IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo  1,  recante  la  delega  al  Governo  per l'emanazione di
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato
B;
  Vista   la  direttiva  2006/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  relativa  alla disciplina sulla
utilizzazione  degli  aerei  di cui all'allegato 16 della Convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3,
seconda edizione (1988);
  Visto  il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo
1942,  n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005,
n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
  Vista  la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale,
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con  decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge
17 aprile 1956, n. 561;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Vista  la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di
inquinamento acustico;
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997,
n.  496,  recante  norme  per la riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
  Visto  il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione
della  direttiva 2002/30/CE, relativa all'introduzione di restrizioni
operative  ai  fini  del  contenimento  del  rumore  negli  aeroporti
comunitari;
  Visto  il  Contratto  di  programma  stipulato  tra il Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
della  difesa,  e  l'ENAC  del  14  febbraio  2008,  e in particolare
l'articolo 9, numero 2, lettera i), e l'articolo 18;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri,
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli
aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2.
  2.  Ai  fini  del presente decreto, per velivolo subsonico civile a
reazione  si  intende: il velivolo la cui massa massima al decollo e'
uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione
massima   certificata   corrisponde   a   piu'  di  diciannove  posti
passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, e dell'allegato B,
          della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  6  marzo 2008, n. 56, supplemento
          ordinario:
             «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
          singole  direttive,  i decreti legislativi recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          negli  elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive
          elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia  gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
          data  di entrata in vigore della presente legge, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro  e  non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Per  le direttive elencate
          negli  Allegati  A  e  B  che  non  prevedono un termine di
          recepimento,  il  Governo e' delegato ad adottare i decreti
          legislativi  di  attuazione entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             2.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
             3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli  relativi  all'attuazione  delle  direttive elencate
          nell'Allegato  A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia
          espresso  il  parere  dei  competenti  organi parlamentari.
          Decorsi  quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione, i
          decreti  sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al  presente  comma,  ovvero i diversi termini previsti dai
          commi  4  e  8,  scadano nei trenta giorni che precedono la
          scadenza   dei   termini   previsti   ai  commi  1  o  5  o
          successivamente.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati  della  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
             5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
          1,  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi fissati
          dalla  presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare, con la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
          l1-bis  della  legge  4  febbraio  2005,  n. 11, introdotto
          dall'art. 6 della presente legge.
             6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui
          agli  Allegati  A  e  B,  adottati, ai sensi dell'art. 117,
          quinto   comma,   della   Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,   si  applicano  alle  condizioni  e  secondo  le
          procedure  di  cui  all'art.  11,  comma  8,  della legge 4
          febbraio 2005, n. 11.
             7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui
          una  o  piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non risultino
          esercitate  alla  scadenza  del previsto termine, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita'  di  individuazione delle stesse, da definire con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
             8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
                                                          «Allegato B
             2006/22/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15  marzo  2006,  sulle norme minime per l'applicazione dei
          regolamenti  n.  3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
          relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei
          trasporti  su  strada  e che abroga la direttiva 88/599/CEE
          del Consiglio.
             2006/43/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio.
             2006/46/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14  giugno  2006,  che  modifica le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione.
             2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
          di   pile   e   accumulatori  e  che  abroga  la  direttiva
          91/157/CEE.
             2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          settembre  2006,  che  modifica  la direttiva 77/91/CEE del
          Consiglio  relativamente  alla  costituzione delle societa'
          per  azioni  nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
          del loro capitale sociale.
             2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
             2006/86/CE  della  Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani.
             2006/87/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della   navigazione  interna  e  che  abroga  la  direttiva
          82/714/CEE del Consiglio.
             2006/88/CE  del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
             2006/93/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei    di   cui   all'allegato   16   della   convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
             2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28  novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
             2006/117/EURATOM  del  Consiglio,  del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
             2006/118/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12  dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento.
             2006/121/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18  dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze  pericolose  per  adattarla al regolamento (CE) n.
          1907/2006  concernente  la  registrazione,  la valutazione,
          l'autorizzazione  e  la restrizione delle sostanze chimiche
          (REACH)  e  istituisce  un'Agenzia  europea per le sostanze
          chimiche.
             2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante
          modalita'  di  esecuzione  della  direttiva  85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni   organismi   d'investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  per  quanto  riguarda il chiarimento di
          talune definizioni.».
             -  La  direttiva 2006/93/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          27 dicembre 2006, n. L 374.
             -  Il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n. 327 recante:
          «Codice  della  navigazione»  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, «Edizione Speciale».
             -  Il  decreto  legislativo  9 maggio 2005, n. 96, reca:
          «Revisione   della   parte  aeronautica  del  Codice  della
          navigazione,  a  norma  dell'art.  2 della legge 9 novembre
          2004, n. 265».
             -  Il  decreto  legislativo 15 marzo 2006, n. 151, reca:
          «Disposizioni   correttive   ed   integrative   al  decreto
          legislativo  9  maggio  2005,  n.  96, recante la revisione
          della parte aeronautica del codice della navigazione».
             -  Il  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, reca:
          «Approvazione    della   Convenzione   Internazionale   per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944».
             -  La  legge  17 aprile 1956, n. 561, reca: «Ratifica ai
          sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo luogotenenziale
          16  marzo  1946,  n. 98, di decreti legislativi emanati dal
          Governo durante il periodo della Costituente».
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  novembre 1981, n. 329, supplemento
          ordinario.
             -  La legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  ottobre  1995, n. 254, supplemento
          ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo  25  luglio 1997, n. 250, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre  1997,  n.  496,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1987, n. 287.
             -  Il  decreto  legislativo  17  gennaio 2005, n. 13, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2005, n.
          39.
             -  La  direttiva 2002/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 marzo 2002, n. L 85.