IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e  transito  dei  materiali
d'armamento; 
  Vista la  legge  17  giugno  2003,  n.  148,  recante  ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo  quadro  tra  la  Repubblica  francese,   la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno  di
Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito  della  Gran  Bretagna  e
dell'Irlanda  del  nord  relativo  alle  misure  per  facilitare   la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
con  allegato,  fatto  a  Farnborough  il  27  luglio  2000,  nonche'
modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della
legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove  norme  per  il  controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto l'articolo 10, comma 2, della  delibera  del  CIPE  6  agosto
1999, recante regolamento concernente il  riordino  delle  competenze
del CIPE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  novembre  1999,  n.
257; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  un  nuovo  regolamento  di
esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli
29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle  varie  modifiche
normative nel tempo intervenute; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  adeguarsi  alle   indicazioni
formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di
quelle relative alla  disciplina  cui  assoggettare  il  comando  del
personale di altre amministrazioni presso il Ministero  degli  affari
esteri, in ragione della  specificita'  della  struttura  presso  cui
detto comando e' disposto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                            Abbreviazioni 
 
  1. Nel presente regolamento le  seguenti  denominazioni  abbreviate
corrispondono: 
    a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, cosi' come modificata
dalla legge 17 giugno 2003, n. 148; 
    b) materiali: ai materiali di armamento  di  cui  all'articolo  2
della legge; 
    c)  elenco:  all'elenco  dei  materiali  di  armamento   di   cui
all'articolo 2, comma 3, della legge; 
    d)  registro:  al  registro  nazionale  delle  imprese   di   cui
all'articolo 3 della legge; 
    e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a  ottenere  o
che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di
cui alla legge, nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui
all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; 
    f) operazione ed  operazioni:  a  esportazione  ed  importazione,
definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione,
concessione  di  licenze  di   fabbricazione   e   trasformazione   o
adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo
2,  commi  5  e  7,  della  legge;  prestazione  di  servizi  di  cui
all'articolo 2, comma 6, all'articolo  9,  comma  5,  lettera  a),  e
all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge; 
    g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo  7  della
legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185,  reca:  «Nuove  norme
          sul controllo dell'esportazione,  importazione  e  transito
          dei materiali di armamento». 
              - La legge 17 giugno 2003, n. 148, reca:  «Ratifica  ed
          esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica  francese,
          la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
          il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito  di
          Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle  misure
          per  facilitare  la   ristrutturazione   e   le   attivita'
          dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
          Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
          9 luglio 1990, n. 185». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          25 settembre  1999,  n.  448,  reca:«Nuovo  regolamento  di
          esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185». 
              - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca:
          «Unificazione dei Ministeri del tesoro  e  del  bilancio  e
          della programmazione economica e riordino delle  competenze
          del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
          94.». 
              - Il testo dell'art. 10, comma 2,  della  delibera  del
          CIPE 6 agosto 1999  (Regolamento  concernente  il  riordino
          delle  competenze  del  CIPE),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Devoluzione di funzioni  al  Ministero  degli
          affari esteri). - 1. (Omissis); 
              2. E' attribuita al Ministero degli affari  esteri,  di
          intesa con i Ministeri della  difesa,  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero  e
          con il competente ufficio della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  la  definizione  degli  indirizzi  per   le
          politiche degli scambi nel settore  della  difesa  e  delle
          direttive generali per l'esportazione e  l'importazione  di
          materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge  9
          luglio 1990, n. 185». 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il titolo della citata legge n. 185 del  1990  si
          veda la nota alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n.
          185 del 1990, e' il seguente: 
              «Art.  29  (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro
          centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le  norme
          di esecuzione. 
