IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
prevede,  al  comma  1, una riduzione del 30% della spesa complessiva
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno  2005 dalle amministrazioni
pubbliche,   per   organi   collegiali   e   altri  organismi,  anche
monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006
e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti
organismi   quando   siano   previsti   e  disciplinati  da  legge  o
regolamento;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
concernente  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Visto  il  regio  decreto  30  marzo  1933,  n.  422,  e successive
modificazioni,  recante  organizzazione  della funzione consultiva in
materia  di  concessione  e  di  perdita  delle  decorazioni al valor
militare, e in particolare l'articolo 1, istitutivo della Commissione
consultiva  militare  unica  per  la  concessione  e  la  perdita  di
decorazioni al valor militare;
  Vista  la  legge  26  luglio 1974, n. 330, recante l'istituzione di
ricompense  al  valore  e  al  merito dell'Esercito, e in particolare
l'articolo   6,   istitutivo  della  Commissione  consultiva  per  la
concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;
  Visto  il  regio  decreto  12  luglio  1938,  n. 1324, e successive
modificazioni,  recante  disposizioni sulla concessione di ricompense
al  valor di Marina, e in particolare l'articolo 13, istitutivo della
Commissione  consultiva per la concessione delle ricompense al valore
o al merito di Marina;
  Vista  la legge 11 maggio 1966, n. 367, recante l'istituzione della
medaglia   al   merito  aeronautico  e  soppressione  della  medaglia
commemorativa di imprese aeronautiche, e in particolare l'articolo 4,
istitutivo  della  Commissione  consultiva  per il conferimento della
medaglia al merito aeronautico;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412,
e   successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento  recante
disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma
dei  carabinieri,  e  in  particolare  l'articolo 6, istitutivo della
Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore
e al merito dell'Arma dei carabinieri;
  Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, e successive modificazioni,
recante  delega  al  Governo  per l'istituzione del servizio militare
volontario  femminile,  e in particolare l'articolo 1, nella parte in
cui istituisce il Comitato consultivo per l'inserimento del personale
volontario femminile nelle Forze armate;
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e successive
modificazioni,   concernente  la  razionalizzazione  delle  procedure
contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo
54,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare
l'articolo   2,   istitutivo   del  Comitato  consultivo  in  materia
contrattuale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
del  26  marzo  1987 concernente il comparto del personale dipendente
dai  Ministeri,  e  in  particolare  l'articolo  41,  istitutivo  del
Comitato pari opportunita';
  Vista  la  legge  23  maggio  1980,  n.  242, concernente delega al
Governo  per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, e
in particolare l'articolo 3, istitutivo del Comitato di coordinamento
operativo e del Comitato di coordinamento generale;
  Vista   la   legge   23   dicembre   1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni,  recante  misure  di  razionalizzazione  della finanza
pubblica,  ed  in  particolare  l'articolo  3, comma 112, lettera c),
istitutivo della Commissione di congruita';
  Visti l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze dell'8 gennaio e 5
marzo 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 aprile 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri   dell'economia   e  delle  finanze,  per  l'attuazione  del
programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi
              istituzionali del Ministero della difesa

  1.  Sono  organismi  collegiali ad elevata specializzazione tecnica
indispensabili  per  la  realizzazione  degli obiettivi istituzionali
dell'Amministrazione della difesa:
    a)  la Commissione consultiva militare unica per la concessione e
la  perdita  di  decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1
del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
    b)  la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense
al  valore  o  al  merito  dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della
legge 26 luglio 1974, n. 330;
    c)  la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense
al  valore  o  al  merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio
decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
    d)  la  Commissione consultiva per il conferimento della medaglia
al  merito  aeronautico,  di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio
1966, n. 367;
    e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense
al  valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo
6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
    f)  il  Comitato  consultivo  in  materia  contrattuale,  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
    g)  il  Comitato  pari  opportunita',  di cui all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
    h)   il   Comitato  di  coordinamento  operativo  e  Comitato  di
coordinamento  generale,  di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio
1980, n. 242.
  2.  Gli  organismi di cui al comma 1, gia' operanti alla data del 4
luglio  2006  e  comportanti  per  l'amministrazione oneri di modesta
incidenza  sulla  spesa  pubblica,  continuano  a  svolgere  le  loro
attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento
determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  29  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito  in  legge,  con modificazioni,
          dall'art.  1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, ed entrata
          in  vigore  il giorno successivo a quello di pubblicazione,
          e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007 .
