VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo  1907,  n.  116  e  6
della legge 14 luglio stesso anno, n. 538; 
 
  Veduta  la   relazione   della   Commissione   centrale   istituita
dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro
proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato  per  l'anno
1907,  concesse  ai  Comuni  indicati   nell'elenco   medesimo,   per
l'integrazione  provvisoria  delle  deficienze  di  bilancio  causate
dall'applicazione delle disposizioni sui  tributi  locali,  contenute
nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15  luglio  1906,  nn.
255 e 383. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Lacava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.