IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate; Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 87; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada; b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile; c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 1, commi 918, 919 e 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario), cosi' recita: «918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione europea. 919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette agevolazioni. (Omissis). 1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.». - Il testo dell'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006 - pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario), cosi' recita: «108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.». - Il testo dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 38 (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva (R).». - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata).». - Il testo dell'art. 87, del Trattato 25 marzo 1957, trattato che istituisce la Comunita' europea (versione in vigore dal 1° febbraio 2003), versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325, cosi' recita: «Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.». - Il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante «Regolamento del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE.» e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83, ed e' entrato in vigore il 16 aprile 1999. Note all'art. 1: - Il libro V, titolo VI, capo I, del codice civile, reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici - Capo I - Delle imprese cooperative.». - Il libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi - Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi - Sezione II - Dei consorzi con attivita' esterna - Sezione II-bis - Art. 2615-ter. Societa' consortili.».