  il  risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo
di  gara,  anche  se  in  momenti  successivi  l'evento  e' sospeso o
annullato.
  04.  La  scommessa su evento non sportivo e' considerata non valida
quando  l'evento  non  si  verifica,  salvo che la scommessa abbia ad
oggetto il mancato avveramento dell'evento.
  05.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione alla competizione di un
concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute
perdenti.»;
      3) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. La soluzione delle
controversie,  escluse  quelle  di natura fiscale, insorte in sede di
interpretazione  e  di  esecuzione  del  presente regolamento e delle
scommesse  dallo  stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto e' inoltrato,
tramite  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, entro trenta giorni
dalla  convalida  delle  scommesse  a quota fissa e dalla diramazione
delle quote per le scommesse a totalizzatore.»;
    m) il Capo II e' sostituito dai seguenti:

                              «Capo II
                      Scommesse a totalizzatore

10. Tipi di scommesse ammesse.
  1. Le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:
    a) singola:  il pronostico del partecipante indica il verificarsi
di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
    b) plurima:  il pronostico del partecipante indica il verificarsi
di piu' esiti pronosticabili su un evento;
    c) multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi
di uno o piu' esiti pronosticabili su piu' eventi.
  2.   Le   scommesse   plurime,  collegate  all'ordine  degli  esiti
pronosticabili, sono le seguenti:
    a) scommesse   in  ordine,  quando  il  pronostico  richiesto  si
riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;
    b) scommesse  in ordine libero, quando il pronostico richiesto e'
espresso  indicando  gli  esiti  pronosticabili qualunque sia il loro
ordine.
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato previa, ove occorra, direttiva del
Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non
sportivi,   che   ne  costituiscono  l'oggetto  nonche'  le  relative
modalita' tecniche di svolgimento.
11. Calcolo della quota di vincita.
  1.  L'importo  della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta
unitaria di gioco.
  2.  Il  calcolo  della quota, espressa da una cifra intera e da due
decimali, e' effettuato come segue:
    a) si   determina   il  disponibile  a  vincite  delle  scommesse
totalizzate, costituito dalla percentuale dell'intero ammontare delle
poste unitarie giocate, di cui all'articolo 12;
    b) il disponibile a vincite cosi' determinato e' ripartito tra le
categorie  di  vincite ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le
modalita' previste dall'articolo 17, comma 2;
    c) dal  disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un
importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa
vincenti  e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide
per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la
posta  unitaria.  Tale quoziente, aumentato di un'unita', costituisce
la quota;
    d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
  3.   Le  quote  sono  calcolate  dopo  la  comunicazione  ufficiale
dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.
12. Ripartizione della posta.
  1.  La  posta  unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.   La  posta  unitaria  di  gioco  e'  ripartita  nelle  seguenti
percentuali,  trovando  applicazione, per il residuo, la disposizione
di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133:
    a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
    b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
    c) 6,75 per cento, come imposta unica;
    d) 5,71  per  cento,  come  contributo  alle spese complessive di
gestione;
    e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
  3.  E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria
centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono:
    a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);
    b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;
    c) le  vincite  non  riscosse  ed i rimborsi non richiesti di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
  4. Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione
delle  somme  eccedenti  detto limite, e' determinato con decreto del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato,  di  concerto  con  il  capo del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
  5.  Dal  conto  corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad
esaurimento,  le  somme  concorrenti  all'eventuale  integrazione del
disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita
di  una  scommessa  siano  superiori  al  disponibile a vincite della
stessa.
  6.  I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione
ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato   sono   effettuati   con   decreto   del   direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
13. Modalita' di partecipazione.
  1.  La  partecipazione  alle  scommesse a totalizzatore si effettua
contrassegnando  i  risultati  sulla  schedina di gioco ovvero con la
loro  digitazione  diretta  sui  terminali  di  gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
14. Ricevuta di partecipazione.
  1.  L'accettazione  della  scommessa a totalizzatore e' certificata
esclusivamente  dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo
i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
  2.  La  verifica  della  corrispondenza  tra i dati riportati sulla
ricevuta  e  quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli
addetti   ai   terminali,  e'  responsabilita'  di  chi  effettua  la
scommessa,  il  quale  e'  tenuto  a  segnalare  immediatamente  ogni
difformita'.  In  caso  di difformita', il partecipante puo' chiedere
l'annullamento  della ricevuta entro i centottanta secondi successivi
all'accettazione  della  scommessa,  anche  se dallo stesso terminale
sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle
scommesse sia ancora aperta.
  3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il
programma,  l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il
totalizzatore  nazionale e' abilitato ad accettare le scommesse, e la
chiusura  della  stessa,  ovvero  il  momento in cui il totalizzatore
nazionale non e' piu' abilitato ad accettare le scommesse.
15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse.
  1.   Ogni  scommessa  accettata  e'  registrata  dal  totalizzatore
nazionale  ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura
ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
  2.  I  dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro
importo  complessivo  nonche'  i supporti contenenti tutte le giocate
accettate  per  ciascuna  scommessa,  sono  conservati  dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
16. Giocate sistemistiche ed a caratura.
  1. Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.
  2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di
gioco,  prima  dell'emissione  della  ricevuta  di partecipazione, il
sistema  e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle
unita'  di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo
sono  comunicati  al  partecipante,  dall'addetto al terminale, prima
dell'emissione della ricevuta.
  3.  Per  ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco
emette  tante  cedole  quante sono le suddivisioni stabilite all'atto
della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e'
pari   al   valore   complessivo  della  scommessa,  convalidata  dal
totalizzatore  nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura.
  4.  Ciascuna  cedola  originale  di  caratura,  integra in ogni sua
parte,  costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita,
ricavata  dal  quoziente  tra  l'importo  dei  premi  realizzati  con
l'intera  scommessa  a  caratura  ed  il  numero  totale delle cedole
emesse.
  5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono
annullabili  le scommesse a caratura; e' tuttavia consentita, in caso
di  oggettivi  inconvenienti  tecnici  del sistema di emissione della
ricevuta  e secondo modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non
emesse dal terminale di gioco.
17. Modalita' di determinazione della scommessa vincente.
  1.  Un'unita'  di  scommessa e' considerata vincente quando tutti i
pronostici  in  essa  contenuti sono conformi agli esiti degli eventi
cui la scommessa si riferisce.
  2.  Nel  caso  in cui non risultino unita' di scommessa vincenti il
relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al
disponibile  a  vincite  di scommesse dello stesso tipo e su medesimi
eventi.
18. Rimborsi.
  1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
    a) per  motivi  tecnici,  non  siano consentiti la totalizzazione
ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
    b) in caso di scommessa non valida;
    c) relativamente  alle  scommesse  su eventi sportivi, in caso di
mancata  chiusura  dell'accettazione  delle scommesse in occasione di
anticipazione   dell'orario   di   inizio  degli  eventi  oggetto  di
scommessa,   limitatamente  alle  giocate  accettate  oltre  l'inizio
ufficiale dell'evento stesso.
  2.  I  partecipanti  sono  informati  del  diritto  al rimborso con
apposito  comunicato  affisso  nei  luoghi di vendita della scommessa
nonche' sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del
rimborso  risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta
di  partecipazione,  oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del
rimborso.
19. Pubblicita' degli esiti e comunicazioni.
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso
il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni
relative   agli   eventi   oggetto   di  scommessa;  i  concessionari
ritrasmettono   tali   comunicazioni   ai  luoghi  di  vendita  delle
scommesse, per la loro affissione pubblica.
20.  Rendicontazione  di  riferimento  ai  fini  delle movimentazioni
finanziarie.
  1.  Entro  la  fine del terzo giorno successivo alla chiusura della
settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre
tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni
settimana,   a   ciascun   concessionario  e'  reso  disponibile  dal
totalizzatore  nazionale  il  rendiconto  della  gestione finanziaria
relativa alla settimana contabile di riferimento.
  2. Il rendiconto contiene:
    a) l'importo totale da versare;
    b) l'incasso  totale  lordo  delle giocate raccolte, per tutte le
scommesse  di  cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile
di riferimento;
    c) l'aggio  totale  trattenuto  dai gestori dei luoghi di vendita
delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b);
    d)  l'importo  totale  delle vincite pagate nei luoghi di vendita
delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
    e) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana
contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima
settimana;
    f) l'incasso   di   ciascuna   scommessa   di   cui   e'   chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
    g) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per
l'incasso di ciascuna scommessa.
  3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso disponibile, su richiesta,
l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di
vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
  4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui
al comma 1, lettera a).
21. Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse.
  1.  L'originale  della  ricevuta  di  accettazione delle scommesse,
integra  in  ogni  sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi,
solo  a  seguito  di  apposita  verifica. Il concessionario ovvero il
gestore  del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con
il  concessionario,  in  caso  di  vincite  o di rimborsi superiori a
3.000,00   euro,  verifica  la  non  contraffazione  materiale  della
ricevuta  di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati
identificativi contenuti nella ricevuta.
22. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi.
  1.  I  concessionari  pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di
propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 23, 24 e
25.
  2.  Il  concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle
scommesse vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati.
23.  Modalita'  di  pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
fino a 3.000,00 euro.
  1.  Le  vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono
pagati  in  contanti,  a  partire dalla comunicazione ufficiale degli
esiti  e  previa  verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui
all'articolo  21,  presso  qualsiasi luogo di vendita delle scommesse
collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del
luogo di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
24.  Modalita'  di  pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
  1.  Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro
e non superiore a 100.000,00 euro e' effettuato:
    a) entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale  degli  esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di
vincite  di  importo  superiore  a  3.000,00  euro  e non superiore a
100.000,00  euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti  di  credito  convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul
sito  internet  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
per  la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di
invio  al  concessionario  interessato,  da  parte  dell'istituto  di
credito  cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta  stessa  e  previa  verifica  secondo  le  modalita'  di cui
all'articolo  21,  mediante  accredito,  da  parte  dell'istituto  di
credito  cui  e'  stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul
conto  corrente  bancario del vincitore oppure in contanti, presso il
medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero
    b) entro  novanta  giorni  solari  dalla  data  di  comunicazione
ufficiale  degli  esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di
vincite  di  importo  superiore  a  3.000,00  euro  e non superiore a
100.000,00  euro,  possono  recarsi presso i punti di pagamento delle
vincite  per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalita'  di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla
richiesta  esplicita  del  vincitore,  attraverso accredito sul conto
corrente  bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di
assegno circolare od in contanti.
  2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore
a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla
data  di  comunicazione  ufficiale  degli  esiti,  presso  i punti di
pagamento   delle   vincite   per   la  verifica  della  ricevuta  di
partecipazione,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo 21. Il
pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante,
attraverso  accredito  sul  conto  corrente bancario del partecipante
stesso,   oppure  mediante  emissione  di  assegno  circolare  od  in
contanti.
  3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto
entro  il  termine  di venti giorni dalla data di presentazione della
ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro
il  termine  di  quattordici giorni dalla data di presentazione della
ricevuta,  nel  caso  di  cui  alla  lettera b). I rimborsi di cui al
comma 2   sono  pagati  agli  aventi  diritto  entro  il  termine  di
quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
25.  Modalita'  di  pagamento  delle  vincite  di importo superiore a
100.000,00 euro.
  1.  Il  pagamento  delle  vincite di importo superiore a 100.000,00
euro e' effettuato:
    a) entro   trenta  giorni  solari  dalla  data  di  comunicazione
ufficiale  degli  esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di
vincite  di  importo  superiore  a  100.000,00  euro, possono recarsi
presso   un   qualsiasi   sportello   degli   istituti   di   credito
convenzionati,   il  cui  elenco  e'  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato,  per  la
riscossione  della  vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio
al  concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui
e'  stata  presentata  la  ricevuta di partecipazione, della ricevuta
stessa e previa verifica secondo le modalita' di cui all'articolo 21,
mediante  accredito,  da  parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario
del  vincitore  oppure  in  contanti,  presso  il  medesimo sportello
bancario di presentazione della ricevuta; ovvero
    b) entro  novanta  giorni  solari  dalla  data  di  comunicazione
ufficiale  degli  esiti  delle  scommesse, i portatori di ricevute di
partecipazione  di  vincite  di  importo superiore a 100.000,00 euro,
possono  recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la
verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di
cui  all'articolo  21.  Il  pagamento avviene, in base alla richiesta
esplicita  del  vincitore,  attraverso  accredito  sul conto corrente
bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare od in contanti.
  2.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto
entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della
ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro
il  termine  di  quattordici giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
26. Rendicontazione contabile.
  1.    Al   fine   di   mettere   a   disposizione   quanto   dovuto
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario
apre  un  conto  corrente bancario vincolato per il quale e' tenuto a
conferire  apposita  ed esclusiva delega all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di Stato, valida per tutto il periodo di vigenza della
concessione.  Mediante  detta  delega  l'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato effettua sul conto corrente bancario, il prelievo
dei  valori  dovuti  dallo  stesso  concessionario  in dipendenza del
contratto di concessione, nonche' degli interessi.
  2.  Le  modalita'  operative  di  gestione degli importi dovuti dal
concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del
versamento  di  quanto  dovuto agli aventi diritto, sono definiti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
  3.  Il  concessionario  apre  un  conto corrente bancario sul quale
l'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  con  cadenza
bisettimanale,  in  base alle informazioni ricevute dal totalizzatore
nazionale  relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di
partecipazione  vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo
concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle
vincite   e   dei   rimborsi   di  cui  agli  articoli 24  e  25.  Il
concessionario  provvede  al pagamento delle vincite e dei rimborsi a
ciascun  partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e
non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25.
  4.  Gli  adempimenti  contabili,  giudiziali  ed amministrativi del
concessionario,  compresi  i  modelli da utilizzare per il versamento
del  saldo  settimanale  e quelli attestanti il regolare utilizzo dei
fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul
conto  corrente  del  concessionario per il pagamento delle vincite e
dei  rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto
del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
27. Termini di decadenza.
  1.  I  partecipanti  decadono  dal  diritto  alla riscossione delle
vincite  e  dal  diritto  a  richiedere i rimborsi presso i luoghi di
vendita  della  scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica
della  ricevuta  di  partecipazione  non  e'  effettuata,  secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 21,  nel termine di 90 giorni solari
dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
  2.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.

                              Capo III
                Scommessa a totalizzatore Formula 101

28. Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore.
  1.  E'  istituita  la scommessa a totalizzatore denominata "Formula
101",   collegata   alle  gare  automobilistiche  internazionali  del
Campionato  Mondiale  di  Formula  Uno,  organizzate dalla Federation
International  de  l'Automobile  - F.I.A. ed alle gare dei Campionati
Mondiali  di Motociclismo, organizzate dalla Federation International
de Motociclisme - F.I.M.
29. Esercizio della scommessa.
  1.   L'esercizio   della  scommessa  denominata  "Formula  101"  e'
riservato    al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  2.  L'accettazione  delle  scommesse  e'  affidata,  sulla  base di
apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici,
concorsi  pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio
nazionale,  avvalendosi  di  una  rete di ricevitorie collegate ad un
sistema  di  automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
attribuire,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ulteriori
concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo
precedente.
  3.  La  concessione  non puo' avere durata superiore a 6 anni ed e'
rinnovabile.
  4.  La  raccolta  delle  giocate  e'  effettuata dai concessionari,
attraverso le rispettive ricevitorie.
  5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e  promozionali  della scommessa
assunte  dai  singoli  concessionari  sono sottoposte alla preventiva
autorizzazione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  6.   Il   coordinamento   organizzativo  della  pianificazione  dei
calendari,  dell'ottenimento  dei  dati  e  delle  notizie  ufficiali
necessari  all'effettuazione  del gioco e alla sua promozione a mezzo
stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la
Federation  Internationale  de  l'Automobile - F.I.A. e la Federation
International    de    Motociclisme   -   F.I.M.   vantano   diritti,
dell'acquisizione  dei  risultati ufficiali delle gare, anche ai fini
delle  scommesse  di cui all'articolo 28, relative alle medesime gare
automobilistiche  di  Formula  Uno  e  motociclistiche, e' riservato,
tramite  apposite  convenzioni,  alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad
altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita'
previste  dal  presente decreto. La determinazione dell'ammontare del
montepremi  e  dell'importo  delle  vincite  sono effettuate mediante
l'integrazione  del  sistema  attivato  per la gestione del lotto, ai
sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.
  7.  Qualora  la  F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto
allo  svolgimento  delle attivita' previste dal presente decreto, gli
accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti
all'approvazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  -  al  fine  di
verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte
le  attivita'  necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula
101",   secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  capo.  Tale
approvazione  e'  condizione  necessaria  per  l'avvio della raccolta
delle scommesse.
30. Caratteristiche della scommessa.
  1.  La scommessa "Formula 101" consiste, a seconda del tipo di gara
oggetto  della  scommessa,  nel  pronosticare le prime otto vetture o
motociclette    classificate,    secondo    l'ordine    di    arrivo,
rispettivamente  nelle  gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o
nelle  gare  dei  Campionati  Mondiali  di  Motociclismo. L'ordine di
arrivo,  riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture
o  le  motociclette  e  i  relativi  piloti che partecipano alla gara
oggetto  della scommessa, e quello stabilito nei termini previsti dal
regolamento  F.I.A.  o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo
e'  pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla
F.I.M.  e  trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della
scommessa.
31. Modalita' di scommessa.
  1.  Ad  ogni  posizione  di arrivo correttamente pronosticata viene
attribuito un punto.
  2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una
motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per
qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e'
considerata,  ai  fini  della  determinazione  dei  vincenti,  ultima
arrivata.
  3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla
somma  delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo
realizzabile e' pari a "8".
  4.  Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture
o  di  due  o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di
arrivo  ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno
considerati   tutti   gli   ordini  d'arrivo  formati  da  vetture  o
motociclette   classificate   tra  la  prima  e  l'ottava  posizione,
attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un  punto. Qualora, per qualsiasi
motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica
un  numero  di  vetture  o di motociclette inferiore a otto si terra'
conto,  per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della
determinazione  dei  vincenti,  del  numero  delle  vetture  o  delle
motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il
maggior numero di giri.
  5.  Il  montepremi  e' costituito dal 38 per cento della raccolta e
destinato a tre categorie di vincita:
    ORO,  ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6
punti.
  6.  Il  montepremi  e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel
modo seguente:
    a) quaranta per cento alla categoria ORO;
    b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
    c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
  7. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene
suddiviso  in  parti  uguali  fra  le colonne vincenti della relativa
categoria.
  8.  In  nessun  caso la quota unitaria di una determinata categoria
puo'  essere  minore  della  quota  unitaria  della o delle categorie
inferiori.  A  tal  fine  gli  importi  destinati a tali categorie si
sommano  ed  il  risultato  si  divide  per  il  numero delle colonne
vincenti nelle singole categorie.
  9.  In  mancanza  di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il
relativo   montepremi   andra'   ad   accumularsi  con  quello  della
corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla
scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti
categorie.
  10.  Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si
realizzi  punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo
montepremi   unitamente   all'importo  proveniente  dalle  precedenti
scommesse  per  la  stessa  categoria viene cumulato con quello delle
altre  categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti,
fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.
  11.  In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il
giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere
richiesto,  a  pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
annullamento.  Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e'
stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.
32. Modalita' di accettazione della scommessa.
  1.  Le  giocate  sono effettuate utilizzando schede contraddistinte
dal  logo  "Formula  101"  prodotte da ogni concessionario. Le schede
debbono  presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente,
dalla  F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita'
di gioco.
  2.  Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati
dai concessionari.
  3.  I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita
dalle  ricevitorie  distribuite  sul territorio nazionale e abilitate
agli  altri  giochi  pubblici,  possono  attivare,  presso esercizi o
luoghi  aperti  al  pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della
scommessa  "Formula 101", in misura non superiore al 25 per cento del
numero  delle  ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi
punti  di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono
essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.
  4.  La  giocata  minima  si compone di due colonne, su ognuna delle
quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle
otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.
  5. E' altresi' consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche.
Per  ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo
scontrino come ricevuta di gioco.
  6.  Per  ogni  gara  oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M.
comunicano  agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle
giocate,  nonche'  l'ora  di  chiusura  della raccolta stessa. I dati
relativi  alla  raccolta  di  ciascun  concessionario  devono  essere
memorizzati  e  archiviati  in apposite matrici, custodite con idonee
misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa
che disciplina il gioco pubblico.
  7.  La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per
le  giocate  effettuate  fino  a dieci minuti prima dell'inizio delle
prove  ufficiali  della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a
colonna per le giocate effettuate successivamente.
  8.  Nel  costo  della  singola colonna e' compreso l'importo che il
giocatore  e'  tenuto  a  corrispondere, a titolo di rimborso spese e
compenso  al  raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata
fino  a  dieci  minuti  prima dell'inizio delle prove ufficiali della
gara  oggetto  della  scommessa,  e di 0,08 euro a colonna per quelle
giocate successivamente.
33. Validita' delle giocate.
  1.  Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute
nelle  forme  e  condizioni  prescritte, le relative apposite matrici
siano  state  depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei
concessionari  ove sono custodite con le misure di sicurezza previste
dai rispettivi disciplinari di concessione.
  2.  Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su  disco ottico, un
archivio  contenente  per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli
scontrini  giocati  e  il numero di colonne sviluppate da ciascuno di
essi.  Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita'
del  singolo  concessionario,  con  misure di sicurezza approvate dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8
dell'articolo  31,  detto  archivio  e' recapitato, a cura e sotto la
responsabilita'  del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla
F.I.A. o alla F.I.M.
34. Rimborsi e reclami.
  1.  Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate
siano  state  accettate  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  32,  ovvero  i  dati  non  siano pervenuti ai centri di
elaborazione  dei concessionari, questi, salva la responsabilita' dei
ricevitori,  ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione
da  pubblicarsi  nel  Bollettino ufficiale di cui all'articolo 35. Il
giocatore,  in  tal  caso,  ha diritto al rimborso totale delle somme
giocate,  da  richiedere,  a  pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della decisione.
  2.  Il  rimborso  viene  effettuato  dal raccoglitore presso cui e'
avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.
  3.  Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte
del  concessionario,  il giocatore in possesso di scontrino, salva la
facolta'  di  adire l'autorita' giudiziaria, puo' proporre reclamo in
carta  semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al
concessionario   entro   trenta   giorni  decorrenti  dalla  data  di
affissione del Bollettino ufficiale.
  4.  Sul  reclamo  il  concessionario  interessato  decide  entro il
termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al
reclamante.
35. Bollettino delle vincite.
  1.  La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della
scommessa,  ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata
feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate
ed  al  volume  della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base
del  notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne
che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati
ricevuti,  la  F.I.A.  o  la F.I.M., entro la stessa giornata feriale
successiva  alla  gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi
vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario
nonche'  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
  2.  Ogni  concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1,
sotto  la  propria  responsabilita',  provvede  alla  convalida delle
vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige
il  Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento
delle   vincite   secondo   le  rispettive  modalita'  organizzative,
trasmettendo   la  relativa  documentazione  contabile  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  concedente,  per  l'esercizio  dei  poteri  di controllo e
vigilanza.
  3.  Il  Bollettino  ufficiale  di cui al comma 2 contiene tutti gli
elementi  atti  ad individuare agevolmente le vincite con il relativo
ammontare,   il  numero  delle  giocate  vincenti  per  ogni  singola
categoria  ed  e'  affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta
delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.
36. Pagamento delle vincite.
  1.  Gli  scontrini  di gioco relativi alle vincite sono presentati,
per  la  riscossione  del  premio,  entro  il termine di decadenza di
sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi
vincenti e dei relativi premi.
  2.  Il  pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00
euro  avviene  direttamente  presso  il  punto di gioco dove e' stata
effettuata la giocata.
  3.  Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro
e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.
  4.  Se  uno  o  piu' concessionari registrano un saldo negativo tra
l'importo  della  raccolta  e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la
F.I.M.  accreditano  la  somma  necessaria  a consentire il pagamento
delle  vincite.  L'importo  accreditato  e'  detratto dalle somme che
l'erogante  deve  versare alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile
da   produrre   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
37. Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.
  1.  Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari
trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema
automatizzato, l'estratto conto contenente:
    a) l'incasso della raccolta;
    b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
    c) l'importo delle vincite pagate;
    d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
    e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.
  2.   Entro   il   decimo   giorno  successivo  al  Gran  Premio,  i
concessionari  trasmettono  ai  rispettivi  raccoglitori del gioco, a
mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:
    a) l'importo,  di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per
il pagamento delle vincite;
    b) l'importo  delle  vincite pagate successivamente all'emissione