              «Art.  30  (Distacco  di  personale).  -  1.   Per   lo
          svolgimento delle  attivita'  connesse  al  rilascio  delle
          autorizzazioni   previste   dalla   presente   legge,   nel
          regolamento  d'esecuzione  di  cui  all'art.   29   saranno
          emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,
          norme per il distacco al Ministero degli affari  esteri  di
          personale di altre amministrazioni». 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  e  311  della
          citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1.  Ai  fini  della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
              2. I materiali di armamento di  cui  al  comma  1  sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
                a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
                b)   anni   da   fuoco   automatiche    e    relativo
          munizionamento; 
                c) armi ed armamento di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3; 
                d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
                e) carri e veicoli appositamente  costruiti  per  uso
          militare; 
                f)  navi  e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
          costruiti per uso militare; 
                g)    aeromobili    ed    elicotteri    e    relativi
          equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; 
                h) polveri, esplosivi, propellenti, ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; 
                i) sistemi o apparati elettronici,  elettro-ottici  e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare; 
                l)   materiali   speciali   blindati    appositamente
          costruiti per uso militare; 
                m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
                n)   macchine,   apparecchiature   ed    attrezzature
          costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
          delle armi e delle munizioni; 
                o) equipaggiamenti speciali  appositamente  costruiti
          per uso militare. 
              3. L'elenco dei materiali di armamento, da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2 e' approvato con  decreto
          del Ministro della difesa di concerto con i Ministri  degli
          affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali e del commercio con  l'estero,  da  emanarsi  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
          l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
          disposti con decreto da adottarsi nelle  forme  suindicate,
          avuto   riguardo   alla   evoluzione    della    produzione
          industriale, a quella  tecnologica,  nonche'  agli  accordi
          internazionali cui l'Italia aderisce. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento: 
                a)  ai  soli  fini  dell'esportazione,  le  parti  di
          ricambio e quei componenti specifici dei materiali  di  cui
          al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; 
                b) limitatamente alle operazioni  di  esportazione  e
          transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo  ulteriore  di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2. 
              5. La presente legge si applica anche alla  concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
          del comma 4. 
              6. La prestazione di servizi per l'addestramento e  per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          purche'   costituisca   prosecuzione   di    un    rapporto
          legittimamente autorizzato. 
              7.  La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia  sia  all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge». 
              «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
          il Ministero della difesa, ufficio del Segretario  generale
          - Direttore nazionale  degli  armamenti,  e'  istituito  il
          registro nazionale delle  imprese  e  consorzi  di  imprese
          operanti  nel,  settore  della  progettazione,  produzione,
          importazione,  esportazione,  manutenzione  e   lavorazioni
          comunque connesse di materiale di  armamento,  precisate  e
          suddivise secondo le funzioni  per  le  quali  l'iscrizione
          puo' essere accettata. Copie di tale registro  nazionale  e
          dei suoi aggiornamenti sono trasmesse,  per  i  fini  della
          presente  legge,  ai   Ministeri   degli   affari   esteri,
          dell'interno, delle finanze, dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 
              2. Solo agli iscritti  al  registro  nazionale  possono
          essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare  trattative
          contrattuali e ad effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento. 
              3. L'iscrizione al registro di cui  al  comma  1  tiene
          luogo  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.   28,   comma
          secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  fermi
          restando i requisiti indicati all'art.  9  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110. 
              4. Le domande  di  iscrizione  al  registro  nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          che saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
          commercio con  l'estero,  devono  essere  presentate  dalle
          imprese che vi abbiano interesse purche'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti soggettivi: 
                a) per le imprese individuali e per  le  societa'  di
          persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore  o  del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria; 
                b) per le societa' di  capitali,  purche'  legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al controllo della  presente
          legge, la residenza in Italia  dei  soggetti  titolari  dei
          poteri di rappresentanza  ai  fini  della  presente  legge,
          purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria. 
              5.  Possono  essere  altresi'  iscritti   al   registro
          nazionale  i  consorzi  di  imprese   costituiti   con   la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti  versi
          nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9,  10,  11  e
          12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
          i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 
              6.  Sono  inoltre  iscritti   d'ufficio   al   registro
          nazionale i consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di
          specifiche intese intergovernative o  comunque  autorizzati
          dai competenti organi dello Stato italiano. 
              7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
          al Ministero della difesa ogni variazione dei  soggetti  di
          cui al comma  4,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma  5,  il
          trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi,  la
          trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 
              8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono  dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite. 
              9. Si applicano le norme di  sospensione,  decadenza  e
          non iscrivibilita' stabilite dalla, legge 31  maggio  1965,
          n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982,
          n. 646. 
              10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma 4, lettere  a)  e  b),  siano  stati  definitivamente
          riconosciuti   come   appartenuti   o    appartenenti    ad
          associazioni segrete ai sensi dell'art. 1  della  legge  25
          gennaio 1982, n. 17, o  siano  state  condannate  ai  sensi
          della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 
              11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese i  cui  legali  rappresentanti  siano
          stati condannati, con sentenza passata  in  giudicato,  per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento. 
              12. Non sono iscrivibili o, se iscritte,  sono  sospese
          dalla iscrizione le imprese che, in violazione del  divieto
          di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi  elencate,
          ex dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  prima  di
          tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 
              13.  Il  verificarsi  delle  condizioni   di   cui   ai
          precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la  sospensione  o
          la  cancellazione  dal  registro  nazionale,  disposta  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare   al
          Ministeri di cui al comma 1. 
              14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
              15.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12  l'impresa  o
          il consorzio potranno esercitare le normali  attivita'  nei
          limiti  delle  autorizzazioni  concesse  e  in   corso   di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad   essi   non   potranno    essere    rilasciate    nuove
          autorizzazioni». 
              «Art. 1 (Controllo dello Stato). -  1.  L'esportazione,
          l'importazione e il  transito  di  materiale  di  armamento
          nonche' la cessione delle relative  licenze  di  produzione
          devono essere conformi alla politica  estera  e  di  difesa
          dell'Italia. Tali operazioni  vengono  regolamentate  dallo
          Stato secondo i principi  della  Costituzione  repubblicana
          che ripudia la  guerra  come  mezzo  di  risoluzione  delle
          controversie internazionali. 
              2. L'esportazione, l'importazione  e  il  transito  dei
          materiali di armamento,  di  cui  all'art.  2,  nonche'  la
          cessione  delle  relative  licenze  di   produzione,   sono
          soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato. 
              3. Il Governo predispone misure idonee  ad  assecondare
          la graduale differenziazione produttiva e la conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa. 
              4.  Le  operazioni  di  esportazione  e  transito  sono
          consentite solo se effettuate  con  governi  esteri  o  con
          imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. 
              5.  L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione, sono vietati quando siano in contrasto  con  la
          Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia  e
          con i fondamentali interessi della sicurezza  dello  Stato,
          della lotta contro il  terrorismo  e  del  mantenimento  di
          buone relazioni con altri Paesi,  nonche'  quando  manchino
          adeguate  garanzie  sulla   definitiva   destinazione   dei
          materiali. 
              6.  L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento sono altresi' vietati: 
                a) verso i Paesi in stato  di  conflitto  armato,  in
          contrasto con i principi dell'art.  51  della  Carta  delle
          Nazioni unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  previo  parere  delle
          Camere; 
                b) verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
          principi dell'art. 11 della Costituzione; 
                c)  verso  i  Paesi  nei  cui  confronti  sia   stato
          dichiarato l'embargo  totale  o  parziale  delle  forniture
          belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea
          (UE); 
                d) verso i Paesi i cui governi sono  responsabili  di
          gravi  violazioni  delle  convenzioni   internazionali   in
          materia di diritti umani, accertate dai  competenti  organi
          delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; 
                e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti  ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze  di
          difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di aiuti ai sensi della stessa legge,  ad  eccezione  degli
          aiuti alle popolazioni nei casi  di  disastri  e  calamita'
          naturali. 
