IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
specifiche  disposizioni  per fronteggiare la crisi occupazionale che
interessa   rilevanti   settori  aziendali,  nonche'  per  assicurare
interventi in materia di politiche sociali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,   n.   236,  nel  caso  di  cessazione  dell'attivita'
dell'intera  azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di uno o piu'
stabilimenti  o  parte  di  essi,  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale straordinaria per crisi aziendale puo' essere
prorogato  per  un  periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono   la   formazione   ove   necessaria,   finalizzati  alla
ricollocazione  dei  lavoratori,  qualora  il  Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  accerti  nei primi dodici mesi il concreto
avvio  del  piano  di  gestione delle eccedenze occupazionali. A tale
finalita'  il  Fondo  per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di
euro  per  l'anno  2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  2.  All'articolo  3,  comma  137,  quarto  periodo,  della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di
310  milioni  di  euro"  sono  sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo  di  spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
  3.  Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  di  cui  al  comma  1,  di  mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
dei  trattamenti  concessi  ai  sensi di normative speciali in deroga
alla  vigente legislazione, decade dal trattamento quando: a) rifiuti
di  essere  avviato  ad  un  progetto  individuale di inserimento nel
mercato   del   lavoro,   ovvero   ad   un   corso  di  formazione  o
riqualificazione professionale; b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato  in  un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto  a  quello  delle  mansioni  di  provenienza.  Il lavoratore
sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal
diritto  di  godimento  del  trattamento  previdenziale  ai sensi del
presente  comma,  perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere
retributivo  o  previdenziale  a carico del datore di lavoro, salvi i
diritti  gia'  maturati.  Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano  quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono
in  un  luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore  o  comunque  raggiungibile  mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.