dell'estratto conto di cui al comma 1;
    c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.
38. Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.
  1.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il  giorno
successivo  all'estratto  conto, il saldo a proprio debito, di cui al
comma  1, lettera e), dell'articolo 37, secondo le modalita' previste
dagli accordi stipulati con i concessionari.
  2.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il  giorno
successivo  all'emissione  dell'estratto  conto  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  37,  il  saldo  a proprio debito, secondo le modalita'
previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
  3.  I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi
dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 37.
  4.  I  concessionari,  entro  il  mese  di marzo  di  ciascun anno,
trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito
con  la  raccolta  di  tutte  le  scommesse  di  competenza contabile
dell'anno precedente.
39. Oneri e compensi.
  1.  I  concessionari,  entro l'ottavo giorno seguente, la settimana
successiva  a  quella del primo versamento da parte dei raccoglitori,
versano  alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le
somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:
    a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
    b) il compenso per il concessionario medesimo;
    c) l'importo  eventualmente  accreditato ad altro concessionario,
nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 36.
  2.  Se  i  versamenti  di  cui al comma 1 sono omessi in tutto o in
parte,  od  effettuati in ritardo, si applicano le penalita' previste
dall'atto di concessione.
  3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo
29,  comma  6,  da  intendersi  come  comprensivi  di  ogni diritto a
qualsiasi  titolo  dovuto  da  destinare  all'organizzatore  ai sensi
dell'articolo  16,  comma  1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non
possono  superare  la  misura  dell'8,5  per cento dell'incasso lordo
annuo  derivante  dalla  scommessa e possono anche essere corrisposti
detraendoli  per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma
1.
40. Canone di concessione.
  1. Il canone di concessione di cui all'articolo 39 e' calcolato per
ogni  concessionario  secondo  percentuali decrescenti per i seguenti
scaglioni di incasso lordo:
    a)  1°  scaglione,  3  per  cento  sino  a 258.230.000,00 euro di
raccolta annua;
    b) 2°  scaglione,  2  per  cento  oltre  258.230.000,00  euro  di
raccolta annua.
41. Versamento del prelievo e dell'imposta.
  1.  Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra
l'intero  ammontare  delle  somme  giocate  e  le  quote destinate al
montepremi  e  agli  altri  oneri stabiliti nel capo III del presente
regolamento.  Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto
legislativo    23 dicembre   1998,   n.   504,   come   rideterminata
dall'articolo  22,  comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
  2.  La  F.I.A.  e  la  F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta
unica  e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo
giorno  successivo  a quello nel quale le gare sportive di rispettiva
competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.
42. Obbligo dei concessionari di rendiconto.
  1.  I  concessionari  rendono  il  conto della gestione finanziaria
relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite
mediante   la   produzione   di  appositi  elaborati  contabili  che,
unitamente  alla  relativa  quietanza  di versamento ed alla connessa
documentazione,  devono  essere  inviati  periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  indicando gli elementi e secondo le modalita' che verranno
stabiliti con apposito decreto dirigenziale.
43. Poteri di vigilanza.
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione
della  scommessa  attraverso  controlli  sulle procedure di esercizio
della   stessa   ed   anche   mediante  ispezioni  negli  uffici  dei
concessionari.  A  tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le
informazioni e la documentazione richiesta.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  14 aprile  1948, n. 496, e
          successive   modificazioni,   recante:   «Disciplina  delle
          attivita'   di   giuoco»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22 maggio  1948,  n.  118 e ratificato con legge
          22 aprile 1953, n. 342.
              -   La   legge   13 maggio   1999,   n.  133,  recante:
          «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e   federalismo  fiscale»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   17 maggio  1999,  n.  113.  L'art.  16,  e'  il
          seguente:
              «Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  destina  annualmente i prelievi di cui al comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese:
                a) al  CONI  e  all'Unione nazionale per l'incremento
          delle  razze  equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
          superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
              3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
              4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
          la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
          richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
          delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
          a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
          lire per gli anni 1999 e 2000.
              5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
          decreto  25 novembre  1998,  n.  418,  del  Ministro  delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975).».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  recante: «Regolamento recante norme per il
          riordino   della  disciplina  organizzativa,  funzionale  e
          fiscale  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse
          dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
          dell'art.  3,  comma  78,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662»,  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno
          1998, n. 125.
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
          n.   174,   recante:   «Regolamento   recante   norme   per
          l'organizzazione    e   l'esercizio   delle   scommesse   a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa su competizioni sportive
          organizzate  dal  CONI,  da  adottare ai sensi dell'art. 3,
          comma  230,  della legge n. 549 del 1995», ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129.
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998, n. 504,
          recante:   «Riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi
          pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2,
          della  legge  3 agosto  1998,  n.  288» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 288. L'art. 4, comma
          1, lettera b), punto 2), cosi' recita:
                  «per  ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento
          della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa».
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
          n.  278,  recante:  «Regolamento  recante norme concernenti
          l'istituzione  di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
          fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
          133»,  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
          1999, n. 187.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59», ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              -  La  legge  18 ottobre  2001, n. 383, recante: «Primi
          interventi  per  il  rilancio dell'economia», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. L'art. 12
          e' il seguente:
              «Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.
              3.  Il  personale  addetto  alla  gestione dell'imposta
          sulle  successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
          VI  della  presente legge, e' prioritariamente addetto alla
          realizzazione  del  piano  straordinario di accertamento di
          cui   all'art.  1,  comma  7,  previa  adeguata  ed  idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia  e  delle finanze, senza oneri finanziari per
          l'Agenzia  delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
          e  delle  finanze  puo'  stipulare apposite convenzioni con
          universita'   degli   studi,   nonche'   avvalersi,  previa
          autorizzazione,  di  personale docente universitario, anche
          in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
              4.  Con  le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
          del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  dai  regolamenti  di amministrazione delle agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti   alle   strutture  interessate  dal  riordino
          previsto   dal   presente  articolo  puo'  essere  disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando,  fino alla scadenza del contratto, il trattamento
          economico previsto.
              5.  L'art.  2-quinquies  del  decreto-legge 27 dicembre
          2000,  n.  392,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 febbraio  2001,  n.  26,  si interpreta nel senso che le
          relative  disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso dell'Amministrazione
          autonoma   dei  Monopoli  di  Stato  e  dell'Ente  tabacchi
          italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».
              -  Il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138, recante:
          «Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 luglio   2002,   n.  158,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dal-l'art.  1 della legge 8 agosto 2002, n.
          178 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   a   quello   della  sua
          pubblicazione. L'art. 4 e' il seguente:
              «Art.  4  (Unificazione  delle competenze in materia di
          giochi).  -  1.  Al fine di assicurare la gestione unitaria
          prevista  dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
          nonche'  di  eliminare  sovrapposizioni  di  competenze, di
          razionalizzare   i   sistemi  informatici  esistenti  e  di
          ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato svolge tutte le funzioni in materia
          di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi, scommesse e
          concorsi  pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  connessi con manifestazioni sportive,
          ferma  restando  la riserva del Comitato olimpico nazionale
          italiano   (CONI)   prevista   dall'art.   6   del  decreto
          legislativo  14 aprile  1948,  n. 496, le predette funzioni
          sono  attribuite  all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un  ordinato
          trasferimento,   con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, da adottare di concerto con
          il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  date dalle quali le funzioni
          sono  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  e  le  modalita' del predetto trasferimento. Le
          azioni  possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
          predetto  settore  di  attivita'  sono trasferite, a titolo
          gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni
          sportive  continuano  ad essere tenuti in via esclusiva dal
          CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
          concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
          organizzate  o  svolte  sotto il controllo del CONI stesso.
          Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e'
          rideterminata  la  composizione del Comitato generale per i
          giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
          357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
          beni  e  le  attivita' culturali, nonche' il presidente del
          CONI  o  un  suo  delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
          strategici  per  l'organizzazione e la gestione dei giochi,
          delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
          del  Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  ricadenti nella riserva del CONI sono
          adottate  con  il  voto favorevole del presidente del CONI.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
          della   legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
          modificazioni,   e  dalle  relative  norme  di  attuazione.
          L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato versa al
          CONI  una  somma  pari  alla  quota, prevista dalle vigenti
          disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
          spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
          a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
          controllo  del  CONI stesso. Il disciplinare di concessione
          prevede  le  modalita' di attribuzione di eventuali risorse
          aggiuntive  volte  a  soddisfare adeguatamente, in funzione
          dell'andamento  dei  giochi  di  competenza,  le necessita'
          finanziarie  del  CONI  nel  rispetto  della  sua autonomia
          finanziaria.
              2.  Il  compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
          la   partecipazione   ai  concorsi  pronostici  Totocalcio,
          Totogol,  Totosei,  Totobingol  e  Totip  e'  fissato nella
          misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
              3.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
          della  legge  13 maggio  1999,  n.  133, per tutti i giochi
          disciplinati ai sensi del presente articolo.
              3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          e  gli  altri  Dipartimenti  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
          essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
          comma,  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
          nel  senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
          puo'  avvenire  o  tramite  rapporto a tempo parziale o con
          rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa e che
          conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
          numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
          rideterminato   in   proporzione   al  conseguente  impegno
          lavorativo.».
              -  Il  decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante:
          «Disposizioni  urgenti in materia di adempimenti comunitari
          e  fiscali,  di riscossione e di procedure di contabilita»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2002, n.
          301,  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
          della  legge  21 febbraio  2003,  n. 27 (Gazzetta Ufficiale
          22 febbraio  2003,  n.  44),  entrata  in  vigore il giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 8 e' il
          seguente:
              «Art.  8  (Disposizioni  in  tema di entrate statali in
          materia di giochi). - 1. Le funzioni statali esercitate dal
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli di Stato, concernenti le entrate in
          materia  di  giochi  di  abilita',  concorsi  pronostici  e
          scommesse,   si   intendono   riferite   alle  entrate  non
          tributarie,  ivi  incluse  quelle  per  quote  di prelievo,
          continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate
          l'amministrazione,   la   riscossione   e   il  contenzioso
          concernenti  le  entrate  tributarie riferite alla medesima
          materia,  incluse  le entrate derivanti dall'imposta di cui
          al  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n.  504.  Dal
          1° aprile 2003 le funzioni dell'amministrazione finanziaria
          in  materia  di  amministrazione, riscossione e contenzioso
          delle  entrate  tributarie  riferite  ai  giochi,  anche di
          abilita',  ai  concorsi  pronostici,  alle scommesse e agli
          apparecchi   da   divertimento   e   intrattenimento,  sono
          esercitate  dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
          Stato.  Restano  salvi gli effetti degli atti impositivi in
          materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati
          sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  dall'Agenzia  delle
          entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato.
              1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art.
          14-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  640,  come  sostituito  dal  comma 4
          dell'art.  22  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, le
          parole:  "15  febbraio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "21 marzo".».
              -  La  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, e successive
          modificazioni, recante: «Disposizioni per la formazione del
          bilancio  annuale e pluriennale dello Stato», e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 2002, n. 305. L'art.
          22, comma 16, e' il seguente:
              «16.   I   decreti  ministeriali  di  attribuzione  dei
          proventi,  adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
          169,  e  al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, del
          Ministro  delle  finanze,  possono  essere  modificati  con
          decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato  nel  primo caso di concerto con il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali, al fine di ridefinire il
          rapporto  tra la determinazione del corrispettivo spettante
          al  concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
          sportive  e la misura della quota di prelievo residualmente
          destinata  all'UNIRE  e  al  CONI.  Dal 1° gennaio 2003 con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta
          la   riduzione  dell'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettera b), numero 2), del decreto
          legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
          per  consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
          scommesse  sportive  a  totalizzatore  nazionale, e di 2,60
          punti,  quanto  alle  scommesse  sportive  a  quota  fissa,
          nonche'  un  aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle
          scommesse  ippiche  a  totalizzatore  nazionale,  e di 5,26
          punti,  quanto  alle scommesse ippiche a quota fissa, della
          misura   percentuale   del   corrispettivo   spettante   ai
          concessionari  per il servizio di raccolta delle scommesse.
          Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5  per  cento
          l'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  al citato art. 4,
          comma  1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.
          504  del  1998.  Nell'adozione  dei provvedimenti di cui al
          presente  comma e' comunque garantito il mantenimento della
          percentuale   media   complessiva   destinata   al  CONI  e
          all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.».
              - Il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003,
          n.  179,  recante:  «Regolamento  recante la disciplina dei
          concorsi  pronostici  su  base  sportiva», ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2003, n. 166.
              -  Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
          e  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1,
          legge   24 novembre   2003,   n.  326  (Gazzetta  Ufficiale
          25 novembre  2003,  n.  274),  entrata  in vigore il giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
          L'art. 17, comma 3, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
          7  e  9  del  citato  decreto  del  Ministro  delle finanze
          2 agosto  1999,  n.  278,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  1  (Nuove  scommesse  a  totalizzatore e a quota
          fissa).   -  1.  E'  autorizzata  l'accettazione  di  nuove
          scommesse  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa relative ad
          eventi sportivi, diversi da quelli previsti dal regolamento
          emanato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi.
              2.  Per  tali  scommesse  il  Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  gestisce  il  totalizzatore nazionale, attraverso un
          sistema  automatizzato  in  tempo reale per il controllo di
          tutte  le  operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a
          quota  fissa,  nell'ambito  delle  disposizioni previste al
          riguardo   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle
          strutture  e  degli  strumenti  utilizzati per le scommesse
          ippiche  e  per  quelle relative alle competizioni sportive
          organizzate dal CONI.».
              Art.  2  (Concessionari abilitati). - 1. L'accettazione
          delle   scommesse  di  cui  all'art.  1  e'  consentita  ai
          concessionari  per  l'accettazione delle scommesse previste
          dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
          n.  169,  limitatamente  a  quelle  su eventi non sportivi,
          nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse
          previste  dal  decreto  2 giugno 1998, n. 174, del Ministro
          delle   finanze   e,   limitatamente   alle   scommesse   a
          totalizzatore, ai concessionari di cui al decreto 19 giugno
          2003,  n.  179, del Ministro dell'economia e delle finanze.
          Il    Ministero    dell'economia    e   delle   finanze   -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  puo'
          attribuire,  nel  rispetto della normativa comunitaria e ai
          sensi  dell'art.  12  della  legge  7 agosto  1990, n. 241,
          ulteriori   concessioni   a   soggetti  diversi  da  quelli
          menzionati  nel  periodo precedente, previo avviso pubblico
          contenente  le modalita' di presentazione delle domande, da
          inviarsi  anche  alla  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee.
              2.  L'elenco  delle  discipline  sportive nonche' degli
          eventi  ovvero  delle  categorie  di  eventi  non sportivi,
          riguardanti  le  scommesse  di  cui all'art. 1, e' emanato,
          previa,  ove  occorra,  direttiva del Ministro, con decreto
          dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  con
          riferimento  esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
          avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale.
          Con   lo  stesso  decreto  dirigenziale  sono  indicate  le
          discipline  e  gli  avvenimenti  per  i quali e' consentita
          solamente la scommessa a totalizzatore.
              Art.  3 (Esercizio delle scommesse a quota fissa). - 1.
          Ferme  le  competenze  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze  e  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  per
          l'esercizio  delle  scommesse a quota fissa di cui all'art.
          1,  i concessionari abilitati applicano le disposizioni del
          regolamento   approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 2 giugno 1998, n. 174, e, in particolare, in quanto
          compatibili,  quelle  di  cui agli articoli 4, 5, 7, 9, 10,
          11, 13, 15, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.
              Art. 4 (Revoca delle autorizzazioni). - 1. Il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio
          delle  scommesse  di  cui  all'art.  1,  nei  riguardi  dei
          concessionari abilitati ai sensi dell'art. 2, oltre che nei
          casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla
          disciplina,  anche negoziale, vigente per ciascuno di essi,
          in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente
          regolamento.».
              Art.  5  (Programma di accettazione delle scommesse). -
          1.  Sulla  base  dell'elenco  delle discipline ovvero degli
          eventi  o  categorie  di eventi riguardanti le scommesse di
          cui  all'art.  2,  il  concessionario autorizzato redige ed
          espone  al  pubblico,  nei luoghi di raccolta del gioco, il
          programma  di accettazione contenente le singole condizioni
          delle  scommesse.  I  concessionari  autorizzati pubblicano
          settimanalmente   su   almeno  tre  quotidiani  sportivi  a
          diffusione  nazionale  le notizie utili per l'effettuazione
          delle scommesse.
              2.  Tutta  l'attivita'  sportiva e' riferita all'orario
          ufficiale  in  vigore  su tutto il territorio nazionale, al
          quale  sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
          per  la  gestione  delle  scommesse  e  per  le edizioni di
          informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
          delle   ricevute  delle  scommesse  e  dei  documenti  sono
          stampigliati   sugli   stessi  con  riferimento  all'orario
          ufficiale.
              3.  L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi
          sportivi   oggetto   di   scommessa  compete  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato,  che  provvede  a  certificarli e
          renderli  pubblici,  ai  fini  delle  scommesse, sulla base
          delle   comunicazioni  ufficiali  effettuate  dagli  organi
          responsabili  dello  svolgimento  degli eventi; ai medesimi
          fini,   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato provvede
          direttamente  ad acclarare e certificare, nonche' a rendere
          pubblici  ai  fini delle scommesse, i risultati riguardanti
          gli eventi non sportivi.».
              Art. 6 (Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse).
          -  1.  I  rimborsi  non richiesti e le vincite non riscosse
          entro  i  termini stabiliti relativi alle scommesse a quota
          fissa  su eventi non sportivi sono acquisiti dall'erario. I
          rimborsi  non  richiesti  e le vincite non riscosse entro i
          termini  stabiliti  relativi alle scommesse a totalizzatore
          affluiscono  al  fondo  speciale di riserva di cui all'art.
          12.
              Art.  7  (Attribuzione  di aggi). - 1. Ai concessionari
          abilitati   viene   corrisposto  per  l'accettazione  delle
          scommesse  a  quota fissa di cui all'art. 1 lo stesso aggio
          previsto  dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 4, del
          decreto 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze.
              2.  L'aggio  ai  concessionari  abilitati  variera'  al
          variare  di  quello  previsto nelle convenzioni indicate al
          comma   1,  salvo  il  diritto  di  recesso  da  parte  dei
          concessionari.».
              Art.  9  (Validita'  delle  scommesse e soluzione delle
          controversie).   -   01.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'art. 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto
          di  scommessa  e' quello che si realizza sul campo di gara;
          le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia'
          certificato ai fini delle scommesse.
              02.  La scommessa su evento sportivo e' considerata non
          valida:
                a) quando  l'evento  non si e' svolto entro il giorno
          successivo a quello in programma;
                b) quando nessun concorrente si e' classificato;
                c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni
          a squadre.
              03.   Nel  caso  di  scommesse  sportive  su  risultati
          parziali  o  su altri fatti connessi all'evento sportivo la
          scommessa  e'  comunque  valida quando il risultato oggetto
          della  stessa  e' gia' maturato sul campo di gara, anche se
          in momenti successivi l'evento e' sospeso o annullato.
              04.  La scommessa su evento non sportivo e' considerata
          non  valida  quando  l'evento non si verifica, salvo che la
          scommessa   abbia   ad   oggetto   il  mancato  avveramento
          dell'evento.
              05.   Nel   caso   di   mancata   partecipazione   alla
          competizione  di  un concorrente, le scommesse accettate su
          quel concorrente sono ritenute perdenti.
              1.  La  soluzione delle controversie, escluse quelle di
          natura  fiscale,  insorte  in  sede di interpretazione e di
          esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo
          stesso   disciplinate,   e'  demandata  all'organo  di  cui
          all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  15 dicembre  2003,  n.  385.  Il reclamo
          scritto  e' inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di
          ritorno,   entro   trenta   giorni  dalla  convalida  delle
          scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per
          le scommesse a totalizzatore.».
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 dicembre   2003,   n.   385,  recante:  «Regolamento  di
          organizzazione  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli
          di Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
          2004, n. 22.
              -  Il  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante:
          «Ulteriori  interventi  correttivi  di finanza pubblica per
          l'anno   1994»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre  1993,  n.  305,  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48).

          TESTO  AGGIORNATO,  COSI' COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DEL
          DECRETO  DEL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MARZO 1986, N.
          217,  DEL  DECRETO  MINISTERIALE  2 AGOSTO  1999,  N.  278,
          RECANTE  NORME CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI NUOVE SCOMMESSE
          A  TOTALIZZATORE O A QUOTA FISSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16
                      DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133.

                           IL MINISTRO DELLE FINANZE

            Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
          successive  modificazioni,  concernente la disciplina delle
          attivita'  di  gioco,  ed  in  particolare l'articolo 1 che
          riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi
          di   abilita'   e   di  concorsi  pronostici  per  i  quali
          corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
          partecipazione  sia  richiesto il pagamento di una posta in
          denaro;
            Visto  l'articolo  16 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
          il  quale  stabilisce  che  il  Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI),  da parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle
          competizioni  organizzate  dal  CONI ed emana regolamenti a
          norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  per disciplinare le modalita' e i tempi di
          gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti
          a  qualsiasi  titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
          organizzatori  delle  competizioni;  e stabilisce altresi',
          per  le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro
          delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte
          dei   gestori  e  dei  concessionari  di  giochi,  concorsi
          pronostici   e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di
          ricevitorie  collegate  con  sistemi  informatici  in tempo
          reale;
            Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n. 169, concernente il regolamento recante norme per
          il  riordino  della  disciplina organizzativa, funzionale e
          fiscale  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse
          dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662;
            Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze 2 giugno
          1998,  n. 174, concernente il regolamento recante norme per
          l'organizzazione    e   l'esercizio   delle   scommesse   a
          totalizzatore  e  a  quota  fissa  su competizioni sportive
          organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3,
          comma 230, della legge n. 549 del 1995;
            Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le entrate
          erariali  attraverso  l'introduzione  di nuove scommesse, a
          totalizzatore  e  a quota fissa, riservate all'accettazione
          in  agenzia,  diverse  da  quelle sulle corse dei cavalli e
          sulle  competizioni  sportive organizzate dal CONI, nonche'
          di  una  nuova  scommessa a totalizzatore, da accettarsi in
          ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo
          reale,  anch'essa  relativa a competizioni sportive diverse
          (gare  automobilistiche  del Campionato mondiale di formula
          uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
            Visto  l'articolo  4,  comma 1, lettera b), punto 2), del
          decreto  legislativo  23 dicembre  1998, n. 504, recante il
          riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
          scommesse,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge
          3 agosto 1998, n. 288;
            Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400;
            Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla
          sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
          5 luglio 1999;
            Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
          legge  n.  400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del
          15 luglio 1999;

                                  A d o t t a

                           il seguente regolamento:

                                    Capo I
                 Disposizioni comuni e scommesse a quota fissa

          1. Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa.
            1.  E'  autorizzata  l'accettazione  di nuove scommesse a
          totalizzatore  e a quota fissa relative ad eventi sportivi,
          diversi  da  quelli  previsti  dal  regolamento emanato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
          169, ovvero ad eventi non sportivi.
            2.  Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato
          gestisce  il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema
          automatizzato  in  tempo reale per il controllo di tutte le
          operazioni  di  gioco,  ivi  comprese  le scommesse a quota
          fissa,  nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo
          dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
          n.  169,  potendo,  a tal fine, avvalersi delle strutture e
          degli  strumenti  utilizzati per le scommesse ippiche e per
          quelle  relative alle competizioni sportive organizzate dal
          CONI.
          2. Concessionari abilitati.
            1.  L'accettazione  delle scommesse di cui all'articolo 1
          e'  consentita  ai  concessionari  per l'accettazione delle
          scommesse   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su
          eventi   non   sportivi,   nonche'   ai  concessionari  per
          l'accettazione   delle   scommesse   previste  dal  decreto
          2 giugno  1998,  n.  174,  del  Ministro  delle  finanze e,
          limitatamente    alle   scommesse   a   totalizzatore,   ai
          concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato puo' attribuire, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  e  ai  sensi dell'articolo 12 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ulteriori  concessioni  a
          soggetti   diversi   da   quelli   menzionati  nel  periodo
          precedente,  previo avviso pubblico contenente le modalita'
          di  presentazione  delle  domande,  da  inviarsi anche alla
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
            2.  L'elenco  delle  discipline  sportive  nonche'  degli
          eventi  ovvero  delle  categorie  di  eventi  non sportivi,
          riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1, e' emanato,
          previa,  ove  occorra,  direttiva del Ministro, con decreto
          dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  con
          riferimento  esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
          avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale.
          Con   lo  stesso  decreto  dirigenziale  sono  indicate  le
          discipline  e  gli  avvenimenti  per  i quali e' consentita
          solamente la scommessa a totalizzatore.
          3. Esercizio delle scommesse a quota fissa.
            1. Ferme le competenze del Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  per
          l'esercizio   delle   scommesse   a   quota  fissa  di  cui
          all'articolo  1,  i  concessionari  abilitati  applicano le
          disposizioni  del  regolamento  approvato  con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  2 giugno  1998,  n.  174,  e,  in
          particolare,  in  quanto  compatibili,  quelle  di cui agli
          articoli 4,  5,  7,  9, 10, 11, 13, 15, 17, 30, 31, 32, 33,
          34, 35, 36 e 37.
          4. Revoca delle autorizzazioni.
            1.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  revoca
          l'autorizzazione   all'esercizio  delle  scommesse  di  cui
          all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai
          sensi  dell'articolo  2,  oltre che nei casi di decadenza e
          revoca  dalle  concessioni previste dalla disciplina, anche
          negoziale,  vigente  per ciascuno di essi, in caso di gravi
          violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
          5. Programma di accettazione delle scommesse.
            1.  Sulla  base dell'elenco delle discipline ovvero degli
          eventi  o  categorie  di eventi riguardanti le scommesse di
          cui all'articolo 2, il concessionario autorizzato redige ed
          espone  al  pubblico,  nei luoghi di raccolta del gioco, il
          programma  di accettazione contenente le singole condizioni
          delle  scommesse.  I  concessionari  autorizzati pubblicano
          settimanalmente   su   almeno  tre  quotidiani  sportivi  a
          diffusione  nazionale  le notizie utili per l'effettuazione
          delle scommesse.
            2.  Tutta  l'attivita'  sportiva  e'  riferita all'orario
          ufficiale  in  vigore  su tutto il territorio nazionale, al
          quale  sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
          per  la  gestione  delle  scommesse  e  per  le edizioni di
          informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
          delle   ricevute  delle  scommesse  e  dei  documenti  sono
          stampigliati   sugli   stessi  con  riferimento  all'orario
          ufficiale.
            3.  L'acclaramento  dei  risultati riguardanti gli eventi
          sportivi   oggetto   di   scommessa  compete  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato,  che  provvede  a  certificarli e
          renderli  pubblici,  ai  fini  delle  scommesse, sulla base
          delle   comunicazioni  ufficiali  effettuate  dagli  organi
          responsabili  dello  svolgimento  degli eventi; ai medesimi
          fini,   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato provvede
          direttamente  ad acclarare e certificare, nonche' a rendere
          pubblici  ai  fini delle scommesse, i risultati riguardanti
          gli eventi non sportivi.
          6. Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse.
            1.  I  rimborsi  non  richiesti e le vincite non riscosse
          entro  i  termini stabiliti relativi alle scommesse a quota
          fissa  su eventi non sportivi sono acquisiti dall'erario. I
          rimborsi  non  richiesti  e le vincite non riscosse entro i
          termini  stabiliti  relativi alle scommesse a totalizzatore
          affluiscono   al   fondo   speciale   di   riserva  di  cui
          all'articolo 12.
          7. Attribuzione di aggi.
            1.  Ai  concessionari  abilitati  viene  corrisposto  per
          l'accettazione   delle  scommesse  a  quota  fissa  di  cui
          all'articolo  1  lo stesso aggio previsto dalle convenzioni
          di  cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 2 giugno 1998,
          n. 174 del Ministro delle finanze.
            2. L'aggio ai concessionari abilitati variera' al variare
          di  quello  previsto nelle convenzioni indicate al comma 1,
          salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.
          9.    Validita'   delle   scommesse   e   soluzione   delle
          controversie.
            01. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma
          3,  l'esito  degli  eventi sportivi oggetto di scommessa e'
          quello  che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali
          modificazioni  non  incidono sull'esito gia' certificato ai
          fini delle scommesse.
            02.  La  scommessa  su evento sportivo e' considerata non
          valida:
              a) quando  l'evento  non  si  e' svolto entro il giorno
          successivo a quello in programma;
              b) quando nessun concorrente si e' classificato;
              c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a
          squadre.
            03.  Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali
          o  su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa
          e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa
          e'  gia'  maturato  sul  campo di gara, anche se in momenti
          successivi l'evento e' sospeso o annullato.
            04.  La  scommessa  su evento non sportivo e' considerata
          non  valida  quando  l'evento non si verifica, salvo che la
          scommessa   abbia   ad   oggetto   il  mancato  avveramento
          dell'evento.
            05.  Nel caso di mancata partecipazione alla competizione
          di   un   concorrente,   le  scommesse  accettate  su  quel
          concorrente sono ritenute perdenti.
            1.  La  soluzione  delle  controversie, escluse quelle di
          natura  fiscale,  insorte  in  sede di interpretazione e di
          esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo
          stesso   disciplinate,   e'  demandata  all'organo  di  cui
          all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre 2003, n. 385. Il
          reclamo  scritto  e'  inoltrato,  tramite  raccomandata con
          ricevuta  di  ritorno,  entro trenta giorni dalla convalida
          delle  scommesse  a  quota  fissa e dalla diramazione delle
          quote per le scommesse a totalizzatore.