              7.  Sono  vietate  la  fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione ed il transito di armi biologiche,  chimiche
          e  nucleari,  nonche'  la  ricerca  preordinata  alla  loro
          produzione o la  cessione  della  relativa  tecnologia.  Il
          divieto si applica anche agli strumenti e  alle  tecnologie
          specificamente progettate per la costruzione delle suddette
          armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
          della biosfera a fini militari. 
              8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione: 
                a)   delle   importazioni   effettuate   direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa  per
          la   realizzazione   dei   programmi   di   armamento    ed
          equipaggiamento delle  forze  armate  e  di,  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
                b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
          al registro nazionale delle  imprese  di  cui  all'art.  3,
          previa autorizzazione di cui all'art. 13; 
                c)  delle  importazioni  temporanee,  effettuate   da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui all'art. 3, per la revisione dei materiali  d'armamento
          in precedenza esportati; 
                d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale, previe le  autorizzazioni  di  polizia  previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                e)  delle  importazioni  temporanee   effettuate   da
          imprese   straniere   per   la   partecipazione   a   fiere
          campionarie,  mostre  ed  attivita'  dimostrative,   previa
          autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  rilasciata  a
          seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
              9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
                a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
          o  per  conto  dell'amministrazione  dello  Stato  per   la
          realizzazione  di  propri   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento delle forze annate e di polizia; 
                b) le esportazioni o concessioni dirette da  Stato  a
          Stato, a fini di assistenza militare, in  base  ad  accordi
          internazionali; 
                c)  il  transito  di  materiali  di  armamento  e  di
          equipaggiamento per i bisogni di forze dei  Paesi  alleati,
          secondo la  definizione  della  Convenzione  sullo  statuto
          delle Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate  a
          qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII  e
          XIV  della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti   al
          Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge  30  novembre
          1955, n. 1335. 
              10. Le esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma  9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              11.  Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina   della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni; le cartucce per uso industriale e  gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  nonche'
          le  armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;   le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare.». 
              -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  5,  lettera  a),  e
          dell'art. 11, comma 2, lettera b), della  citata  legge  n.
          185 del 1990, e' il seguente: 
              «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
          difesa importazioni ed esportazioni: 
                a)  di  ricambi,  componenti   e   servizi   per   la
          manutenzione e riparazione di  materiali  gia'  oggetto  di
          contratti  autorizzati,  ma  nei  quali   tali   specifiche
          previsioni non erano contenute o siano scadute;» 
              «2. Nella domanda devono essere indicati: 
                omissis; 
                b) l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione  dei
          termini finali di consegna, anche frazionata, previsti  dal
          contratto  medesimo,   nonche'   le   condizioni   per   la
          disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
          di servizi di manutenzione  o  per  la  cessione  di  altri
          servizi di assistenza;» 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  185  del
          1990, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
          il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
          l'esportazione, l'importazione ed il transito di  materiali
          di armamento. Detto Comitato  esprime  pareri  al  Ministro
          degli    affari    esteri    ai    fini    del     rilascio
          dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13. 
              2. Il Comitato e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero degli affari esteri, di  grado  non  inferiore  a
          ministro  plenipotenziario,  che  lo   presiede,   da   due
          rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della  difesa  e
          del commercio con l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
          Ministeri delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   delle    partecipazioni    statali    e
          dell'ambiente. Nello  stesso  decreto  vengono  nominati  i
          supplenti di tutti i componenti effettivi. Le  funzioni  di
          segretario sono assolte da  un  funzionario  del  Ministero
          degli affari esteri. 
              3. Il Comitato si avvale della  consulenza  tecnica  di
          due esperti nominati dal Ministro degli affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e  delle  partecipazioni  statali  e  puo'
          avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
          designati di volta in volta  dal  presidente  del  Comitato
          stesso sentito il parere dei membri. 
              4.  Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con   la
          presenza di due terzi dei suoi componenti. 
              5.  Il  Comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
          componenti possono essere confermati per una volta sola.».