VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visti i Nostri decreti dell'8 agosto 1902, n. 387, 21 gennaio 1904 e 30 luglio 1905, che disciplinano la esportazione delle viti, delle vinacce e delle uve dalle isole di Sicilia, Sardegna ed Elba; Ritenuta la convenienza di facilitare, con opportune cautele, gli acquisti di viti americane selezionate da parte dei viticultori delle localita' fillosserate o sospette di infezione fillosserica del Regno nelle quali sia cessata ogni azione governativa nei riguardi delle operazioni occorrenti per l'applicazione del sistema distruttivo, a norma dell'art. 6 della legge 1888, fatta eccezione della regione meridionale adriatica che, a mezzo di Consorzi antifillosserici ivi costituiti, provvede e intende provvedere con mezzi propri ai vivai di viti americane piu' adatte; Visto l'avviso espresso il 14 dicembre 1906 dalla Commissione consultiva per la fillossera; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo con quello delle finanze: Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Dalle isole di Sicilia, dell'Elba e della Sardegna, e' consentita, sotto le condizioni espresse negli articoli seguenti, la esportazione delle talee e barbatelle di viti americane anche provenienti dai vivai privati diretti ai Comuni fillosserati o sospetti di infezione fillosserica compresi nelle zone abbandonate e nei quali e' stata consentita dal Ministero la introduzione di viti provenienti da altre localita' anche infette o sospette. Le dette viti non potranno importarsi in alcuno dei Comuni della regione meridionale adriatica (provincie di Lecce, Bari, Foggia, Campobasso, Teramo, Chieti, Aquila).