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              -  La  legge  18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente:
          «Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          1997, n. 45.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni  dei  vertici  militari»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
              - Il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 marzo 1933,
          n.   422,   concernente:   «Organizzazione  della  funzione
          consultiva  in  materia  di  concessione e di perdita delle
          decorazioni  al  valor militare», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1933, n. 115, e' il seguente:
              «Art.  1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di
          concessione  di  medaglie  o  di  croci  di guerra al valor
          militare  che  i Ministri per la guerra, per la marina, per
          l'aeronautica  e per le colonie, a seconda della rispettiva
          competenza,  intendano presentare alla Sovrana sanzione, e'
          affidata  ad  un'unica  Commissione militare avente sede in
          Roma.».
              -  Il  testo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1974, n.
          330, concernente: «Istituzione di ricompense al valore e al
          merito  dell'Esercito», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 agosto 1974, n. 211, e' il seguente:
              «Art. 6. - Il parere sulla concessione delle ricompense
          al  valore  o  al  merito  dell'Esercito e' espresso da una
          commissione   presieduta   dal   capo   di  stato  maggiore
          dell'Esercito e composta da:
                a) due  ufficiali  generali dell'Esercito, di cui uno
          dei  carabinieri quando sia da premiare un militare di tale
          Arma;
                b) un  ufficiale  generale  di  altra  forza armata o
          della  guardia  di  finanza  o  del  Corpo delle guardie di
          pubblica  sicurezza, quando sia da premiare un militare che
          non appartiene all'Esercito;
                c) un  funzionario  con  qualifica  non  inferiore  a
          dirigente  superiore  dell'amministrazione di appartenenza,
          quando  si  tratti  di  premiare un dipendente civile dello
          Stato.   Esercita   funzioni  di  segretario  un  ufficiale
          superiore dell'Esercito.
              Qualora   la   commissione  non  riscontri  nell'azione
          compiuta  gli  estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4,
          sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che
          i   documenti   relativi   siano   inviati   al   Ministero
          dell'interno  per  l'eventuale concessione di ricompense al
          valore o al merito civile.».
              -  Il  testo  dell'art.  13 del regio decreto 12 luglio
          1938,   n.   1324,   concernente:  «Riforma  delle  vigenti
          disposizioni  sulla  concessione  di ricompense al valor di
          Marina»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 settembre
          1938, n. 201, e' il seguente:
              «Art.   13.   -   Il  parere  sulla  concessione  delle
          ricompense  al  valore  di  Marina e al merito di Marina e'
          espresso  da  una  commissione presieduta dal Capo di Stato
          Maggiore  della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle
          Capitanerie  di  porto  se  l'azione o l'attivita' riguarda
          personale  delle  Capitanerie  di porto o gente di mare. Le
          funzioni  di segretario sono svolte da un contrammiraglio o
          ufficiale superiore.
              Qualora  non riscontri nell'azione compiuta gli estremi
          di  cui  al precedente art. 2, sempreche' si tratti di atti
          di  coraggio,  puo' proporre che i documenti relativi siano
          inviati   al   Ministero   dell'interno   per   l'eventuale
          concessione di ricompense al valor civile.».
              -  Il  testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1966, n.
          367,  concernente:  «Istituzione  della  medaglia al merito
          aeronautico  e soppressione della medaglia commemorativa di
          imprese  aeronautiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          11 giugno 1966, n. 142, e' il seguente:
              «Art.  4.  -  La  medaglia  al  merito  aeronautico  e'
          concessa  dal  Ministro  per  la  difesa  su  parere di una
          Commissione  composta  dal  Capo di Stato Maggiore e da due
          ufficiali  generali  dell'Aeronautica  militare, quando sia
          destinata   a  premiare  attivita'  o  azioni  interessanti
          l'Aeronautica militare.
              Quando  sia  destinata  a  premiare  attivita' o azioni
          interessanti  l'aviazione  civile,  la  medaglia  al merito
          aeronautico  e'  concessa  dal  Ministro  per  la difesa di
          concerto  con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
          civile   su  parere  della  Commissione  di  cui  al  comma
          precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato
          generale dell'aviazione civile.
              Segretario  della Commissione e' un ufficiale superiore
          dell'Aeronautica militare.».
              -  Il  testo dell'art. 6 del decreto del Ministro della
          difesa  8 ottobre  2001,  n. 412, concernente: «Regolamento
          recante  disposizioni in materia di ricompense al valore ed
          al  merito  dell'Arma  dei  carabinieri»,  pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   26 novembre  2001,  n.  275,  e'  il
          seguente:
              «Art.  6.  -  1.  Il  parere  sulla  concessione  delle
          ricompense  al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri
          e'  espresso  da  una commissione presieduta dal Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
                a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;
                b) un  ufficiale  generale  di  altra  Forza armata o
          della  Guardia  di  finanza,  quando  sia  da  premiare  un
          militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
                c) un  funzionario  con  qualifica  non  inferiore  a
          dirigente  superiore  dell'amministrazione di appartenenza,
          quando  si  tratti  di  premiare un dipendente civile dello
          Stato.
