IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina
dell'impiego dei prodotti energetici in usi agevolati;
  Visto  il  punto  15  della  tabella A allegata al predetto decreto
legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'applicazione di un'aliquota
ridotta  di  accisa per i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli
impianti centralizzati per usi industriali;
  Visto  l'articolo 26,  comma 3, del predetto decreto legislativo n.
504  del  1995,  nel  quale  sono individuati taluni impieghi del gas
naturale da considerare industriali;
  Vista   la  nota  (2)  alla  citata  tabella  A  che  estende  tale
individuazione  ai  medesimi  usi  dei  gas  di  petrolio  liquefatti
utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;
  Visto  l'articolo 67  del  predetto  decreto legislativo n. 504 del
1995  che  prevede  che  con  decreto  del Ministro delle finanze, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di attuazione del
testo  unico  delle  accise,  anche  con riferimento alla concessione
delle agevolazioni;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.
300,  con  il  quale  e' stato istituito il Ministero dell'economia e
delle  finanze  attribuendogli  le funzioni dei Ministeri del tesoro,
bilancio e programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  26 gennaio 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 26 del 29 giugno 1972, che
stabilisce  norme  per l'applicazione del beneficio fiscale previsto,
in   materia   di  imposta  di  fabbricazione  sui  gas  di  petrolio
liquefatti, dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;
  Vista  la  nota  n. 3-7942/UCL, del 1° luglio 2008, con la quale e'
stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  I  gas  di  petrolio  liquefatti  denaturati,  utilizzati negli
impianti centralizzati per usi industriali, sono sottoposti ad accisa
con  l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in avanti
denominato «testo unico delle accise», secondo le modalita' stabilite
dalle disposizioni del presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29
          novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:
              «Art.  24  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  17  e  le  altre  norme
          comunitarie   relative  al  regime  delle  agevolazioni,  i
          prodotti  energetici  destinati  agli  usi  elencati  nella
          tabella A  allegata al presente testo unico sono ammessi ad
          esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
              2.   Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere  effettuata  con  la procedura di accredito prevista
          dall'art. 14.».
              - Si  riporta  il  testo  del  punto 15 della tabella A
          allegata  al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504:  «Tabella  A  -  Punto  15. Gas di petrolio liquefatti
          utilizzati,    negli   impianti   centralizzati   per   usi
          industriali  e  dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti
          al servizio pubblico: 10% aliquota normale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              «Art.   26   (Disposizioni   particolari   per  il  gas
          naturale). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Sono considerati compresi negli usi industriali gli
          impieghi  del  gas naturale, destinato alla combustione, in
          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
          e  nelle  attivita'  artigianali  ed  agricole, nonche' gli
          impieghi   nel   settore  alberghiero,  nel  settore  della
          distribuzione  commerciale, negli esercizi di ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche   e  gestiti  senza  fini  di  lucro,  nel
          teleriscaldamento  alimentato  da impianti di cogenerazione
          che  abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate nella
          lettera b)  del  comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio
          1991,  n.  10,  anche  se  riforniscono  utenze  civili. Si
          considerano,  altresi',  compresi  negli  usi  industriali,
          anche  quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro, gli
          impieghi  del  gas  naturale,  destinato  alla combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza  dei disabili, degli orfani, degli anziani e
          degli indigenti.».
              - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              «Art.   67   (Norme   di   esecuzione   e  disposizioni
          transitorie).  - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   stabilite  le  norme
          regolamentari  per l'applicazione del presente testo unico,
          con     particolare    riferimento    all'accertamento    e
          contabilizzazione    dell'imposta,    all'istituzione   dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore  professionale,  di  rappresentante  fiscale o di
          obbligato  d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
          di  agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni, al
          riconoscimento  di  non  assoggettabilita'  al regime delle
          accise,  all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria e
          fiscale,   alla   circolazione   e  deposito  dei  prodotti
          sottoposti  ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
          dei  contrassegni  di  Stato,  all'istituzione degli uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere  generale  stabiliti  dalle  norme regolamentari,
          l'amministrazione  finanziaria  impartisce  le disposizioni
          specifiche  per  i  singoli casi. Fino a quando non saranno
          emanate  le  predette norme regolamentari restano in vigore
          quelle  vigenti,  in quanto applicabili. I cali ammissibili
          all'abbuono   dell'imposta,   fino  a  quando  non  saranno
          determinati  con  il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
          si  determinano  in  base  alle percentuali stabilite dalle
          norme vigenti.».
              - Si  riporta  l'art.  17,  commi 3  e  4,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».