(parte 1)
                                  Alle Imprese interessate
                                  Alle Banche concessionarie
                                  Agli Istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla CONFINDUSTRIA
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla CONFCOMMERCIO
                                  Alla CONFESERCENTI
                                  All'ANCE
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane

Con  decreto  del  3  luglio  2000  il  Ministro  dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  ha  redatto  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre  1992,  n.  488.  Tale  decreto,  di  seguito denominato
"direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e
18  dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio
1999 e 2 marzo 2000.
In  ottemperanza  a  quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96  e  sulla  base  delle predette
direttive,    il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato
ed  integrato  dai  DD.MM.  n.  319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9
marzo  2000,  nel  seguito  denominato  "regolamento",  ha fissato le
modalita',   le   procedure   ed  i  termini  per  la  concessione  e
l'erogazione delle predette agevolazioni.
Al  fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si
tratta,  nel  rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita'
fissati  dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti
indicazioni  nonche',  in  allegato, il facsimile del nuovo modulo di
domanda,  l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni  necessarie  per  la  concessione  e l'erogazione delle
agevolazioni.
Le  disposizioni  di  cui alla presente circolare hanno efficacia con
riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1.1  Il  sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a
bando,  in  favore  delle  imprese che svolgono attivita' estrattive,
manifatturiere,   di   servizi,   di  costruzioni,  di  produzione  e
distribuzione  di  energia  elettrica,  di vapore e acqua calda. Esso
prevede,   sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  la
concessione  di  un  contributo  in  c/impianti  alle  imprese che ne
abbiano  fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  a  fronte  di  programmi  concernenti investimenti
produttivi.
1.2  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  bando  sono
ripartite   con  riferimento  alle  aree  regionali  interessate.  La
concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla base della posizione
assunta  dai  programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo
l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino  all'esaurimento dei fondi
disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per  l'istruttoria  dei programmi, il Ministero si avvale di banche o
di  societa'  di  servizi  controllate  da banche, cosiddette "banche
concessionarie",  con  le  quali  stipula  apposita  convenzione.  La
posizione  del  programma  nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
-  valore  del  capitale  proprio  investito  nel  programma rispetto
all'investimento complessivo
- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo
-  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile  rispetto a quella
richiesta
-  punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla  base di
specifiche priorita' regionali
-  punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla  base di
specifiche prestazioni ambientali.
1.3  Le  graduatorie  vengono  formate  entro  il  trentesimo  giorno
successivo   al  termine  finale  di  trasmissione  delle  risultanze
istruttorie  da  parte  delle  banche  concessionarie  al  Ministero.
Contestualmente  il  Ministero  stesso  provvede  alla  emissione dei
decreti  di  concessione  provvisoria  in favore dei programmi il cui
fabbisogno  puo'  essere  soddisfatto  con le risorse disponibili per
ciascuna graduatoria.
1.4  Le  agevolazioni  concesse  vengono  rese disponibili, a seconda
della  durata  del programma e della richiesta dell'impresa, in due o
tre  quote  annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima  delle  quali  al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana delle graduatorie. Il
Ministero  accredita  le  quote  relative a ciascun programma, presso
conti  correnti  appositamente  aperti dalle banche concessionarie, a
seguito   delle   richieste  avanzate  da  queste  ultime  dopo  aver
verificato  la  sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per  l'erogazione  alle  imprese  beneficiarie  ovvero,  per  i  beni
acquisiti  in  locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le
principali  condizioni  per  l'erogazione sono che il programma abbia
raggiunto  uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da
erogare  e,  ad  eccezione  dell'ultima  quota,  che  l'impresa abbia
versato  e/o  accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla
presente  normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di
cui  al succesivo punto 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata
a   titolo   di   anticipazione,   previa  presentazione  di  polizza
assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o
la  terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1.5  A  conclusione  del  programma  di  investimenti, l'impresa e/o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione  finale  di  spesa;  sulla  base della stessa la banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla  realizzazione  del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o,   secondo   il   caso,   dell'istituto  collaboratore,  di  quanto
eventualmente ancora dovuto.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1  I  soggetti  che  possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese   che   svolgono  attivita'  estrattive,  manifatturiere,  di
costruzioni,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica, di
vapore  e  acqua  calda  e di servizi, queste ultime costituite sotto
forma  di  societa'  regolari,  che intendono promuovere programmi di
investimento  nell'ambito  di proprie unita' produttive ubicate nelle
"aree depresse". Per unita' produttiva si intende la struttura, anche
articolata   su  piu'  immobili  fisicamente  separati  ma  prossimi,
finalizzata   allo   svolgimento   dell'attivita'   ammissibile  alle
agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale  e  funzionale.  Nel  caso  in cui l'impresa produca nello
stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate,
ai  fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due
distinte  unita'  produttive. Le "aree depresse" sono quelle definite
dall'art.  27,  comma  16  della  legge  22  dicembre  1999, n. 488 e
riguardano  quelle  individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee  come  ammissibili  agli  interventi  dei  fondi strutturali,
obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio  del  21 giugno 1999, al sostegno
transitorio  a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori
gia'  obiettivo  5b)  e  quelle  rientranti  nella fattispecie di cui
all'art.  87.3.c  del  Trattato  di  Roma, nonche', ferme restando le
limitazioni  previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1).
Alla  data  di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte
al  registro  delle  imprese  e  devono  trovarsi  nel pieno e libero
esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo sottoposte a procedure
concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Le domande presentate
dalle  imprese  individuali  non  ancora  operanti alla predetta data
possono  essere  istruite  e  proposte  per  le agevolazioni anche in
assenza  dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le stesse
imprese  siano  gia'  titolari  di  partita  IVA.  Per  questi ultimi
soggetti   detta   iscrizione   deve   comunque  avvenire  ed  essere
tempestivamente  comprovata  dall'impresa  alla  banca concessionaria
attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione
della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono
le   agevolazioni,  in  considerazione  della  particolare  procedura
concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso
con  mezzi  propri  dell'impresa  alla  realizzazione  del programma,
devono  trovarsi  in regime di contabilita' ordinaria. Le imprese che
nel  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si   trovano  in  contabilita'  semplificata,  devono,  ai  fini  del
mantenimento  delle  eventuali  agevolazioni  concesse, optare per il
regime  di  contabilita'  ordinaria con effetto dal periodo d'imposta
successivo al suddetto.
Per  beneficiare  delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti
devono  sostenere  un  programma  di  investimenti  con un apporto di
capitale  proprio  in  misura  non  inferiore  al 25%; tale misura e'
determinata  come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme
di  cui  al  successivo  punto  6.2)  e gli investimenti ammissibili,
entrambi  in valore nominale. Il detto programma deve essere organico
e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido,
come  desumibile  dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito
di  un'unita'  produttiva  per  lo svolgimento di una delle attivita'
ammesse  dalla  presente  normativa.  Entro  la  data di chiusura dei
termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni il soggetto
richiedente  deve  comprovare  di  avere  la piena disponibilita' del
suolo  e,  ove  esistenti,  degli immobili dell'unita' produttiva ove
viene  realizzato  il  programma,  rilevabile  da  idonei  titoli  di
proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria,
o  comodato,  anche  nella  forma  di  contratto  preliminare  di cui
all'articolo  1351  del  codice  civile.  Per le imprese operanti nel
settore  delle  costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati
nell'ambito  dei  cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilita' e'
riferita  alla  sola  stabile  sede operativa di cui l'impresa stessa
deve  essere  titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti o i
contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare
gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del
D.P.R.   n.  131/1986  -  T.U.  sull'imposta  di  registro,  potendo,
tuttavia,  la registrazione intervenire successivamente solo nei casi
in  cui  la  stessa  viene  effettuata  per il tramite di un pubblico
ufficiale.  In  tale  ultimo  caso,  la registrazione e, ove previsto
dalla  legge,  la  trascrizione,  devono  essere  comunque comprovate
dall'impresa  entro  e  non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura
dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di  agevolazioni. La
registrazione  e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta
la   nullita'   della   domanda.   Qualora  la  piena  disponibilita'
dell'immobile  sia  legata  ad  una  concessione  demaniale,  occorre
distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta
per  la  prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui
l'impresa  richieda  il  rinnovo  di  una concessione gia' ottenuta e
rinnovata   periodicamente  in  passato.  Nel  primo  caso  la  piena
disponibilita'   dell'immobile   si   determina  con  la  concessione
demaniale.  Nel  secondo  caso,  in relazione ai tempi a volte lunghi
intercorrenti  tra  la  richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si
ritiene  che  ai  fini  della  piena disponibilita' dell'immobile sia
sufficiente   che   entro   la   data  di  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato
la  richiesta  di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le
opere  da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino
nelle  previsioni  della  precedente concessione della quale e' stato
richiesto  il  rinnovo.  Nel caso in cui il programma di investimenti
ricada   all'interno   di  agglomerati  industriali  ovvero  di  aree
attrezzate,  individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali,
di  cui  all'art.  36,  comma  4  della  legge n. 317/91 e successive
modifiche  e  integrazioni,  o  da  Piani per Insediamenti Produttivi
predisposti  da  amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si
intende  comprovata  attraverso un atto formale di assegnazione di un
lotto  specificatamente  individuato  nel  quale  siano specificati i
tempi  massimi  entro  i quali dovra' essere definita la procedura di
esproprio  dell'area  o, comunque, potra' essere consentito l'avvio a
realizzazione  del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali
tempi   massimi,   ai   fini   dell'accoglimento   della  domanda  di
agevolazione,  dovranno  risultare  compatibili  con  quelli previsti
dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla  data  di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni,  il  suolo  e gli immobili interessati dal programma di
investimenti   devono   essere   gia'   rispondenti,   in   relazione
all'attivita'  da  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi,
urbanistici  e  di  destinazione  d'uso,  come  risultante  da idonea
documentazione o da perizia giurata.
2.2  Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande  dimensione  secondo  i  criteri  stabiliti  dai  decreti  del
Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato del 18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la
definizione  di  piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della
concessione  di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di
quelli  di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in
materia. Alla luce di tali decreti:
A)  per  le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e
manifatturiere,  delle costruzioni e della produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e
2)  ha  un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
B) per le imprese fornitrici di servizi:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e
2)  ha  un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e
2)  ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).
I  requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi,
nel  senso  che  tutti  e tre devono sussistere (si veda l'Appendice,
Esempio n. 1).
Ai fini di cui sopra:
a)  il  numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di   bilancio   vengono  rilevati  come  somma  dei  valori  riferiti