              2.   Esercita   funzioni  di  segretario  un  ufficiale
          superiore dell'Arma dei carabinieri.
              3.  Qualora  la  commissione  non riscontri nell'azione
          compiuta  gli  estremi di cui ai precedenti articoli 1 e 3,
          sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che
          i   documenti   relativi   siano   inviati   al   Ministero
          dell'interno  per  l'eventuale concessione di ricompense al
          valore o al merito civile.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della L. 20 ottobre
          1999  n.  380  (Delega  al  Governo  per  l'istituzione del
          servizio  militare  volontario femminile), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 29 ottobre 1999 n. 255, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  1.  Le  cittadine  italiane partecipano, su base
          volontaria,  secondo  le disposizioni di' cui alla presente
          legge,  ai  concorsi  per  il  reclutamento  di ufficiali e
          sottufficiali  in  servizio  permanente  e  di  militari di
          truppa  in servizio volontario, e categorie equiparate, nei
          ruoli  delle  Forze  armate  e  del  Corpo della guardia di
          finanza.
              2.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con i
          Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  delle  finanze,  dei
          trasporti  e  della navigazione e per la funzione pubblica,
          sentita  la  Commissione nazionale per la parita' e le pari
          opportunita'  tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
          1990,   n.   164,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
          disciplinare   il   reclutamento,   lo  stato  giuridico  e
          l'avanzamento  del personale militare femminile, sulla base
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  la  realizzazione  del principio delle
          pari   opportunita'   uomo-donna,   nel   reclutamento  del
          personale   militare,   nell'accesso   ai   diversi  gradi,
          qualifiche,  specializzazioni  ed  incarichi  del personale
          delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
                b) applicare   al   personale  militare  femminile  e
          maschile  la  normativa vigente per il personale dipendente
          delle  pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
          paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
          dello status del personale militare.
              3.  Con  decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita',  e'  istituito un Comitato consultivo. Con il
          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di  cui  al comma 2, al fine dell'espressione del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni permanenti, da rendere
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
              5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
          per  il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi   di  cui  al  comma 2,  adottano,  con  propri
          decreti,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  regolamenti  recanti  norme per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
          per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
          le  pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per la
          parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
          Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
          del Corpo delle capitanerie di porto.
              6. Ferme restando le consistenze organiche complessive,
          il   Ministro   della  difesa  puo'  prevedere  limitazioni
          all'arruolamento  del personale militare femminile soltanto
          in    presenza   di   motivate   esigenze   connesse   alla
          funzionalita'   di   specifici   ruoli,  corpi,  categorie,
          specialita'  e  specializzazioni  di ciascuna Forza armata,
          qualora  in  ragione  della  natura  o delle condizioni per
          l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un
          requisito  essenziale.  Il  relativo decreto e' adottato su
          proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito
          il  parere  della  Commissione per le pari opportunita' tra
          uomo  e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture
          e dei trasporti e per le pari opportunita'.
              7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
          femminile  da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
          provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
          le  pari  opportunita'  il quale acquisisce il parere della
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          tra  uomo  e donna, su proposta del Comandante generale del
          Corpo della guardia di finanza.
              8.  In  via  transitoria  per  i primi tre anni e salvo
          quanto  previsto  dai  commi 6  e 7, le prime immissioni di
          personale  femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della
          guardia  di  finanza  sono disposte, elevando di tre anni i
          limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
          i   sottufficiali,  nonche'  limitatamente  ai  contingenti
          stabiliti  annualmente nell'ambito della pianificazione del
          reclutamento  del  personale  militare,  dal  Capo di stato
          maggiore  della  difesa e dal Comandante generale del Corpo
          della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di
          cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina
          diretta  secondo  quanto  previsto  dal decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490,  ovvero,  per  il  Corpo della
          guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8,
          commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto
          applicabili.
              9.  In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine
          italiane  possono  partecipare, su base volontaria anche ai
          concorsi  per  ufficiali  piloti di complemento delle Forze
          armate.  Questi  ultimi  devono  essere  reclutati  con  le
          modalita'  e  le  procedure  di  cui all'art. 3 della legge
          19 maggio 1986, n. 224.».
