Con  provvedimento  n.  01591 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Meie assistenza S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile
2000   dall'assemblea   straordinaria  degli  azionisti  relative  ai
seguenti  articoli:  art.  16  (Riformulazione  dell'articolo e nuova
disciplina  in  materia di: a) tenuta e convocazione del Consiglio di
amministrazione:   "Il  Consiglio  si  riunisce  nel  luogo  indicato
nell'avviso  di  convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le
volte  che cio' sia ritenuto necessario dal Presidente o da chi ne fa
le  veci,  o  ne  sia  fatta  richiesta scritta dalla maggioranza dei
Consiglieri  in  carica  o  dal  Collegio sindacale" - in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione si
raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da
lui  fissato.  Il Consiglio deve essere convocato quando ne sia fatta
domanda   da  un  terzo  dei  membri  in  carica";  b)  modalita'  di
convocazione:  "La  convocazione  e'  effettuata  con un preavviso di
almeno   cinque  giorni,  salvo  i  casi  di  urgenza  nei  quali  la
convocazione  puo'  essere  fatta  con  un preavviso di almeno 24 ore
anche  a  mezzo  telegramma,  telex  o  telefax"  -  in  luogo  della
precedente  previsione statutaria: "La convocazione deve essere fatta
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di
urgenza il termine puo' essere ridotto a due giorni e la convocazione
deve  essere  fatta telegraficamente". Nuova disciplina: possibilita'
di   tenere   le   adunanze  del  Consiglio  di  amministrazione  per
videoconferenza  - condizioni ed effetti. Soppressione degli ex comma
finali   in  tema  di  presidenza  delle  riunioni  consiliari  e  di
verbalizzazione  delle sedute); art. 19 (Nuova disciplina: obbligo di
informativa   al  Collegio  sindacale,  da  parte  del  Consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo  economico,  finanziario  e  patrimoniale,  effettuate  dalla
societa'  o  dalle  societa' controllate, con particolare riferimento
alle  operazioni  in  potenziale  conflitto di interessi - modalita'.
Riformulazione   dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia  di
estensione  delle facolta' attribuite al Consiglio di amministrazione
per  l'esecuzione  delle  proprie  deliberazioni  e  per  la gestione
sociale: "... il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge puo':
-  istituire  un  Comitato  esecutivo,  determinandone i poteri ed il
numero  dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando
i  limiti della delega, ad un Amministratore delegato; - nominare uno
o  piu'  Direttori  generali,  determinandone  le  attribuzioni  e le
facolta';  -  nominare  mandatari  - anche in seno al Consiglio - per
operazioni determinate e per una durata limitata di tempo" - in luogo
della    precedente   previsione   statutaria:   "Il   Consiglio   di
Amministrazione,  per  l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per
la  gestione degli affari sociali, nomina dirigenti e anche Direttori
generali,  ai  sensi  dell'articolo 2396 del Codice civile, a seconda
delle  esigenze,  determinandone le qualifiche e i poteri di firma");
art.   20  (Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina:  "Il
Collegio  Sindacale  e'  formato  da  tre  Sindaci effettivi e da due
supplenti. Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili, Il
Presidente  del  Collegio  sindacale e' nominato dall'Assemblea" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "La nomina del Collegio
sindacale  spetta  all'Assemblea  ordinaria, che ne determina anche i
compensi.  Il  Collegio e' composto da tre Sindaci effettivi e da due
Sindaci  supplenti,  le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli
stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono
rieleggibili".  Nuova  disciplina  in  materia  di:  a) situazioni di
ineleggibilita'  e di decadenza per i membri del Collegio sindacale e
limiti  al  cumulo degli incarichi; b) rimborso delle spese sostenute
dai membri del Collegio sindacale in ragione del loro ufficio).