all'impresa  considerata  ed  alle  altre  eventuali di cui la stessa
detenga,  anche  indirettamente,  il  25%  o  piu' del capitale o dei
diritti di voto;
b)  il  capitale  e  i  diritti  di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una
o  piu'  altre  imprese  il cui capitale o i cui diritti di voto sono
posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui
al successivo punto 5.3;
d)  il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo  e  del  totale  di  bilancio  e'  l'esercizio sociale relativo
all'ultimo  bilancio  approvato  o,  per  le  imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio  sociale  relativo  all'ultima  dichiarazione dei redditi
presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e)  qualora  la  domanda,  giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza  delle  disponibilita'  finanziarie  del  bando,  venga
riformulata  e  ripresentata  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8  del
regolamento,  si  fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data
di  presentazione  del  Modulo  della  domanda originaria (si veda il
successivo punto 5.6);
f)  per  le  imprese  che,  alla  data  di  presentazione del Modulo,
risultino  costituite  da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato  il  primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei
redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g)  il  numero  di  dipendenti  occupati  corrisponde  al  numero  di
unita'-lavorative-anno  (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento
di  cui  alla  precedente  lettera  d),  mentre  i lavoratori a tempo
parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di ULA; per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale  in  G.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in C.I.G.S.; i
dipendenti  occupati  part-time sono conteggiati come frazione di ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento;
h)  per  fatturato,  corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile, si intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti  dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti   concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  e  delle  altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
i)  per  le  imprese  che alla data di cui alla precedente lettera c)
sono  in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione  del  bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del  fatturato  sono  desunti  dall'ultima  dichiarazione dei redditi
presentata;  il  primo,  in  particolare,  e'  desunto sulla base del
"prospetto  delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri
di  cui  al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti
del codice civile;
l)  il  tasso  fisso  di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci
chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere
A)  e  B)  sono  espressi  in ECU ed il relativo tasso di conversione
lira/ECU pari a £. 1.947,3;
m)  e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di  voto  non  siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o
congiuntamente  (semplice  somma  delle quote di partecipazione o dei
diritti  di  voto)  da  piu'  imprese di dimensioni superiori; per la
determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i
medesimi  criteri  utilizzati  per l'impresa considerata; non vanno a
tal  fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa'
di  capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione
che  questi  non  esercitino  alcun controllo individuale o congiunto
sull'impresa   considerata;  quest'ultima  e'  comunque  indipendente
qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile
determinare  da  chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente   presumere   la   sussistenza   delle  condizioni  di
indipendenza;
n)  per  societa'  di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui  attivita'  e  struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o
indirettamente,  in misura superiore al 50%; si intende a capitale di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico
dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono;  per  investitori
istituzionali  si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge  o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i  fondi  di  investimento,  le  compagnie  di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, ecc.);
o)  qualora  le  quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni,  l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a  prescindere  dalle  eventuali  quote  detenute  da  medie imprese;
qualora  la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3  I  programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e
manifatturiere  possono  riguardare  solo  uno  o  piu'  dei  settori
produttivi  di  cui  alle  sezioni C - "Estrazione di minerali" e D -
"Attivita'  manifatturiere"  della  Classificazione  delle  attivita'
economiche  ISTAT  '91,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
derivanti  dalle  vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di
cui  al successivo punto 2.6. L'attivita' estrattiva, che deve essere
pertinente   alla   estrazione   di  minerali  dal  suolo,  e  quella
manifatturiera,  che  deve  essere  tesa  alla lavorazione di materie
prime  e/o  semilavorati  per l'ottenimento di altri semilavorati e/o
finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la
puntuale  esposizione nella prima parte del business plan (si veda il
successivo  punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni
effettuate e/o di quelle previste.
I  programmi  di  investimento  promossi  dalle imprese fornitrici di
servizi possono riguardare uno o piu' dei settori di cui all'Allegato
n. 2.
2.4  I  programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel
settore  della  produzione  e  distribuzione di energia elettrica, di
vapore  ed  acqua  calda,  di  cui  alle  classi  40.10 e 40.30 della
classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT '91, sono ammessi
limitatamente   agli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  o
assimilate,  con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice
energetico non inferiore a 0,60.
Ai fini di cui sopra:
a)  per  fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia
idraulica,  le  risorse  geotermiche,  le  maree, il moto ondoso e la
trasformazione  dei  rifiuti  organici  ed  inorganici  o di prodotti
vegetali;
b)  per  impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili
si  intendono:  quelli  di  cogenerazione  -  intesa  come produzione
combinata  di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente
definita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - quelli che
utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di  scarico ed altre forme di
energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano
scarti  di  lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti
fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c)  per indice energetico si intende quello definito con delibera del
Comitato  Interministeriale  dei  Prezzi  del  29.4.92 e sintetizzato
nella formula seguente:


