L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dalla assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei, mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visto il provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, relative allo svolgimento della prova di idoneita'; Dispone: Art. 1. Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della prova di idoneita' 1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1202/99, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 792/1984, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da: a) un dirigente dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVA'P, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente; c) un mediatore di assicurazione e un mediatore di riassicurazione, iscritti nell'albo di cui alla legge n. 792/1984; d) un docente universitario in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova. 4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono i temi della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina".