L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista  la  legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l'istituzione e il
funzionamento  dell'albo  nazionale  degli  agenti  di assicurazione,
modificata dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 13, e 28 novembre 1984, n.
792;
  Vista   la  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione  delle norme concementi l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge 7 febbraio 1979, n. 48, al Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   nonche'   la   soppressione  della
commissione  nazionale  e  delle  commissioni provinciali di cui agli
articoli 13 e 14 della legge medesima;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono
state  disciplinate le modalita' per l'iscrizione nell'albo nazionale
degli  agenti  di  assicurazione  e per lo svolgimento della relativa
prova di idoneita' di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
provvedimento  ISVAP  n.  1201  del  28 giugno  1999,  relative  allo
svolgimento della prova di idoneita';

                              Dispone:
                               Art. 1.
Composizione,  nomina e compensi della commissione esaminatrice della
                         prova di idoneita'

  1.  L'art.  3  del  provvedimento  ISVAP  n.  1201/99, citato nelle
premesse, e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  commissione  esaminatrice,  prevista dall'art. 4, comma 3,
della legge n. 48/1979, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da:
    a) un    dirigente   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni
di presidente;
    b) un   funzionario   dell'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni
di vice presidente;
    c) due  agenti  di  assicurazione  iscritti  nella  prima sezione
dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
    d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione a
della loro associazione di categoria.
  2.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti
dell'ISVAP.
  3.  I  componenti  della  commissione non devono trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne'
devono  aver  tenuto  corsi  di formazione ai quali hanno partecipato
candidati ammessi alla prova.
  4.  La  commissione  si  riunisce  su convocazione del presidente e
decide  a maggioranza,  con  la  presenza di tutti i componenti nelle
riunioni  preliminari  di fissazione dei criteri di svolgimento della
prova  ed  in  quelle  nelle  quali si stabiliscono il contenuto e le
modalita'  della  prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle
relative  alle  prove  orali,  in  caso di assenza giustificata di un
componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di
quattro componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
  5.  I compensi ai componenti della commissione sono determinati con
il provvedimento di nomina".