IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5  novembre  1962,  n.  1695, recante: "Documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di  finanza", e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il
modello  dei  documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali
compilarli,  i  periodi  di  tempo  e  gli  altri  casi  in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione
degli  stessi,  nonche'  quant'altro  occorra  per l'esecuzione della
predetta  legge  sono  stabiliti,  per  la  Guardia di finanza, da un
apposito regolamento;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n.    429,    e   successive   modificazioni,   recante:   "Documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa della Guardia di finanza";
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante:  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  recante:  "Attuazione  dell'articolo  3 della legge 6
marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni,  recante:  "Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia
di  finanza,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78";
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  recante:  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali";
  Considerata la necessita' di razionalizzare e snellire le procedure
di  redazione  dei  documenti  caratteristici del personale del Corpo
della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi
termini  e  delle  autorita'  competenti alla revisione dei documenti
caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non
dirigenti;   Acquisito   il  parere  dell'Autorita'  garante  per  la
protezione  dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154,
comma  4,  del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10
gennaio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza dell'11 febbraio
2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                   Emana il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n.
429, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque
ricorrano,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: "150
giorni" e: "40 giorni";
    b)  all'articolo  13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "40 giorni";
    c) all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma;
    d)  all'articolo  19  la lettera b) del terzo comma e' sostituita
dalla seguente:
      "b)  essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende
in  linea  diretta  di servizio e revisionato da quella sovraordinata
posta  nella  stessa  linea  di  servizio.  Autorita' competente alla
compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto
o  capo  del  servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la
sua attivita'.";
    e) all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque
ricorrano,  sono  sostituite,  rispettivamente  dalle  seguenti: "150
giorni" e: "40 giorni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2008
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14
maggio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 363
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 febbraio   1967,  n.  429,  concernente  regolamento  in
          materia  di  documenti  caratteristici degli ufficiali, dei
          sottufficiali  e  dei  militari  di truppa della Guardia di
          finanza,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1967, n. 153.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          5 novembre  1962,  n.  1695 (Documenti caratteristici degli
          ufficiali,  dei  sottufficiali  e  dei  militari  di truppa
          dell'Esercito,   della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della
          Guardia  di  finanza),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 1962, n. 329.
              "Art. 5. - Il modello dei documenti caratteristici, gli
          elementi  in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e
          gli  altri  casi  in  cui  vanno  compilati,  le  autorita'
          competenti  alla compilazione e alla revisione degli stessi
          nonche'   quant'altro   occorra  per  la  esecuzione  della
          presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti,
          dei  quali  uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e
          l'altro per la Guardia di finanza".
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
          febbraio 1967, n. 429, vedi nota al titolo.
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
              - Il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
          "Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78",  e'  pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  154,  comma  4 del
          decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, (Codice in
          materia  di  protezione dei dati personali), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174:
              "4.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          Ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dal presente codice".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente degli articoli 5, 13, 17, 19 e 20
          del  citato  decreto  n.  429 del 1967, come modificati dal
          presente regolamento e' il seguente:
              "Art.  5. - Il periodo minimo per la compilazione della
          scheda valutativa e' di 150 giorni.
              Per  periodi  inferiori a quello sopra detto e comunque
          non  inferiori  a  40  giorni,  e'  compilato  il  rapporto
          informativo.
              Per  periodi  inferiori  a  40  giorni non si compilano
          documenti  caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto
          comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si
          redige  una dichiarazione di mancata valutazione contenente
          le   indicazioni  del  periodo  di  tempo  e  dell'incarico
          assolto.
              I  documenti  caratteristici  debbono essere compilati,
          sempreche'  siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai
          commi primo  e  secondo,  al  sorgere di una delle seguenti
          circostanze:
                a) variazione  del  rapporto  di dipendenza, fine del
          servizio,  trasferimento  o  cambiamento  di  incarico o di
          destinazione  del  giudicando;  trasferimento  o  cambio di
          incarico o cessazione dal servizio del compilatore;
                b) inclusione   nelle   aliquote   di  ruolo  per  la
          formazione dei quadri di avanzamento;
                c) al   termine  di  un  corso  di  istruzione  o  di
          eventuali periodi di esperimento;
                d) sospensione    precauzionale    dall'impiego   del
          giudicando;
                e) compimento  del  periodo massimo di dodici mesi di
          servizio non documentato;
                f) partecipazione   a   concorsi,  ove  espressamente
          richiesto dai relativi bandi.
              Per  l'ufficiale  che  eserciti  comando valido ai fini
          dell'avanzamento,  il  trasferimento  o  la  cessazione dal
          servizio  del  primo  revisore  danno luogo alla formazione
          della  documentazione  caratteristica  quando  quest'ultima
          autorita'  abbia  avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale
          per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato.
              Ogni  documento  caratteristico  deve contenere precisa
          indicazione  del  periodo  di  tempo  cui  e'  riferito  il
          giudizio.".
              "Art.  13.  -  Le  disposizioni  contenute nel presente
          regolamento  si  applicano  anche in tempo di guerra, salvo
          quanto appresso stabilito:
                il  rapporto  informativo  e'  compilato  anche per i
          servizi di durata inferiore a 40 giorni;
                la  conservazione  dei  documenti  caratteristici  e'
          disciplinata   da   disposizioni  particolari  emanate  dal
          Comando Generale.".
              "Art.  17.  - I documenti caratteristici sono compilati
          dalla autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il
          servizio  e  sono  sottoposti alla revisione di non piu' di
          due  autorita'  gerarchiche superiori nella stessa linea di
          servizio.   L'autorita'  competente  alla  compilazione  e'
          l'ufficiale,  il  funzionario  civile  o  il  sottufficiale
          comandante  del reparto o capo del servizio nell'ambito del
          quale il giudicando esplica la sua attivita'.
              Non  si  fa luogo a revisione o a seconda revisione nei
          casi  in  cui  il  compilatore o il primo revisore siano il
          comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il
          grado di colonnello o generale, ovvero autorita' civili che
          rivestano  qualifica di direttore di divisione o qualifiche
          superiori.".
              "Art. 19. - Per i militari di truppa sono compilati:
                specchio valutativo, modello H;
                rapporto informativo, modello I.
              I  modelli  dello  specchio  valutativo  e del rapporto
          informativo  di  cui  al  comma precedente  sono conformi a
          quelli annessi al presente regolamento.
              Lo specchio valutativo deve:
                a) registrare  i  servizi prestati ed il giudizio dei
          superiori su tali servizi e sulle qualita' del militare. Il
          giudizio  si  conclude  con  una  delle qualifiche previste
          dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;
                b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare
          dipende  in  linea  diretta  di  servizio  e revisionato da
          quella  sovraordinata posta nella stessa linea di servizio.
          Autorita'  competente alla compilazione e' l'ufficiale o il
          sottufficiale  comandante  del  reparto o capo del servizio
          nell'ambito   del   quale  il  giudicando  esplica  la  sua
          attivita'.
              Non    sono    soggetti   a   revisione   i   documenti
          caratteristici  compilati  sul conto dei militari di truppa
          dagli ufficiali superiori.
              Il  rapporto  informativo  e'  formato  per impieghi di
          servizio  a carattere speciale od occasionale ed al termine
          di  corsi  di istruzione con le stesse modalita' prescritte
          alla precedente lettera b).
              I  documenti caratteristici dei militari di truppa sono
          redatti  in  duplice  copia  e  custoditi in conformita' di
          quanto    prescritto    dall'art.   16   per   quelli   dei
          sottufficiali.
              La  qualifica finale espressa nello specchio valutativo
          ed  il  giudizio  finale  espresso nel rapporto informativo
          sono comunicati all'interessato che deve firmare, per presa
          conoscenza, il documento che lo riguarda.".
              "Art. 20. - Il periodo minimo per la compilazione dello
          specchio valutativo e' di 150 giorni.
              Per  i periodi inferiori a quello sopradetto e comunque
          non   inferiori  a  giorni  40  e'  compilato  il  rapporto
          informativo.
              In tempo di guerra il rapporto informativo e' compilato
          anche per i periodi di tempo inferiori a 40 giorni.
              I  documenti  caratteristici  per  i militari di truppa
          debbono  essere  compilati,  sempre  che  siano trascorsi i
          periodi  di  tempo  stabiliti  ai commi primo e secondo, al
          sorgere di una delle seguenti circostanze:
                a) cambio di compilatore o cambio di destinazione;
                b) avanzamento;
                c) nomina a sottufficiale;
                d) fine servizio;
                e) termine  della  ferma  o della rafferma per coloro
          che   chiedono  la  rafferma  o  l'ammissione  in  servizio
          continuativo;
                f) sospensione   precauzionale   dal   servizio   del
          giudicando;
                g) compimento  del  periodo massimo di dodici mesi di
          servizio non documentato;
                h) collocamento in congedo.
              Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui
          agli articoli 8 e 18 del presente regolamento".