IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce  che  i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti
assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita' liquide nei
conti  della  tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei
limiti  di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   in   misura  compresa  tra  il  10  e  il  20  per  cento
dell'assegnazione di competenza;
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha   confermato   fino   al   31 dicembre  2002  la  validita'  delle
disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449
del  1997,  estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province
ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha   confermato   per   il  triennio  2003-2005  la  validita'  delle
disposizioni  di  cui  al  citato  art.  66,  comma  1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
conferma  fino  al  2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1,
della legge n. 388 del 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
15 marzo  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 72 del 29 marzo 2005, con il quale sono stati individuati
per gli anni 2005-2007 i limiti di giacenza per gli enti assoggettati
alle  norme  sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art.
32,  comma  1,  della  legge n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 20,
della legge n. 311 del 2004;
  Considerato   che   per   quanto  riguarda  i  limiti  di  giacenza
individuati  per le regioni a statuto speciale e le province autonome
e  per  le  province e i comuni agli articoli, rispettivamente, 1 e 2
del decreto ministeriale 15 marzo 2005, le assegnazioni di competenza
a  cui  commisurare detti limiti sono state riferite, per mero errore
materiale, all'anno 2004 anziche' all'anno 2005;
  Ritenuta la necessita' di provvedere alle necessarie rettifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nel  decreto  ministeriale  15 marzo  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005,
concernente  «Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme
sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1,
della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289  (legge finanziaria 2003) e
dell'art.  1,  comma  20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria  2005)  -  anni  2005-2007»,  sono  apportate le seguenti
modifiche:
    all'art.  1,  comma 1, secondo periodo, e all'art. 2, comma 1, le
parole:  «da  attribuire  per  l'anno  2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da attribuire per l'anno 2005».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 maggio 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco