VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538; Veduta la relazione della Commissione centrale istituita dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato per l'anno 1907, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1908. VITTORIO EMANUELE. Lacava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.