IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo
1,  comma  5,  recante  la  delega  al  Governo per il riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
  Sentiti  il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione della VII Commissione
della  Camera  dei  deputati  concernente  l'articolo  14,  comma  2,
ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai
sensi  del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita'  nazionale  per la fascia dei professori associati, debbano
considerarsi  ricomprese,  e  non  aggiuntive, rispetto alla quota di
incremento   complessivo  del  cento  per  cento  del  fabbisogno  di
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
    a)   per   Ministro   o   Ministero,   il  Ministro  o  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
    c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i
settori scientifico-disciplinari;
    d)  per  giudizi  idoneativi,  le  procedure per il conseguimento
della idoneita' scientifica nazionale;
    e)  per  fascia  o  fasce, le fasce dei professori ordinari e dei
professori   associati   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    g)   per  CRUI,  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il  comma 5, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005,
          n.  230  (Nuove  disposizioni  concernenti i professori e i
          ricercatori   universitari  e  delega  al  Governo  per  il
          riordino  del  reclutamento  dei  professori  universitari)
          prevede:
              «5.   Allo   scopo   di  procedere  al  riordino  della
          disciplina   concernente  il  reclutamento  dei  professori
          universitari   garantendo   una   selezione  adeguata  alla
          qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato
          ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  nel  rispetto dell'autonomia delle
          istituzioni  universitarie,  uno o piu' decreti legislativi
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  bandisce,  con proprio decreto, per settori
          scientifico-disciplinari,    procedure    finalizzate    al
          conseguimento  della idoneita' scientifica nazionale, entro
          il  30 giugno  di  ciascun anno, distintamente per le fasce
          dei   professori   ordinari  e  dei  professori  associati,
          stabilendo in particolare:
                  1)  le  modalita' per definire il numero massimo di
          soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
          ciascuna   fascia   e  per  settori  disciplinari  pari  al
          fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
          quota  non  superiore al 40 per cento, per cui e' garantita
          la  relativa  copertura  finanziaria  e  fermo restando che
          l'idoneita'  non comporta diritto all'accesso alla docenza,
          nonche'   le   procedure   e  i  termini  per  l'indizione,
          l'espletamento  e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
          svolgere  presso le universita', assicurando la pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  formulati  dalle  commissioni
          giudicatrici;   per   ciascun   settore  disciplinare  deve
          comunque  essere  bandito  almeno  un  posto  di idoneo per
          quinquennio per ciascuna fascia;
                  2)  l'eleggibilita',  ogni  due  anni,  da parte di
          ciascun  settore  scientifico-disciplinare, di una lista di
          commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
          rieleggibilita';
                  3)  la  formazione  della  commissione  di ciascuna
          valutazione   comparativa   mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari  nazionali.  Tutti gli oneri relativi a ciascuna
          commissione  di valutazione sono posti a carico dell'ateneo
          ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
                  4)   la   durata   dell'idoneita'  scientifica  non
          superiore  a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai
          giudizi   per   coloro   che,   avendovi  partecipato,  non
          conseguono l'idoneita';
                b) sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          riservare,  nei  giudizi  di  idoneita'  per  la fascia dei
          professori  ordinari,  una  quota  pari  al  25  per  cento
          aggiuntiva  rispetto al contingente di cui alla lettera a),
          numero  1),  ai  professori  associati con un'anzianita' di
          servizio   non  inferiore  a  quindici  anni,  compreso  il
          servizio prestato come professore associato non confermato,
          maturata   nell'insegnamento   di  materie  ricomprese  nel
          settore   scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando  di
          concorso  o  in  settori  affini,  con  una priorita' per i
          settori  scientifico-disciplinari  che  non abbiano bandito
          concorsi negli ultimi cinque anni;
                c) nelle   prime   quattro  tornate  dei  giudizi  di
          idoneita'   per  la  fascia  dei  professori  associati  e'
          riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al
          contingente   di   cui   alla  lettera a),  numero  1),  ai
          professori  incaricati  stabilizzati,  agli  assistenti del
          ruolo  ad  esaurimento  e  ai  ricercatori  confermati  che
          abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di
          studio  universitari.  Una ulteriore quota dell'1 per cento
          e'  riservata  ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva
          alla  terza  tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso
          al  ruolo  dei  professori  associati  bandita ai sensi del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
                d)   nelle  prime  quattro  tornate  dei  giudizi  di
          idoneita'  per  la  fascia  dei professori associati di cui
          alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo
          di  soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica
          rispetto  al  fabbisogno indicato dalle universita' e' pari
          al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
                e) nelle  prime  due tornate dei giudizi di idoneita'
          per   la   fascia  dei  professori  ordinari  di  cui  alla
          lettera a),  numero  1), l'incremento del numero massimo di
          soggetti  che  possono  conseguire  l'idoneita' scientifica
          rispetto  al  fabbisogno indicato dalle universita' e' pari
          al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382   recante   «Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
              - La  legge 3 luglio 1998, n. 210 recante «Norme per il
          reclutamento  dei ricercatori e dei professori universitari
          di  ruolo»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
          1998, n. 155.
          Note all'art. 1:
              - Per  il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si
          veda la nota alle premesse.
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382  si veda la nota alle
          premesse.