IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2003/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE relative ai conti annuali e ai
conti  consolidati  di  taluni tipi di societa', delle banche e altri
istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge comunitaria 2004), ed in particolare
gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
  Viste  le  sezioni  VI-bis e IX del Capo V del titolo V del libro V
del codice civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione   delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante
attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai  conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e  della  direttiva  89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita'  dei  documenti  contabili delle succursali, stabilite in
uno  Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                      Relazione sulla gestione
  1. L'articolo 2428 del codice civile e' modificato come segue:
    a) al  primo comma, le parole: «sulla situazione della societa' e
sull'andamento   della  gestione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«contenente   un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente  della
situazione  della  societa'  e  dell'andamento  e del risultato della
gestione»;
    b) al  primo  comma,  dopo  le parole: «e agli investimenti» sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  una  descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta»;
    c) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
  «L'analisi  di  cui  al  primo comma e' coerente con l'entita' e la
complessita'  degli  affari  della  societa' e contiene, nella misura
necessaria  alla  comprensione  della  situazione  della  societa'  e
dell'andamento  e del risultato della sua gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita'  specifica  della  societa',  comprese  le informazioni
attinenti  all'ambiente  e  al  personale.  L'analisi  contiene,  ove
opportuno,   riferimenti   agli  importi  riportati  nel  bilancio  e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
  2.  L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e'
modificato come segue:
    a) al  comma  1,  le  parole: «sulla situazione complessiva delle
imprese  in  esso  incluse  e  sull'andamento  della  gestione»  sono
sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata
ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
    b) al  comma 1,  dopo  le  parole:  «e  agli  investimenti»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  una  descrizione dei principali
rischi  e  incertezze  cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte»;
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita'  degli  affari  dell'insieme  delle  imprese incluse nel
bilancio   consolidato  e  contiene,  nella  misura  necessaria  alla
comprensione  della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento  e dell'andamento e del risultato della loro gestione,
gli  indicatori  di  risultato  finanziari e, se del caso, quelli non
finanziari   pertinenti  alle  attivita'  specifiche  delle  imprese,
comprese  le  informazioni  attinenti  all'ambiente  e  al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati
nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  La  relazione  di  cui  al  comma 1  e la relazione di cui
all'articolo 2428  del  codice civile possono essere presentate in un
unico   documento,   dando  maggiore  rilievo,  ove  opportuno,  alle
questioni  che  sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse
nel consolidamento.».
  3.  L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
modificato come segue:
    a) al  comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa  o  dell'insieme  delle  imprese incluse nel
consolidamento»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «contenente
un'analisi   fedele,   equilibrata  ed  esauriente  della  situazione
dell'impresa  o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento
e   dell'andamento  e  del  risultato  della  gestione,  nonche'  una
descrizione  dei  principali  rischi  e incertezze cui l'impresa o le
imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita'  degli  affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse  nel  consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla
comprensione  della  situazione  dell'impresa  o  dell'insieme  delle
imprese  incluse  nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del
caso,  quelli  non  finanziari  pertinenti  alle attivita' specifiche
delle  imprese,  comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al
personale.   L'analisi  contiene,  ove  opportuno,  riferimenti  agli
importi   riportati   nel   bilancio   dell'impresa  o  nel  bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  La  relazione  sulla  gestione  consolidata e la relazione
sulla  gestione  dell'impresa  possono  essere presentate in un unico
documento,  dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che
sono   rilevanti   per   il   complesso  delle  imprese  incluse  nel
consoli-damento.».
