VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti dell'8 agosto 1902, n. 387, 21 gennaio  1904
e 30 luglio 1905, che disciplinano la esportazione delle viti,  delle
vinacce e delle uve dalle isole di Sicilia, Sardegna ed Elba; 
 
  Ritenuta la convenienza di facilitare, con opportune  cautele,  gli
acquisti di viti americane selezionate da parte dei viticultori delle
localita' fillosserate o sospette di infezione fillosserica del Regno
nelle quali sia cessata ogni azione governativa  nei  riguardi  delle
operazioni occorrenti per l'applicazione del sistema  distruttivo,  a
norma dell'art. 6 della legge 1888,  fatta  eccezione  della  regione
meridionale adriatica che, a mezzo di Consorzi  antifillosserici  ivi
costituiti, provvede e intende provvedere con mezzi propri  ai  vivai
di viti americane piu' adatte; 
 
  Visto l'avviso espresso  il  14  dicembre  1906  dalla  Commissione
consultiva per la fillossera; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  di  agricoltura,  industria  e
commercio di accordo con quello delle finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dalle isole di Sicilia, dell'Elba e della Sardegna, e'  consentita,
sotto le condizioni espresse negli articoli seguenti, la esportazione
delle talee e barbatelle di  viti  americane  anche  provenienti  dai
vivai privati diretti ai Comuni fillosserati o sospetti di  infezione
fillosserica compresi nelle zone abbandonate e  nei  quali  e'  stata
consentita dal Ministero la introduzione di viti provenienti da altre
localita' anche infette o sospette. 
 
  Le dette viti non potranno importarsi in alcuno  dei  Comuni  della
regione meridionale adriatica  (provincie  di  Lecce,  Bari,  Foggia,
Campobasso, Teramo, Chieti, Aquila).