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          28 dicembre  1998,  n.  496, riguardante «Razionalizzazione
          delle  procedure  contrattuali  dell'Amministrazione  della
          difesa,   a  norma  dell'art.  54,  comma 10,  della  legge
          27 dicembre   1997,  n.  449»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17, e' il seguente:
              «Art.   2   (Disposizioni   in   materia  di  organismi
          consultivi).  -  1. E' istituito, presso il Ministero della
          difesa,  un  Comitato  consultivo presieduto dal segretario
          generale della Difesa.
              2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  sottocapo di stato
          maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
          da  un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
          magistrato  del  Consiglio di Stato, da un magistrato della
          Corte  dei  conti e da due esperti con specifica competenza
          in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
              3.   Alle   riunioni   del  comitato  sono  chiamati  a
          partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
          specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
          rappresentanti  degli  stati  maggiori  di  forza armata di
          volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
          direttori generali competenti.
              4.  I componenti sono nominati con decreto del Ministro
          della  difesa.  Con  lo  stesso  decreto  il Ministro della
          difesa  individua  il vice segretario generale che presiede
          il Comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della
          carica  di segretario generale della Difesa. Le funzioni di
          segreteria  sono  assicurate  dagli  uffici  del segretario
          generale della Difesa.
              5.  Il parere del Comitato e' richiesto sui progetti di
          contratto    derivanti    da    accordi   di   cooperazione
          internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
          attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
          del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
          4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
          all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406, per gli appalti di lavori pubblici.
              6.  I pareri del Comitato riguardano i profili tecnici,
          amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di  contratto
          sottoposti  al  suo esame e la congruita' e convenienza dei
          prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con
          le imprese appaltatrici.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del decreto
          legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,   non  trovano
          applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
          relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
          operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
          concernenti la difesa nazionale.».
              -  Il  testo  dell'art.  41  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, riguardante «Norme
          risultanti   dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del
          26 marzo   1987   concernente  il  comparto  del  personale
          dipendente   dai   Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160, e' il seguente:
              «Art.  41  (Pari  opportunita).  -  1.  Nell'intento di
          attivare  misure  e  meccanismi tesi a consentire una reale
          parita'  tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          5 marzo   1986,   n.   68,   saranno   definiti,   con   la
          contrattazione  decentrata  di  livello nazionale e di area
          territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
          interventi  che  si concretizzino in vere e proprie "azioni
          positive" a favore delle lavoratrici.
              2.  Pertanto,  al  fine di consentire una reale parita'
          uomini-donne,  vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
          con  la  presenza  delle organizzazioni sindacali, appositi
          comitati  per  le  pari opportunita', che propongano misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino  almeno  una  volta  all'anno, sulle condizioni
          oggettive  in  cui  si trovano le lavoratrici rispetto alle
          attribuzioni,  alle  mansioni, alla partecipazione ai corsi
          di  formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi, al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla  promozione  di misure idonee a tutelarne la salute in
          relazione    alle   peculiarita'   psicofisiche   ed   alla
          prevedibilita'   di  rischi  specifici  per  le  donne  con
          particolare   attenzione  alle  situazioni  di  lavoro  che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
              -  Il  testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n.
          242, concernente «Delega al Governo per la ristrutturazione
          dei  servizi  di  assistenza  al  volo»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1980, n. 163, e' il seguente:
              «Art. 3. - I decreti delegati di cui all'art. 1 saranno
          emanati  con  l'osservanza  dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a)  armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma
          dell'art.  1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare,
          in   base   alle  esigenze  rappresentate  dalla  Direzione
          generale   dell'aviazione  civile  ed  a  quelle  derivanti
          dall'applicazione    dei    trattati    e    delle    norme
          internazionali,   con   l'attribuzione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, sentiti i Ministri della difesa e
          dei   trasporti,   dei   poteri  di  coordinamento  per  la
          ripartizione  dello  spazio  aereo  tra  le  esigenze della
          difesa e quelle del traffico aereo generale;
                b)  mantenimento  delle  competenze  dell'Aeronautica
          militare  in  merito  al servizio di assistenza al volo per
          quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le
          procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per
          l'aviazione  civile  (ICAO)  ed  il traffico aereo militare
          sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari
          tra  i  Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico
          aereo  civile  sugli  aeroporti militari aperti al traffico
          civile.  Saranno al tal fine previsti appositi organismi di
          coordinamento;
                i;c)  adeguamento  degli  organici degli ufficiali in
          servizio   permanente  dell'Aeronautica  militare,  vigenti
          all'atto  dell'entrata  in vigore della presente legge, per
          consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di
          cui  alla  lettera  b). Tenendo conto del ripianamento gia'
          consentito   dalle   vacanze  organiche  determinatesi  per
          effetto   dell'inquadramento   del   personale   nei  ruoli
          transitori  del  Commissariato  per  l'assistenza  al volo,
          saranno  definiti  ruoli,  organici  e  tempi  del suddetto
          adeguamento,   nonche'   tempi  e  modalita'  dei  relativi
          concorsi;
                d)  articolazione dell'Azienda attraverso la graduale
          formazione    di    una    struttura   territorialmente   e
          funzionalmente  decentrata  con  la  previsione di adeguati
          strumenti  di  collegamento  con gli organi periferici, ivi
          compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
                e)   previsione   di  una  dotazione  patrimoniale  e
          finanziaria  del servizio idonea ad assicurare un'autonomia
          operativa  e di gestione, anche in deroga alle disposizioni
          contenute  nella  normativa  sulla  contabilita'  di Stato,
          nonche' trasferimento di materiali e impianti dal Ministero
          della  difesa  e dal Commissariato per l'assistenza al volo
          civile   contemporaneamente  al  graduale  passaggio  delle
          attribuzioni;
                f)  disciplina  dello  stato  giuridico del personale
          sulla   base   della   natura   giuridica  dell'azienda  da
          costituire   ai   sensi   del   primo  comma  dell'art.  1,
          salvaguardando altresi' alle donne e a coloro che non hanno
          prestato servizio militare il diritto di accesso;
                g)  definizione  della pianta organica e dei relativi
          ruoli  del  personale  occorrente ad assolvere i compiti di
          cui all'art. 2;
                h)   inserimento   negli  organici  dell'Azienda  del
          personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato
          per  l'assistenza  al  volo,  nonche'  a domanda, di quello
          messo  a  disposizione  del  Commissariato  stesso ai sensi
          dell'art. 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come
          risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di
          conversione del decreto stesso;
                i)  inquadramento  a  domanda  nei  ruoli direttivi e
          dirigenziali,  in  sede  di  prima applicazione, nei limiti
          delle  disponibilita'  organiche,  fatte  salve le esigenze
          organiche  e  di  servizio  dell'Aeronautica militare e nel
          rispetto   delle  norme  previste  per  la  cessazione  dal
          servizio  a  domanda,  degli ufficiali superiori e generali
          dell'Aeronautica  militare,  in servizio e non, in possesso
          di  specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo.
          Negli  stessi  ruoli  potranno essere trasferiti a domanda,
          nei  limiti  delle  disponibilita'  organiche, dirigenti di
          altre  amministrazioni  dello  Stato  che  abbiano maturato
          esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle
          amministrazioni    medesime   da   destinare   a   mansioni
          amministrative;
                l)  determinazione delle quote riservate nei ruoli di
          cui  alla  lettera  g), in sede di prima applicazione della
          presente   legge   e   in   via  definitiva,  al  personale
          dell'Aeronautica   militare  stabilendone  i  requisiti  di
          specializzazione, di grado e di anzianita';
                m)  disciplina  delle  forme  dei controlli intemi ed
          esterni sull'attivita' dell'Azienda;
                n)  previsione  della facolta' di dare in concessione
          agli  enti  gestori  di  aeroporti minori il servizio delle
          informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di
          idonee    attrezzature    tecniche   e   delle   necessarie
          abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
                o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei
          servizi   e   del   personale   trasferibili   a  scopo  di
          organicita',  completezza  ed efficienza ai sensi del n. 7)
          dell'art. 2.».
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma 112, lettera c) della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante:  «Misure  di
          razionalizzazione  della finanza pubblica» pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  28  dicembre  1996,  n.  303,  e'  il
          seguente:
              «112.  Per  le  esigenze  organizzative  e  finanziarie
          connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
          tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da
          inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
          secondo le seguenti procedure:
                a-b) (Omissis);
                c)   alla  determinazione  del  valore  dei  beni  da
          alienare   nonche'  da  ricevere  in  permuta  provvede  la
          societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle
          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
          degli  strumenti  urbanistici  rese  necessarie dalla nuova
          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
          della   difesa   a   seguito  di  parere  espresso  da  una
          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della
          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
          un  esperto  in possesso di comprovata professionalita' nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
          dello Stato;».
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'art.  1 del regio decreto n. 422 del 1933, per
          l'art.  6  della  legge  n. 330 del 1974, per l'art. 13 del
          regio decreto n. 1324 del 1938, per l'art. 4 della legge n.
          367 del 1966, per l'art. 6 del decreto n. 412 del 2001, per
          l'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  496 del 1998, per
          l'art.  41  del D.P.R. n. 266 del 1987 e per l'art. 3 della
          legge n. 242 del 1980, si vedano le note alle premesse.