  4.  L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' modificato come segue:
    a) al  comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo
complesso,  da  cui  risultino  in  ogni  caso  le  informazioni  che
riguardano»  sono  sostituite  dalle seguenti: «contenente un'analisi
fedele,  equilibrata  ed  esauriente  della situazione dell'impresa e
dell'andamento  e  del  risultato  della  gestione nel suo complesso,
nonche'  una  descrizione  dei  principali  rischi  e  incertezze cui
l'impresa  e'  esposta.  Dalla  relazione  risultano  in ogni caso le
informazioni che riguardano»;
    b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
    «e-bis)  gli  obiettivi  e  le  politiche di gestione del rischio
finanziario  e  la  politica di copertura per principali categorie di
operazioni  coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo,
di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi;»;
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita'  degli  affari  dell'impresa  e  contiene,  nella misura
necessaria   alla   comprensione   della  situazione  dell'impresa  e
dell'andamento  e del risultato della sua gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita'   specifica   dell'impresa,  comprese  le  informazioni
attinenti  all'ambiente  e  al  personale.  L'analisi  contiene,  ove
opportuno,   riferimenti   agli   importi   riportati   nel  bilancio
dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
  5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' modificato come segue:
    a) al  comma 1  le  parole:  «sulla  situazione complessiva delle
imprese  in  esso  incluse  e  sull'andamento  della  gestione»  sono
sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata
ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
    b) al  comma 1,  le parole: «da cui risultino le informazioni che
riguardano»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «,  nonche'  una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse
nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;
    c) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
    «d-bis) gli  obiettivi  e  le  politiche  di gestione del rischio
finanziario  e  la  politica di copertura per principali categorie di
operazioni   coperte   e  l'esposizione  delle  imprese  incluse  nel
consolidamento  ai  rischi  di prezzo, di credito, di liquidita' e di
variazione dei flussi.»;
    d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita'  degli  affari  dell'insieme  delle  imprese incluse nel
consolidamento  e contiene, nella misura necessaria alla comprensione
della    situazione    dell'insieme   delle   imprese   incluse   nel
consolidamento  e dell'andamento e del risultato della loro gestione,
gli  indicatori  di  risultato  finanziari e, se del caso, quelli non
finanziari   pertinenti  alle  attivita'  specifiche  delle  imprese,
comprese  le  informazioni  attinenti  all'ambiente  e  al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati
nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
  1-ter.  La  relazione  di  cui  al  comma 1  e  la relazione di cui
all'articolo 94  possono  essere  presentate  in  un unico documento,
dando  maggiore  rilievo,  ove  opportuno,  alle  questioni  che sono
rilevanti    per    il    complesso   delle   imprese   incluse   nel
consolidamento.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2003/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          17 luglio 2003, n. L 178.
              - La  direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          14 agosto 1978, n. L 222.
              - La  direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          18 luglio 1983, n. L 193.
              - La  direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1986, n. L 372.
              - La  direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1991, n. L 374.
              - Gli   articoli 1,  2  e  l'allegato  B,  della  legge
          18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile   2005,   n.  96,  supplemento  ordinario,  cosi'
          recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discrimi-natorie a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.».
                                                           Allegato B
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'8 aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicu-razione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          Þ-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          del-l'11 febbraio     2004,    sulla    promozione    della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato  interno  dell'energia  e che modifica la direttiva
          92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              - La sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V
          del   codice  civile,  reca:  «Dell'amministrazione  e  del
          controllo».
              - La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del
          codice civile, reca: «Del bilancio».
              - Il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n. 127, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo
          1990,   n.  69  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive   comunitarie   in  materia  societaria),  e'  il
          seguente:
              «Art.  1.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro il termine di dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
          attuazione  alle  direttive  del  Consiglio delle Comunita'
          europee  n.  78/660  del  25 luglio  1978  e  n. 83/349 del
          13 giugno  1983, esercitando le opzioni in esse previste in
          conformita'  dei  seguenti  principi  e criteri direttivi e
          fissando  congrui  termini  per  l'entrata  in vigore delle
          norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
                a) realizzare   l'obiettivo   della   completezza   e
          analiticita'   dell'informazione   del   bilancio,  con  le
          semplificazioni  consentite dalla direttiva per le societa'
          di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
          e   capacita'  informativa  assicurato  dalle  disposizioni
          vigenti;
                b) adottare  schemi di conti annuali corrispondenti a
          quelli  previsti  dagli  articoli 9 e 23 della direttiva n.