                                    Capo II
                           Scommesse a totalizzatore

          10. Tipi di scommesse ammesse.
            1. Le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:
              a) singola:  il  pronostico  del partecipante indica il
          verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso
          evento;
              b) plurima:  il  pronostico  del partecipante indica il
          verificarsi di piu' esiti pronosticabili su un evento;
              c) multipla:  il  pronostico del partecipante indica il
          verificarsi  di  uno  o  piu'  esiti pronosticabili su piu'
          eventi.
            2. Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti
          pronosticabili, sono le seguenti:
              a) scommesse  in ordine, quando il pronostico richiesto
          si  riferisce  all'ordine esatto degli esiti pronosticabili
          dell'evento;
              b) scommesse  in  ordine  libero,  quando il pronostico
          richiesto  e'  espresso  indicando gli esiti pronosticabili
          qualunque sia il loro ordine.
            3.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato previa, ove
          occorra,  direttiva  del  Ministro,  stabilisce  i  tipi di
          scommessa  e  gli  eventi,  sportivi o non sportivi, che ne
          costituiscono   l'oggetto  nonche'  le  relative  modalita'
          tecniche di svolgimento.
          11. Calcolo della quota di vincita.
            1.  L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e
          la posta unitaria di gioco.
            2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e
          da due decimali, e' effettuato come segue:
              a) si   determina   il   disponibile  a  vincite  delle
          scommesse   totalizzate,   costituito   dalla   percentuale
          dell'intero  ammontare delle poste unitarie giocate, di cui
          all'articolo 12;
              b) il   disponibile  a  vincite  cosi'  determinato  e'
          ripartito   tra   le  categorie  di  vincite  ed  aumentato
          dall'eventuale   jackpot   secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 17, comma 2;
              c) dal  disponibile a vincite di ciascuna categoria, si
          detrae  un  importo  pari  al  prodotto tra il numero delle
          unita'  di  scommessa  vincenti  e  la  posta  unitaria; la
          differenza  che ne risulta si divide per il prodotto tra il
          numero  delle  unita'  di  scommessa  vincenti  e  la posta
          unitaria.   Tale   quoziente,   aumentato   di   un'unita',
          costituisce la quota;
              d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore
          ad uno.
            3.   Le   quote  sono  calcolate  dopo  la  comunicazione
          ufficiale   dell'esito   dell'unico  o  dell'ultimo  evento
          oggetto della scommessa.
          12. Ripartizione della posta.
            1.   La  posta  unitaria  di  gioco  delle  scommesse  e'
          determinata  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze.
            2. La posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti
          percentuali,  trovando  applicazione,  per  il  residuo, la
          disposizione  di  cui all'articolo 16, comma 2, della legge
          13 maggio 1999, n. 133:
              a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
              b) 8   per  cento,  come  aggio  al  luogo  di  vendita
          autorizzato;
              c) 6,75 per cento, come imposta unica;
              d) 5,71   per   cento,   come   contributo  alle  spese
          complessive di gestione;
              e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
            3.  E' istituito un conto corrente infruttifero presso la
          tesoreria  centrale  intestato all'Amministrazione autonoma
          dei   monopoli  di  Stato  denominato  «fondo  speciale  di
          riserva», al quale affluiscono:
              a) la  quota  della  posta  unitaria di cui al comma 2,
          lettera e);
              b) i  valori  determinatesi  con  il  troncamento delle
          quote;
              c) le  vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti
          di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
            4.  Il  limite  di importo del predetto fondo, nonche' la
          destinazione   delle   somme  eccedenti  detto  limite,  e'
          determinato    con    decreto    del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, di
          concerto  con  il  capo  del  Dipartimento della Ragioneria
          generale dello Stato.
            5.  Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate,
          fino  ad  esaurimento,  le  somme concorrenti all'eventuale
          integrazione  del disponibile a vincite, nel caso in cui le
          quote   complessive  di  vincita  di  una  scommessa  siano
          superiori al disponibile a vincite della stessa.
            6.  I  prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro
          iscrizione  ai  capitoli  di  bilancio dell'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto
          del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato.
          13. Modalita' di partecipazione.
            1.  La  partecipazione  alle scommesse a totalizzatore si
          effettua  contrassegnando  i  risultati  sulla  schedina di
          gioco  ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali
          di  gioco,  da  parte  degli  addetti  ai  terminali  e  su
          dettatura effettuata dal partecipante.
          14. Ricevuta di partecipazione.
            1.  L'accettazione  della  scommessa  a  totalizzatore e'
          certificata   esclusivamente   dalla  ricevuta  emessa  dal
          terminale   di   gioco,   secondo   i   dati   forniti  dal
          totalizzatore nazionale.
            2.  La verifica della corrispondenza tra i dati riportati
          sulla  ricevuta  e  quelli  contrassegnati  sulla  schedina
          ovvero    dettati    agli    addetti   ai   terminali,   e'
          responsabilita'  di  chi effettua la scommessa, il quale e'
          tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso
          di    difformita',    il    partecipante    puo'   chiedere
          l'annullamento  della  ricevuta entro i centottanta secondi
          successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo
          stesso  terminale  sono  state  accettate  altre scommesse,
          sempre   che  l'accettazione  delle  scommesse  sia  ancora
          aperta.
            3.  L'orario  di  riferimento e' quello del totalizzatore
          nazionale.
            4.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato determina,
          per    ciascuna   scommessa,   il   programma,   l'apertura
          dell'accettazione,    ovvero   il   momento   in   cui   il
          totalizzatore   nazionale  e'  abilitato  ad  accettare  le
          scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in
          cui  il  totalizzatore  nazionale  non e' piu' abilitato ad
          accettare le scommesse.
          15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse.
            1.   Ogni   scommessa   accettata   e'   registrata   dal
          totalizzatore  nazionale ed archiviata con modalita' che ne
          consentono  la  rilettura  ed impediscono l'alterazione dei
          dati conservati.
            2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed
          al  loro  importo complessivo nonche' i supporti contenenti
          tutte  le  giocate  accettate  per ciascuna scommessa, sono
          conservati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
          16. Giocate sistemistiche ed a caratura.
            1. Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.
            2.  Per  le  scommesse sistemistiche accettate attraverso
          terminali  di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di
          partecipazione,  il  sistema  e' sviluppato automaticamente
          dal   terminale;   il  numero  delle  unita'  di  scommessa
          derivanti  dallo  sviluppo  e  l'importo  complessivo  sono
          comunicati  al  partecipante,  dall'addetto  al  terminale,
          prima dell'emissione della ricevuta.
            3.  Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale
          di  gioco  emette  tante cedole quante sono le suddivisioni
          stabilite  all'atto  della scommessa. Il prezzo unitario di
          ciascuna  cedola  di caratura e' pari al valore complessivo
          della  scommessa,  convalidata dal totalizzatore nazionale,
          diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
            4.  Ciascuna cedola originale di caratura, intera in ogni
          sua  parte,  costituisce ricevuta e consente la riscossione
          della  vincita,  ricavata  dal  quoziente tra l'importo dei
          premi  realizzati  con  l'intera scommessa a caratura ed il
          numero totale delle cedole emesse.
            5.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma
          2,  non  sono  annullabili  le  scommesse  a  caratura;  e'
          tuttavia  consentita,  in  caso  di oggettivi inconvenienti
          tecnici  del  sistema di emissione della ricevuta e secondo
          modalita'  stabilite  dal  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          la  ristampa  delle  scommesse  a  caratura  accettate  dal
          totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
          17. Modalita' di determinazione della scommessa vincente.
            1.  Un'unita' di scommessa e' considerata vincente quando
          tutti  i  pronostici  in  essa contenuti sono conformi agli
          esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.
            2.  Nel  caso  in  cui  non risultino unita' di scommessa
          vincenti  il  relativo  disponibile  a  vincite costituisce
          jackpot  che  si  aggiunge  al  disponibile  a  vincite  di
          scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.
          18. Rimborsi.
            1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
              a) per   motivi   tecnici,   non  siano  consentiti  la
          totalizzazione   ovvero   il   riscontro   delle  scommesse
          accettate;
              b) in caso di scommessa non valida;
              c) relativamente  alle scommesse su eventi sportivi, in
          caso  di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse
          in  occasione  di anticipazione dell'orario di inizio degli
          eventi  oggetto  di  scommessa,  limitatamente alle giocate
          accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.
            2.  I partecipanti sono informati del diritto al rimborso
          con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della
          scommessa   nonche'   sul   sito   Internet  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato.
            3.   L'importo   rimborsato,   la   data  e  l'orario  di
          effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta
          dal  sistema  sulla  ricevuta  di partecipazione, oppure su
          specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
          19. Pubblicita' degli esiti e comunicazioni.
            1.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, oltre a
          darne  diffusione  attraverso  il  proprio  sito  Internet,
          trasmette  ai  concessionari le comunicazioni relative agli
          eventi  oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono
          tali  comunicazioni  ai  luoghi di vendita delle scommesse,
          per la loro affissione pubblica.
          20.   Rendicontazione   di   riferimento   ai   fini  delle
          movimentazioni finanziarie.
            1.  Entro  la  fine  del  terzo  giorno  successivo  alla
          chiusura  della  settimana contabile di riferimento, ovvero
          del periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la
          giornata  della  domenica  di  ogni  settimana,  a  ciascun
          concessionario   e'   reso  disponibile  dal  totalizzatore
          nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa
          alla settimana contabile di riferimento.
            2. Il rendiconto contiene:
              a) l'importo totale da versare;
              b) l'incasso  totale  lordo delle giocate raccolte, per
          tutte  le  scommesse  di cui e' chiusa l'accettazione nella
          settimana contabile di riferimento;
              c) l'aggio  totale trattenuto dai gestori dei luoghi di
          vendita  delle  scommesse,  relativo  all'incasso di cui al
          punto b);
              d) l'importo  totale delle vincite pagate nei luoghi di
          vendita   delle  scommesse  nella  settimana  contabile  di
          riferimento;
              e) l'importo   totale  dei  rimborsi  effettuati  nella
          settimana   contabile   di   riferimento   e  dei  rimborsi
          prescritti nella medesima settimana;
              f)  l'incasso  di  ciascuna  scommessa di cui e' chiusa
          l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
              g) l'aggio,  trattenuto  dai  luoghi  di  vendita delle
          scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa.
            3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso  disponibile, su
          richiesta,  l'elenco  delle  vincite  pagate e dei rimborsi
          effettuati  nei  luoghi  di  vendita  delle scommesse nella
          settimana contabile di riferimento.
            4.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato  sono  stabiliti  sulla  base  del
          rendiconto  della  gestione  finanziaria di cui al comma 1,
          lettera a).
          21.   Verifica   delle   ricevute   di  accettazione  delle
          scommesse.
            1.  L'originale  della  ricevuta  di  accettazione  delle
          scommesse,  integra  in ogni sua parte, costituisce l'unico
          titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite
          e  l'ottenimento  dei  rimborsi, solo a seguito di apposita
          verifica.  Il concessionario ovvero il gestore del luogo di
          vendita   della   scommessa,  se  non  coincidente  con  il
          concessionario,  in caso di vincite o di rimborsi superiori
          a  3.000,00  euro, verifica la non contraffazione materiale
          della  ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale
          verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.
          22. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi.
            1.  I  concessionari  pagano  le  vincite ed effettuano i
          rimborsi  di propria competenza secondo le modalita' di cui
          agli articoli 23, 24 e 25.
            2.  Il  concessionario  custodisce  per  cinque  anni  le
          ricevute  delle  scommesse vincenti e pagate nonche' quelle
          dei rimborsi effettuati.
          23.  Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di
          importo fino a 3.000,00 euro.
            1.  Le  vincite  od i rimborsi di importo fino a 3.000,00
          euro,   sono   pagati   in   contanti,   a   partire  dalla
          comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della
          ricevuta  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo 21,
          presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato
          con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del
          luogo di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
          24.  Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di
          importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
            1.  Il  pagamento  delle  vincite  di importo superiore a
          3.000,00   euro  e  non  superiore  a  100.000,00  euro  e'
          effettuato:
              a) entro  45  giorni solari dalla data di comunicazione
          ufficiale   degli   esiti,   i  portatori  di  ricevute  di
          partecipazione  di  vincite di importo superiore a 3.000,00
          euro  e  non  superiore  a 100.000,00 euro, possono recarsi
          presso  un  qualsiasi  sportello  degli istituti di credito
          convenzionati,   il  cui  elenco  e'  pubblicato  sul  sito
          Internet  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato,  per  la  riscossione  della  vincita.  Il pagamento
          avviene,  a seguito di invio al concessionario interessato,
          da  parte  dell'istituto di credito cui e' stata presentata
          la  ricevuta  di  partecipazione,  della  ricevuta stessa e
          previa  verifica  secondo  le modalita' di cui all'articolo
          21,  mediante  accredito, da parte dell'istituto di credito
          cui  e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul
          conto  corrente  bancario del vincitore oppure in contanti,
          presso  il  medesimo  sportello  bancario  di presentazione
          della ricevuta; ovvero
              b) entro  90  giorni solari dalla data di comunicazione
          ufficiale   degli   esiti,   i  portatori  di  ricevute  di
          partecipazione  di  vincite di importo superiore a 3.000,00
          euro  e  non  superiore  a 100.000,00 euro, possono recarsi
          presso  i  punti di pagamento delle vincite per la verifica
          della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di
          cui  all'articolo  21.  Il  pagamento avviene, in base alla
          richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul
          conto   corrente  bancario  del  vincitore  stesso,  oppure
          mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
            2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non
          superiore  a  100.000,00  euro,  sono  effettuati, entro 90
          giorni  solari  dalla data di comunicazione ufficiale degli
          esiti,  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la
          verifica  della  ricevuta  di  partecipazione,  secondo  le
          modalita'  di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in
          base  alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso
          accredito  sul  conto  corrente  bancario  del partecipante
          stesso,  oppure  mediante emissione di assegno circolare od
          in contanti.
            3.  Le  vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi
          diritto  entro  il  termine  di  20  giorni  dalla  data di
          presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di
          cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla
          data  di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
          lettera  b).  I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli
          aventi  diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di
          presentazione della ricevuta.
          25.   Modalita'  di  pagamento  delle  vincite  di  importo
          superiore a 100.000,00 euro.
            1.  Il  pagamento  delle  vincite  di importo superiore a
          100.000,00 euro e' effettuato:
              a) entro  30  giorni solari dalla data di comunicazione
          ufficiale   degli   esiti,   i  portatori  di  ricevute  di
          partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00
          euro,  possono  recarsi presso un qualsiasi sportello degli
          istituti   di  credito  convenzionati,  il  cui  elenco  e'
          pubblicato  sul sito Internet dell'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il
          pagamento  avviene,  a  seguito  di invio al concessionario
          interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
          presentata  la  ricevuta  di partecipazione, della ricevuta
          stessa  e  previa  verifica  secondo  le  modalita'  di cui
          all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto
          di   credito   cui  e'  stata  presentata  la  ricevuta  di
          partecipazione,  sul  conto corrente bancario del vincitore
          oppure  in  contanti, presso il medesimo sportello bancario
          di presentazione della ricevuta; ovvero
              b) entro  90  giorni solari dalla data di comunicazione
          ufficiale  degli  esiti  delle  scommesse,  i  portatori di
          ricevute  di partecipazione di vincite di importo superiore
          a  100.000,00  euro,  possono  recarsi  presso  i  punti di
          pagamento  delle  vincite per la verifica della ricevuta di
          partecipazione,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo
          21.  Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita
          del  vincitore,  attraverso  accredito  sul  conto corrente
          bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di
          assegno circolare od in contanti.
            2.  Le  vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi
          diritto  entro  il  termine  di  23  giorni  dalla  data di
          presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di
          cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla
          data  di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
          lettera b).
          26. Rendicontazione contabile.
            1.  Al  fine  di  mettere  a  disposizione  quanto dovuto
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, il
          concessionario  apre  un  conto corrente bancario vincolato
          per  il  quale  e' tenuto a conferire apposita ed esclusiva
          delega  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          valida  per  tutto il periodo di vigenza della concessione.
          Mediante   detta   delega  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di Stato effettua sul conto corrente bancario, il
          prelievo  dei  valori dovuti dallo stesso concessionario in
          dipendenza  del  contratto  di  concessione,  nonche' degli
          interessi.
            2.  Le  modalita'  operative  di  gestione  degli importi
          dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          nonche'  le  modalita'  ed i tempi del versamento di quanto
          dovuto  agli  aventi diritto, sono definiti con decreto del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
            3.  Il concessionario apre un conto corrente bancario sul
          quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          cadenza  bisettimanale,  in base alle informazioni ricevute
          dal  totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi
          corrispondenti  alle  ricevute di partecipazione vincenti e
          soggette  a rimborso verificate dal singolo concessionario,
          effettua   il  versamento  dell'importo  complessivo  delle
          vincite  e  dei  rimborsi  di cui agli articoli 24 e 25. Il
          concessionario  provvede  al  pagamento delle vincite e dei
          rimborsi  a  ciascun partecipante con le modalita' indicate
          dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i termini di cui agli
          articoli 24 e 25.
            4.    Gli    adempimenti    contabili,    giudiziali   ed
          amministrativi  del  concessionario,  compresi i modelli da
          utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli
          attestanti   il   regolare   utilizzo   dei  fondi  versati
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato sul
          conto  corrente  del  concessionario per il pagamento delle
          vincite  e  dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono
          definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
          27. Termini di decadenza.
            a.  I  partecipanti decadono dal diritto alla riscossione
          delle  vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso
          i  luoghi  di  vendita  della scommessa e gli sportelli nel
          caso  in  cui  la verifica della ricevuta di partecipazione
          non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo
          21,   nel  termine  di  90  giorni  solari  dalla  data  di
          comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
            b.  E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione
          innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

