IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,
n.  407  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione della direttiva
96/98/CE  del  Consiglio  relativa  all'equipaggiamento marittimo», e
successive  modifiche  e,  in  particolare, l'articolo 18 concernente
l'adozione   di  modifiche  di  aggiornamento  resesi  necessarie  in
attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
    Vista  la  direttiva  2002/75  della Commissione adottata in data
2 settembre  2002  che  apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del
Consiglio  aggiornando  gli  strumenti  internazionali di riferimento
nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
    Vista  la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento provocato
dalle  navi  per  facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui alla nota n. 9787 in data 26 maggio 2004;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

    1.  L'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407, e' modificato come segue:
      a) Alla  lettera d) la dicitura: «in vigore al 1° gennaio 2001»
e' sostituita da: «di volta in volta in vigore».
      b) Alla  lettera  q)  la  dicitura:  «vigenti  alla data del 1°
gennaio 2001» e' sostituita da: «di volta in volta in vigore».
    2.  L'allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 ottobre  1999,  n.  407,  e'  sostituito  dall'allegato al presente
regolamento.
 
          AVVERTENZA:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme
          di  attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
          all'equipaggiamento  marittimo»,  e  successive  modifiche,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 1999, n.
          263, cosi' recita:
              «Art.  18  (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
          con   i   Ministri  dell'ambiente,  delle  comunicazioni  e
          dell'interno,  per le materie di rispettiva competenza sono
          adottate,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,  le  modifiche  del  presente
          regolamento,  che  si  rendono  necessarie in attuazione di
          nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:
                a) l'aggiornamento   in   dipendenza   di  successivi
          emendamenti degli strumenti internazionali;
                b) l'aggiornamento    dell'allegato    A,   sia   per
          l'inserimento   di   nuovi   equipaggiamenti   che  per  il
          trasferimento  di  equipaggiamenti  fra  gli allegati A.1 e
          A.2;
                c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di
          esecuzione   di   ulteriori   moduli   nella  procedura  di
          valutazione   della  conformita'  per  gli  equipaggiamenti
          indicati nello stesso allegato;
                d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di
          «norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q).».
              -   La   Direttiva  2002/75/CE  della  Commissione  del
          2 settembre  2002  (Modifica  della  direttiva 96/98/CE del
          Consiglio  sull'equipaggiamento  marittimo),  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 254 del 23 settembre 2002.
              -  La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 5 novembre 2002 (Modifica delle direttive in
          materia   di   sicurezza   marittima   e   di   prevenzione
          dell'inquinamento  provocato  dalle  navi),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -  L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  407/99,  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          regolamento s'intendono per:
                a) "procedure  di  valutazione della conformita'": le
          procedure descritte nell'art. 9 e nell'allegato B;
                b) "equipaggiamento":    l'equipaggiamento   elencato
          nell'allegato   A.1   e  A.2,  che  deve  essere  posto  ed
          utilizzato  a  bordo  della  nave  ai sensi degli strumenti
          internazionali  di  cui  alla  lettera e) o che puo' essere
          posto  ed  utilizzato  a  bordo  su base volontaria, per il
          quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta
          l'approvazione    dell'amministrazione   dello   Stato   di
          bandiera;
                c) "apparecchiature      di      radiocomunicazione":
          apparecchiature  richieste  ai  sensi  del capitolo 4 della
          convenzione  di  cui alla lettera d), punto 4, e apparecchi
          radiotelefonici   ricetrasmittenti   VHF   per   mezzi   di
          salvataggio  richiesti  dalla  regola III/ 6.2.1, radarfaro
          SAR   9   GHz   (SART)  di  cui  alla  regola  III/6.2.2  e
          radiogoniometro  di cui alla regola V/12 (p) della medesima
          convenzione;
                d) "convenzioni internazionali".
              1.  la convenzione internazionale sulla linea di carico
          del  1966  (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato
          in  vigore  il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del
          1971  e  del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 aprile  1984,  n.  968,  e
          successivi emendamenti, di volta in volta in vigore;
              2.  La  convenzione  relativa  alla  prevenzione  sulle
          collisioni  in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge
          27 dicembre  1977,  n.  1085,  e successivi emendamenti, di
          volta in volta in vigore;
              3.  La  convenzione  internazionale  per la prevenzione
          dell'inquinamento   causato  da  navi  del  1973  (MARPOL),
          firmata  a  Londra nel 1973, emendata con il protocollo del
          1978  e  ratificata  con la legge del 29 settembre 1980, n.