          78/660,  con  facolta'  di  utilizzare  anche le previsioni
          dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della
          stessa  direttiva  per  il rispetto di quanto indicato alla
          lettera a);
                c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
          voci   dei   conti   annuali,   le  regole  detratte  dagli
          articoli 31  e  42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59
          della  medesima  direttiva,  come  modificato  dall'art. 45
          della  direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a
          specifici  interventi  legislativi la disciplina dei metodi
          di valutazione di cui all'art. 33;
                d) assicurare,  nella misura compatibile con le leggi
          vigenti    in   materia   tributaria,   l'autonomia   delle
          disposizioni  tributarie  di  quelle  dettate in attuazione
          della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
          e  perdite  sia  indicato in quale misura la valutazione di
          singole  voci sia stata influenzata dall'applicazione della
          normativa tributaria;
                e) prevedere  e  regolare  la  redazione  di  bilanci
          consolidati,  salvaguardate  le  esigenze  delle imprese di
          minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art.
          6  della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa'
          di  capitali,  alle  cooperative e alle mutue assicuratrici
          che controllino altre imprese;
                f) estendere  la disciplina di cui alla lettera e) ad
          altri  enti  a  carattere  imprenditoriale, in relazione ai
          quali  si  presentano  esigenze  analoghe  in rapporto alle
          finalita' della direttiva;
                g) considerare  fattispecie  di  controllo,  per  gli
          effetti  stabiliti  dalla  lettera,  almeno  quelle  in cui
          un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea  ordinaria  di  altra  impresa, computando a
          tali  fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
          societa'  fiduciarie  e  a persone interposte, ma non anche
          quelli spettanti per conto di terzi;
                h) prevedere   la   possibilita'   di  effettuare  un
          consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
          secondo  quanto  previsto  dall'art.  32 della direttiva n.
          83/349;
                i) esonerare  dalla  disciplina  di  attuazione delle
          direttive  sopra  indicate,  indipendentemente  dalla  loro
          forma  giuridica,  gli  enti  creditizi  e  le  imprese che
          svolgono    in    via   esclusiva   o   prevalente,   anche
          indirettamente,  attivita'  di  raccolta  e collocamento di
          pubblico  risparmio  o  attivita'  finanziaria,  o  ad essa
          assimilabile,   come   definita  dall'art.  1  della  legge
          17 aprile  1986,  n. 114, salvo che essa non consista nella
          detenzione  in via esclusiva o prevalente di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia o finanziaria;
                l) modificare  la  formulazione  dell'art.  2359  del
          codice  civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
          le  disposizioni  che  individuano  i  casi  in cui ricorre
          l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
                m) apportare  le  ulteriori  modificazioni necessarie
          per  il  coordinato  adattamento  del  sistema vigente alle
          innovazioni   conseguenti  all'attuazione  delle  direttive
          previste dal presente articolo.».
              - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 febbraio 1992, n.
          37, supplemento ordinario.
              - La  direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          16 febbraio 1989, n. L 44.
              - Il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 173, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2428 del codice
          civile, cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art.  2428  (Relazione  sulla gestione). - Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente  un'analisi  fedele,  equilibrata  ed esauriente
          della  situazione  della  societa'  e  dell'andamento e del
          risultato  della  gestione  nel  suo  complesso  e nei vari
          settori  in  cui  essa ha operato, anche attraverso imprese
          controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
          agli  investimenti,  nonche' una descrizione dei principali
          rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
              L'analisi   di  cui  al  primo  comma e'  coerente  con
          l'entita'  e  la complessita' degli affari della societa' e
          contiene,  nella  misura necessaria alla comprensione della
          situazione  della societa' e dell'andamento e del risultato
          della  sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e,   se   del   caso,   quelli  non  finanziari  pertinenti
          all'attivita'   specifica   della   societa',  comprese  le
          informazioni   attinenti   all'ambente   e   al  personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                2)  i  rapporti  con  imprese controllate, collegate,
          controllanti  e  imprese  sottoposte al controllo di queste
          ultime;
                3)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          possedute  dalla  societa',  anche  per tramite di societa'
          fiduciaria  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
                4)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio,  anche per tramite di societa' fiduciaria o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente  parte  di capitale, dei corrispettivi e dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni;
                5)  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo la chiusura
          dell'esercizio;
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
                6-bis)  in  relazione all'uso da parte della societa'
          di  strumenti  finanziari e se rilevanti per la valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio:
                  a) gli  obiettivi  e le politiche della societa' in
          materia  di  gestione  del rischio finanziario, compresa la
          politica  di copertura per ciascuna principale categoria di
          operazioni previste;
                  b) l'esposizione   della  societa'  al  rischio  di
          prezzo,  al  rischio di credito, al rischio di liquidita' e
          ai rischio di variazione dei flussi finanziari.
              Entro   tre   mesi   dalla   fine  del  primo  semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate  in  mercati  regolamentati  devono  trasmettere al
          collegio   sindacale  una  relazione  sull'andamento  della
          gestione,   redatta   secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa con
          regolamento   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana.  La  relazione deve essere pubblicata
          nei  modi  e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
          con il regolamento anzidetto.
              Dalla  relazione  deve inoltre risultare l'elenco delle
          sedi secondarie della societa'.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 40 del citato
          decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127,  cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  40  (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
          consolidato  deve  essere  corredato da una relazione degli
          amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
          esauriente  della  situazione  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della  gestione  nel  suo  insieme  e nei vari settori, con
          particolare   riguardo   ai   costi,   ai   ricavi  e  agli
          investimenti  nonche' una descrizione dei principali rischi
          e  incertezze cui le imprese incluse nel consolidameto sono
          esposte.
              1-bis.  L'analisi  di  cui  al  comma 1 e' coerente con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese  incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
          misura   necessaria   alla  comprensione  della  situazione
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel consolidamento e
          dell'andamento  e  del  risultato  della loro gestione, gli
          indicatori  di  risultato finanziari e, se del caso, quelli
          non  finanziari  pertinenti alle attivita' specifiche delle
          imprese,  comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
          al    personale.   L'analisi   contiene,   ove   opportuno,
          riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
          e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
              2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
                a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                b) i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  data di
          riferimento del bilancio consolidato;
                c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
                d) il  numero  e  il  valore  nominale delle azioni o
          quote  dell'impresa  controllante  possedute  da  essa o da
          imprese  controllate,  anche  per  il  tramite  di societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della quota di capitale corrispondente;
                d-bis) in  relazione  all'uso  da parte delle imprese
          incluse  nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
          se   rilevanti   per   la   valutazione   della  situazione
          patrimoniale   e  finanziaria  e  del  risultato  economico
          dell'esercizio complessivi:
                  1)  gli  obiettivi  e le politiche delle imprese in
          materia  di  gestione  del rischio finanziario, comprese le
          loro   politiche   di  copertura  per  ciascuna  principale
          categoria di operazioni previste;
                  2)   l'esposizione  delle  imprese  al  rischio  di
          prezzo,  al  rischio di credito, al rischio di liquidita' e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari.
              2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui   all'art.   2428  del  codice  civile  possono  essere
          presentate  in  un unico documento, dando maggiore rilievo,
          ove  opportuno,  alle  questioni  che sono rilevanti per il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3, del citato
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  3  (Relazioni  sulla gestione). - 1. Il bilancio
          dell'impresa  e  il  bilancio consolidato sono corredati di
          una  relazione  degli  amministratori contenente un'analisi
          fedele,   equilibrata   ed   esauriente   della  situazione
          dell'impresa  o  dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel
          consolidamento  e  dell'andamento  e  del  risultato  della
          gestione,  nonche'  una descrizione dei principali rischi e
          incertezze   cui   l'impresa   o  le  imprese  incluse  nel
          consolidamento  sono  esposte.  Le  relazioni  sono redatte
          secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.
              1-bis.  L'analisi  di  cui  al  comma 1 e' coerente con
          l'entita'  e  la  complessita'  degli affari dell'impresa o
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel consolidamento e
          contiene,  nella  misura necessaria alla comprensione della
          situazione   dell'impresa   o  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e,  se  del  caso,  quelli  non  finanziari pertinenti alle
          attivita'    specifiche    delle   imprese,   comprese   le
          informazioni   attinenti   all'ambiente   e  al  personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati   nel   bilancio   dell'impresa  o  nel  bilancio
          consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
              2.  Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni
          caso:
                a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                b) se   si   tratta   della   relazione  al  bilancio
          dell'impresa,  il  numero  e  il  valore nominale sia delle
          azioni   o   quote   proprie   sia  delle  azioni  o  quote
          dell'impresa   controllante  detenute  in  portafoglio,  di
          quelle   acquistate   e   di   quelle  alienate  nel  corso
          dell'esercizio,   le   corrispondenti   quote  di  capitale
          sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
          i corrispettivi;
                c) se   si   tratta   della   relazione  al  bilancio
          consolidato,   le   medesime   informazioni   di  cui  alla
          lettera b)  riferite  sia alle azioni o quote proprie delle
          imprese  incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
          dell'impresa  capogruppo detenute, acquistate o alienate da
          altre imprese incluse nel consolidamento;
                d) i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la chiusura
          dell'esercizio;
                e) l'evoluzione prevedibile della gestione;
                f) se   si   tratta   della   relazione  al  bilancio
          dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui
          all'art.  4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate,
          imprese  controllanti  e imprese sottoposte al controllo di
          queste   ultime,   nonche'  i  rapporti  verso  le  imprese
          sottoposte  a  influenza  notevole  ai  sensi dell'art. 19,
          comma 1;
                f-bis)  se  si  tratta  della  relazione  al bilancio
          dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
          strumenti  finanziari  e  se  rilevanti  per la valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio:
                  1)  gli  obiettivi  e  le politiche dell'impresa in
          materia  di  gestione  del rischio finanziario, compresa la
          politica  di copertura per ciascuna principale categoria di
          operazioni previste;
                  2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo,
          al  rischio  di  credito,  al  rischio  di  liquidita' e al
          rischio di variazione dei flussi finanziari;
                f-ter)  se  si  tratta  della  relazione  al bilancio
          consolidato,  le  medesime informazioni di cui alla lettera
          f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
              3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si
          applicano  anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
          alienate  per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o per
          interposta persona.
              3-bis.  La  relazione  sulla  gestione consolidata e la
          relazione   sulla   gestione  dell'impresa  possono  essere
          presentate  in  un unico documento, dando maggiore rilievo,
          ove  opportuno,  alle  questioni  che sono rilevanti per il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 94 e 100,
          del  citato  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art.  94 (Relazione  sulla gestione). - 1. Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente  un'analisi  fedele,  equilibrata  ed esauriente
          della   situazione  dell'impresa  e  dell'andamento  e  del
          risultato  della  gestione  nel  suo complesso, nonche' una
          descrizione   dei   principali   rischi  e  incertezze  cui
          l'impresa  e'  esposta.  Dalla  relazione risultano in ogni
          caso le informazioni che riguardano:
                a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
                b) l'andamento   dei  sinistri  nei  principali  rami
          esercitati;
                c) le forme riassicurative maggiormente significative
          adottate nei principali rami esercitati;
                d) le  attivita'  di  ricerca e di sviluppo e i nuovi
          prodotti immessi sul mercato;
                e) le  linee  essenziali seguite nella politica degli
          investimenti;
                e-bis) gli  obiettivi  e le politiche di gestione del
          rischio   finanziario   e  la  politica  di  copertura  per
          principali  categorie di operazioni coperte e l'esposizione
          dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
          e di variazione dei flussi;
                f) notizie    in    merito    al    contenzioso,   se
          significativo;
                g) il  numero  e  il  valore  nominale delle azioni o
          quote   proprie,   delle   azioni   o   quote  dell'impresa
          controllante  detenute in portafoglio, di quelle acquistate
          e   di   quelle   alienate  nel  corso  dell'esercizio,  le
          corrispondenti   quote   di   capitale   sottoscritto,  dei
          corrispettivi   ed   i   motivi   degli  acquisti  e  delle
          alienazioni;
                h) i  rapporti con le imprese del gruppo distinguendo
          fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche'
          i rapporti con imprese collegate;
                i) l'evoluzione   prevedibile   della  gestione,  con
          particolare   riguardo   allo   sviluppo   del  portafoglio
          assicurativo,  all'andamento  dei sinistri e alle eventuali
          modifiche alle forme riassicurative adottate;
                l) i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la chiusura
          dell'esercizio.