                                   Capo III
                     Scommessa a totalizzatore Formula 101

          28. Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore.
            1.  E'  istituita la scommessa a totalizzatore denominata
          «Formula   101»,   collegata   alle  gare  automobilistiche
          internazionali  del  Campionato  mondiale  di  formula uno,
          organizzate  dalla Federation International de l'Automobile
          -   F.I.A.   ed   alle  gare  dei  Campionati  mondiali  di
          motociclismo, organizzate dalla Federation International de
          Motociclisme - F.I.M.
          29. Esercizio della scommessa.
            1.  L'esercizio  della scommessa denominata «Formula 101»
          e'  riservato  al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
            2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base
          di  apposita  convenzione da concludersi nel rispetto della
          normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori
          di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano
          sull'intero  territorio  nazionale, avvalendosi di una rete
          di  ricevitorie  collegate  ad un sistema di automazione in
          tempo  reale.  Il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  puo'
          attribuire,  nel  rispetto della normativa comunitaria e ai
          sensi  dell'articolo  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          ulteriori   concessioni   a   soggetti  diversi  da  quelli
          menzionati nel periodo precedente.
            3.  La  concessione  non  puo' avere durata superiore a 6
          anni ed e' rinnovabile.
            4.   La   raccolta   delle   giocate  e'  effettuata  dai
          concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.
            5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e  promozionali  della
          scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte
          alla  preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato.
            6.  Il  coordinamento  organizzativo della pianificazione
          dei  calendari,  dell'ottenimento  dei dati e delle notizie
          ufficiali  necessari all'effettuazione del gioco e alla sua
          promozione  a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito
          delle  immagini sulle quali la Federation Internationale de
          l'Automobile  -  F.I.A.  e  la  Federation International de
          Motociclisme  -  F.I.M.  vantano diritti, dell'acquisizione
          dei  risultati  ufficiali  delle  gare, anche ai fini delle
          scommesse  di  cui  all'articolo 28, relative alle medesime
          gare  automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e'
          riservato,  tramite  apposite  convenzioni,  alla F.I.A. ed
          alla  F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati
          allo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente
          decreto.  La determinazione dell'ammontare del montepremi e
          dell'importo   delle   vincite   sono  effettuate  mediante
          l'integrazione  del  sistema  attivato  per la gestione del
          lotto,   ai   sensi   dell'articolo   11,   comma   1,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133.
            7.  Qualora  la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro
          soggetto  allo  svolgimento  delle  attivita'  previste dal
          presente  decreto,  gli accordi a tale fine stipulati tra i
          predetti  soggetti  sono  sottoposti  all'approvazione  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato - al fine di verificare che
          essi  consentano  effettivamente lo svolgimento di tutte le
          attivita'  necessarie  alla  realizzazione  della scommessa
          «Formula  101», secondo le modalita' stabilite dal presente
          capo.   Tale  approvazione  e'  condizione  necessaria  per
          l'avvio della raccolta delle scommesse.
          30. Caratteristiche della scommessa.
            1.  La  scommessa  «Formula  101» consiste, a seconda del
          tipo  di  gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le
          prime  otto  vetture  o  motociclette classificate, secondo
          l'ordine   di   arrivo,   rispettivamente  nelle  gare  del
          Campionato  Mondiale  di  Formula  Uno  o  nelle  gare  dei
          Campionati  Mondiali  di  Motociclismo. L'ordine di arrivo,
          riferito   al  numero  ufficiale  che  contraddistingue  le
          vetture   o   le  motociclette  e  i  relativi  piloti  che
          partecipano  alla  gara  oggetto della scommessa, e' quello
          stabilito  nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da
          quello  F.I.M.  in vigore. L'ordine di arrivo e' pubblicato
          nell'apposito  notiziario  prodotto  dalla  F.I.A.  o dalla
          F.I.M.     e    trasmesso    agli    altri    concessionari
          dell'accettazione della scommessa.
          31. Modalita' di scommessa.
            1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata
          viene attribuito un punto.
            2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula
          Uno  o  una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di
          Motociclismo  che, per qualunque motivo, non partecipa alla
          gara oggetto della scommessa, e' considerata, ai fini della
          determinazione dei vincenti, ultima arrivata.
            3.   Il  punteggio  conseguito  per  ogni  pronostico  e'
          determinato   dalla   somma   delle  posizioni  esattamente
          pronosticate.  Il  punteggio massimo realizzabile e' pari a
          «8».
            4.  Nel  caso  di  parita' dell'ordine di arrivo di due o
          piu'  vetture  o di due o piu' motociclette, tra la prima e
          l'ottava  posizione  di  arrivo ai fini dell'individuazione
          dei  pronostici  vincenti,  verranno  considerati tutti gli
          ordini   d'arrivo   formati   da   vetture  o  motociclette
          classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo
          a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo,
          al   traguardo   della  gara  oggetto  della  scommessa  si
          classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore
          a  otto  si terra' conto, per raggiungere il numero di otto
          classificati,  ai  fini  della determinazione dei vincenti,
          del numero delle vetture o delle motociclette che prima del
          ritiro  abbiano  effettuato, nell'ordine, il maggior numero
          di giri.
            5.  Il  montepremi  e'  costituito dal 38 per cento della
          raccolta e destinato a tre categorie di vincita:
            Oro,  Argento  e Bronzo cui corrispondono rispettivamente
          8, 7 e 6 punti.
            6.  Il  montepremi  e'  ripartito  fra  le  tre categorie
          anzidette nel modo seguente:
              a) quaranta per cento alla categoria Oro;
              b) trenta per cento alla categoria Argento;
              c) trenta per cento alla categoria Bronzo.
            7.  L'importo  destinato  alle  vincite  di  ogni singola
          categoria  viene  suddiviso  in parti uguali fra le colonne
          vincenti della relativa categoria.
            8.  In  nessun  caso la quota unitaria di una determinata
          categoria  puo'  essere minore della quota unitaria della o
          delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati
          a  tali  categorie si sommano ed il risultato si divide per
          il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.
            9.  In  mancanza  di  vincite di categoria Oro, Argento o
          Bronzo,  il  relativo  montepremi andra' ad accumularsi con
          quello   della  corrispondente  categoria  della  scommessa
          successiva  e cosi' fino alla scommessa nella quale saranno
          realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.
            10.  Nell'ultima  scommessa  annuale  di  «Formula  101»,
          qualora   non   si   realizzi  punteggio  vincente  in  una
          categoria,  l'importo  del  relativo  montepremi unitamente
          all'importo  proveniente  dalle precedenti scommesse per la
          stessa  categoria  viene  cumulato  con  quello delle altre
          categorie  di  vincenti  o,  in  mancanza  di  categorie di
          vincenti,  fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo
          punteggio.
            11.  In  caso  di  annullamento  della gara oggetto della
          scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo
          giocato  che  deve  essere  richiesto, a pena di decadenza,
          entro  quindici  giorni  dalla  data  di  annullamento.  Il
          rimborso  e'  effettuato dal ricevitore presso cui e' stata
          raccolta  la  scommessa,  dietro  ritiro  della ricevuta di
          gioco.
          32. Modalita' di accettazione della scommessa.
            1.   Le   giocate   sono  effettuate  utilizzando  schede
          contraddistinte  dal  logo  «Formula  101» prodotte da ogni
          concessionario.     Le     schede     debbono    presentare
          caratteristiche  comuni  definite,  rispettivamente,  dalla
          F.I.A.  e  dalla  F.I.M.  in  modo  da  garantire identiche
          modalita' di gioco.
            2.  Le  giocate  vengono raccolte nei punti appositamente
          individuati dai concessionari.
            3.  I  concessionari, oltre alla propria rete di raccolta
          costituita  dalle  ricevitorie  distribuite  sul territorio
          nazionale  e  abilitate agli altri giochi pubblici, possono
          attivare,  presso  esercizi  o  luoghi  aperti al pubblico,
          nuovi  punti esclusivi di raccolta della scommessa «Formula
          101»,  in  misura  non superiore al 25 per cento del numero
          delle  ricevitorie  delle  proprie  reti  di raccolta. Tali
          nuovi  punti  di  raccolta devono garantire la riservatezza
          dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di
          raccolta della scommessa.
            4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna
          delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto
          vetture   o  delle  otto  motociclette  pronosticate  nelle
          rispettive posizioni di arrivo.
            5.  E'  altresi'  consentita  l'effettuazione  di giocate
          sistemistiche.  Per  ogni  giocata,  minima o sistemistica,
          viene  rilasciato  un  singolo  scontrino  come ricevuta di
          gioco.
            6.  Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la
          F.I.M.  comunicano  agli altri gestori del gioco il periodo
          di  raccolta delle giocate, nonche' l'ora di chiusura della
          raccolta  stessa.  I dati relativi alla raccolta di ciascun
          concessionario  devono  essere  memorizzati e archiviati in
          apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza,
          secondo   le  disposizioni  previste  dalla  normativa  che
          disciplina il gioco pubblico.
            7.  La  posta  unitaria  di scommessa e' di 0,50 euro per
          colonna,  per  le  giocate  effettuate  fino a dieci minuti
          prima  dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto
          della  scommessa  e  di  1,00 euro a colonna per le giocate
          effettuate successivamente.
            8.  Nel costo della singola colonna e' compreso l'importo
          che  il  giocatore  e'  tenuto a corrispondere, a titolo di
          rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro
          per   ogni  colonna  giocata  fino  a  dieci  minuti  prima
          dell'inizio  delle prove ufficiali della gara oggetto della
          scommessa,  e  di  0,08  euro  a colonna per quelle giocate
          successivamente.
          33. Validita' delle giocate.
            1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando,
          ricevute  nelle  forme e condizioni prescritte, le relative
          apposite  matrici  siano state depositate negli archivi dei
          centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite
          con   le   misure  di  sicurezza  previste  dai  rispettivi
          disciplinari di concessione.
            2.   Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su  disco
          ottico,  un  archivio contenente per ciascuna scommessa gli
          estremi  di  tutti  gli  scontrini  giocati  e il numero di
          colonne  sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve
          essere  conservato,  sotto  la  responsabilita' del singolo
          concessionario,  con  misure  di  sicurezza  approvate  dal
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste
          dai  commi  7  e  8  dell'articolo  31,  detto  archivio e'
          recapitato,   a   cura   e  sotto  la  responsabilita'  del
          concessionario,  a  seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o
          alla F.I.M.
          34. Rimborsi e reclami.
            1.  Qualora  le matrici rivelino incompletezza di dati, o
          le  giocate  siano  state  accettate  in  violazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  ovvero i dati non
          siano    pervenuti    ai   centri   di   elaborazione   dei
          concessionari,   questi,   salva   la  responsabilita'  dei
          ricevitori,  ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con
          decisione  da  pubblicarsi  nel Bollettino ufficiale di cui
          all'articolo  35.  Il giocatore, in tal caso, ha diritto al
          rimborso  totale delle somme giocate, da richiedere, a pena
          di   decadenza   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
          pubblicazione della decisione.
            2.  Il  rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso
          cui  e'  avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino
          di gioco.
            3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa
          da  parte  del  concessionario, il giocatore in possesso di
          scontrino,   salva   la   facolta'   di  adire  l'autorita'
          giudiziaria,  puo'  proporre  reclamo  in  carta  semplice,
          spedito  per  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al
          concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di
          affissione del Bollettino ufficiale.
            4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro
          il  termine  di  quindici giorni, comunicandone l'esito con
          raccomandata al reclamante.
          35. Bollettino delle vincite.
            1.  La  F.I.A.  o  la  F.I.M., a seconda del tipo di gara
          oggetto   della   scommessa,   ricevono   da  ciascuno  dei
          concessionari,  entro  la  giornata feriale successiva alla
          gara,  i dati relativi al numero delle giocate ed al volume
          della  raccolta  di loro competenza, nonche' sulla base del
          notiziario  riportante  l'ordine  d'arrivo, il numero delle
          colonne  che  hanno realizzato vincite nelle tre categorie.
          Sulla  base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro
          la  stessa  giornata feriale successiva alla gara, redigono
          il   Bollettino  ufficiale  dei  punteggi  vincenti  e  dei
          relativi  premi  e  lo  trasmettono  ad ogni concessionario
          nonche'  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
            2.  Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al
          comma  1,  sotto  la propria responsabilita', provvede alla
          convalida  delle  vincite, realizzate nei punti di raccolta
          della  propria  rete e redige il Bollettino ufficiale delle
          vincite.   Inoltre  provvede  al  pagamento  delle  vincite
          secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo
          la   relativa   documentazione   contabile   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato  concedente,  per  l'esercizio dei
          poteri di controllo e vigilanza.
            3.  Il  Bollettino  ufficiale  di cui al comma 2 contiene
          tutti  gli  elementi  atti  ad  individuare  agevolmente le
          vincite  con il relativo ammontare, il numero delle giocate
          vincenti  per  ogni  singola  categoria  ed  e'  affisso al
          pubblico,  presso ogni punto di raccolta delle giocate, per
          un periodo non inferiore a quindici giorni.
          36. Pagamento delle vincite.
            1.  Gli  scontrini  di  gioco  relativi alle vincite sono
          presentati, per la riscossione del premio, entro il termine
          di   decadenza   di  sessanta  giorni  dall'affissione  del
          Bollettino  ufficiale  dei punteggi vincenti e dei relativi
          premi.
            2.  Il pagamento delle vincite di importo non superiore a
          2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco
          dove e' stata effettuata la giocata.
            3.  Il  pagamento  delle  vincite  di importo superiore a
          2.300,00  euro  e'  eseguito  dal concessionario, o da suoi
          delegati.
            4.  Se  uno  o  piu'  concessionari  registrano  un saldo
          negativo  tra  l'importo  della  raccolta e l'importo delle
          vincite,  la  F.I.A.  o  la  F.I.M.  accreditano  la  somma
          necessaria   a   consentire  il  pagamento  delle  vincite.
          L'importo   accreditato   e'   detratto   dalle  somme  che
          l'erogante   deve   versare   alla   sezione  di  tesoreria
          provinciale   dello  Stato  di  Roma  e  forma  oggetto  di
          dettagliata   documentazione   contabile   da  produrre  al
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
          37.   Trasmissione   di   dati   contabili   da  parte  dei
          concessionari.
            1.  Entro  il  terzo  giorno  successivo al Gran Premio i
          concessionari  trasmettono  ai  rispettivi raccoglitori del
          gioco,  a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto
          contenente:
              a) l'incasso della raccolta;
              b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
              c) l'importo delle vincite pagate;
              d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
              e) l'importo    netto    a   debito   da   versare   al
          concessionario.
            2.  Entro  il  decimo giorno successivo al Gran Premio, i
          concessionari  trasmettono  ai  rispettivi raccoglitori del
          gioco,  a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto
          contenente:
              a) l'importo,  di  cui  alla  lettera  d)  del comma 1,
          trattenuto per il pagamento delle vincite;
              b) l'importo   delle   vincite  pagate  successivamente
          all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;
              c) l'importo    netto    a   debito   da   versare   al
          concessionario.
          38. Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.
            1.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari, entro il
          giorno  successivo  all'estratto  conto, il saldo a proprio
          debito,  di  cui  al comma 1, lettera e), dell'articolo 37,
          secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i
          concessionari.
            2.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari, entro il
          giorno  successivo all'emissione dell'estratto conto di cui
          al  comma  2  dell'articolo  37, il saldo a proprio debito,
          secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i
          concessionari.
            3.   I  concessionari  riscuotono  dai  raccoglitori  gli
          importi  da  essi dovuti in base al relativo estratto conto
          di cui all'articolo 37.
            4.  I  concessionari,  entro  il mese di marzo di ciascun
          anno,  trasmettono  ai  propri  raccoglitori  un  riepilogo
          dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse
          di competenza contabile dell'anno precedente.
          39. Oneri e compensi.
            1.  I  concessionari,  entro l'ottavo giorno seguente, la
          settimana successiva a quella del primo versamento da parte
          dei   raccoglitori,   versano  alla  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato di Roma le somme dovute, al netto
          di quanto da essi trattenuto per:
              a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
              b) il compenso per il concessionario medesimo;
              c) l'importo   eventualmente   accreditato   ad   altro
          concessionario,    nel    caso    di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 36.
            2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto
          o  in  parte,  od  effettuati  in  ritardo, si applicano le
          penalita' previste dall'atto di concessione.
            3.  Gli  oneri  per il coordinamento organizzativo di cui
          all'articolo 29, comma 6. da intendersi come comprensivi di
          ogni   diritto  a  qualsiasi  titolo  dovuto  da  destinare
          all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133,  non  possono superare la
          misura   dell'8,5   per   cento  dell'incasso  lordo  annuo
          derivante   dalla   scommessa   e   possono   anche  essere
          corrisposti  detraendoli  per  ogni  scommessa  dalle somme
          dovute ai sensi del comma 1.
          40. Canone di concessione.
            1.  Il  canone  di  concessione di cui all'articolo 39 e'
          calcolato   per  ogni  concessionario  secondo  percentuali
          decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
              a) 1° scaglione, 3 per cento sino a 258.230.000,00 euro
          di  raccolta  annua;  b)  2°  scaglione,  2 per cento oltre
          258.230.000,00 euro di raccolta annua.
          41. Versamento del prelievo e dell'imposta.
            1.  Il  prelievo  relativo  alla  scommessa  e' pari alla
          differenza  fra l'intero ammontare delle somme giocate e le
          quote  destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti
          nel  capo  III  del  presente  regolamento.  Su  di esso si
          applica  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto legislativo
          23 dicembre  1998, n. 504, come rideterminata dall'articolo
          22,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e
          successive modificazioni.
            2.  La  F.I.A.  e  la  F.I.M.  provvedono  al  versamento
          dell'imposta  unica  e  delle  somme trattenute a titolo di
          prelievo,  entro  il  decimo giorno successivo a quello nel
          quale  le  gare  sportive  di rispettiva competenza oggetto
          delle scommesse hanno avuto luogo.
          42. Obbligo dei concessionari di rendiconto.
            1.  I  concessionari  rendono  il  conto  della  gestione
          finanziaria  relativa  alla riscossione degli incassi ed al
          pagamento  delle vincite mediante la produzione di appositi
          elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza
          di  versamento  ed  alla  connessa  documentazione,  devono
          essere  inviati periodicamente al Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  indicando  gli  elementi  e secondo le modalita' che
          verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.
            43. Poteri di vigilanza.
            1.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato esercita la
          vigilanza   sulla   gestione   della  scommessa  attraverso
          controlli  sulle  procedure  di  esercizio  della stessa ed
          anche  mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A
          tali   fini  i  concessionari  sono  tenuti  a  fornire  le
          informazioni e la documentazione richiesta.