          662,  e,  per  quanto  riguarda il protocollo, con la legge
          4 giugno  1982,  n.  438,  entrata  in  vigore in Italia il
          2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, di volta in volta
          in vigore;
              4.  la  convenzione  internazionale per la salvaguardia
          della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974
          e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con
          la  legge  4 giugno  1982,  n.  488,  che  ha  approvato il
          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
          emendamenti, di volta in volta in vigore;
                e) "strumenti    internazionali":    le   convenzioni
          internazionali  in  materia di sicurezza della navigazione,
          le   risoluzioni   e   le   circolari,  dell'Organizzazione
          marittima  internazionale  (IMO), nonche' le norme di prova
          internazionali pertinenti;
                f)  "marchio":  il  simbolo  di  cui  all'art.  11  e
          dell'allegato D;
                g) "organismo  notificato": un organismo designato ai
          sensi dell'art. 7;
                h) "equipaggiamento      sistemato      a     bordo":
          l'equipaggiamento  installato,  o  collocato  a bordo della
          nave;
                i) "certificati    di   sicurezza":   i   certificati
          rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
                l) "nave":  qualsiasi  nave  che rientra nel campo di
          applicazione  delle  convenzioni internazionali, escluse le
          navi da guerra;
                m) "nave  comunitaria": una nave i cui certificati di
          sicurezza  sono  rilasciati  dall'amministrazione per conto
          degli   Stati  membri  della  Unione  europea,  secondo  le
          convenzioni  internazionali.  Sono esclusi i casi nei quali
          l'amministrazione  rilascia  un certificato per una nave su
          richiesta di una amministrazione di un paese terzo;
                n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite
          matricole o registri tenuti dalle autorita' periferiche;
                o) "nave  nuova":  una  nave  la cui chiglia e' stata
          imposta,  o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a
          partire  dal  17 febbraio  1997;  ai  fini  della  presente
          definizione  per  "stadio  di  costruzione  equivalente" si
          intende lo stadio in cui:
                  1.  comincia una costruzione identificabile con una
          determinata nave, oppure
                  2.  l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha
          raggiunto  almeno  50  tonnellate  o,  se  tale  valore  e'
          inferiore,  l'1  per cento della massa prevista di tutto il
          materiale strutturale;
                p) "nave  esistente":  una  nave che non sia una nave
          nuova;
                q) "norme di prova": le norme fissate da:
                  1 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
                  2    l'Organizzazione    internazionale    per   la
          normalizzazione (ISO),
                  3   la  Commissione  elettrotecnica  internazionale
          (IEC),
                  4 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
                  5    il   Comitato   europeo   di   normalizzazione
          elettrotecnica (CENELEC),
                  6.    l'Istituto    europeo   per   le   norme   di
          telecomunicazione  (ETSI),  di  volta  in  volta in vigore,
          stabilite  in conformita' alle convenzioni internazionali e
          delle  risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi
          di  prova  e  risultati  delle  prove, nelle forme indicate
          nell'allegato A;
                r)  "approvazione  CE  del tipo": la procedura per la
          valutazione   dell'equipaggiamento   prodotto   secondo  le
          apposite   norme  di  prova  e  il  rilascio  del  relativo
          certificato;
                s)  "Ministero dei trasporti e della navigazione": il
          Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione,  Comando
          generale del Corpo delle capitanerie di porto;
                t) "amministrazione":  il  Ministero  dei trasporti e
          della   navigazione,  per  l'equipaggiamento  di  sicurezza
          prescritto  dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti
          1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento
          prescritto  dalla convenzione di cui alla lettera d), punto
          3;  il  Ministero  delle  comunicazioni per gli apparati di
          radiocomunicazione di cui alla lettera c);
                u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in
          conformita'  alle  attribuzioni loro conferite dall'art. 17
          del  regio  decreto  del  30 marzo  1942,  n.  327, recante
          approvazione del codice della navigazione.».