              1-bis.  L'analisi  di  cui  al  comma 1 e' coerente con
          l'entita'  e  la  complessita'  degli affari dell'impresa e
          contiene,  nella  misura necessaria alla comprensione della
          situazione  dell'impresa  e  dell'andamento e del risultato
          della  sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e,   se   del   caso,   quelli  non  finanziari  pertinenti
          all'attivita'    specifica    dell'impresa,   comprese   le
          informazioni   attinenti   all'ambiente   e  al  personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati   nel   bilancio   dell'impresa   e   chiarimenti
          aggiuntivi di essi.
              2.   Le   disposizioni   del  comma 1,  lettera g),  si
          applicano  anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
          alienate  per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o per
          interposta persona.».
              «Art.  100 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
          consolidato  deve  essere  corredato da una relazione degli
          amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
          esauriente  della  situazione  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della  gestione;  nel  suo  insieme e nei vari settori, con
          particolare   riguardo   ai   costi,   ai   ricavi  e  agli
          investimenti  nonche' una descrizione dei principali rischi
          e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
          esposte. Dalla relazione risultano:
                a) le  attivita'  di  ricerca e di sviluppo e i nuovi
          prodotti immessi sul mercato;
                b) il  numero  e  il  valore  nominale delle azioni o
          quote  dell'impresa  controllante  possedute  da  essa o da
          imprese  controllate,  anche  per  il  tramite  di societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della quota di capitale corrispondente;
                c) l'evoluzione   prevedibile   della  gestione,  con
          particolare   riguardo   allo   sviluppo   del  portafoglio
          assicurativo,  all'andamento  dei sinistri e alle eventuali
          modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
                d) i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  data di
          riferimento del bilancio consolidato;
                d-bis)  gli  obiettivi e le politiche di gestione del
          rischio   finanziario   e  la  politica  di  copertura  per
          principali  categorie di operazioni coperte e l'esposizione
          delle  imprese  incluse  nel  consolidamento  ai  rischi di
          prezzo,  di  credito,  di  liquidita'  e  di variazione dei
          flussi.
              1-bis.  L'analisi  di  cui  al  comma 1 e' coerente con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
          necessaria  alla comprensione della situazione dell'insieme
          delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
          del  risultato  della  loro  gestione,  gli  indicatori  di
          risultato  finanziari e, se del caso, quelli non finanziari
          pertinenti   alle   attivita'   specifiche  delle  imprese,
          comprese   le  informazioni  attinenti  all'ambiente  e  al
          personale.  L'analisi  contiene, ove opportuno, riferimenti
          agli   importi   riportati   nel   bilancio  consolidato  e
          chiarimenti aggiuntivi su di essi.
              1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui  all'art.  94  possono  essere  presentate  in un unico
          documento,  dando  maggiore  rilievo,  ove  opportuno, alle
          questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese
          incluse nel consolidamento.».