      I   = (E /E ) + (E /(0,9E )) - a
       en     e  c      t      c

ove:

E   = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
 e    netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari

E   = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto
 t

E   = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i
 c    combustibili fossili commerciali

a   = ((1/0,60) - 1) x (0,60 - (E /E ))
                                 e  c

d)   l'impianto   deve  obbligatoriamente  dotarsi,  nell'ambito  del
programma  da  agevolare,  della  strumentazione  necessaria  per  le
verifiche,  da  effettuare  sulla base della vigente normativa, utili
alla  rilevazione  degli  elementi  occorrenti  per  il  calcolo  del
suddetto indice.
2.5  Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese
operanti  nel  settore  delle costruzioni di cui alla sezione F della
classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT '91, in relazione
alla  particolarita'  del  settore  ed  alle  modalita'  operative di
utilizzo  dei  beni  strumentali,  l'ammissibilita'  dei beni stessi,
qualora  non  vengano  utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica
unita'  produttiva  per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art.
8, comma 1, lettera b) del regolamento, e' condizionata all'esclusivo
utilizzo  degli  stessi  per  il  medesimo  periodo  nell'ambito  dei
cantieri  ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai
fini della presente normativa, viene intesa come "unita' produttiva".
In   tale   ultima  ipotesi,  il  programma  da  agevolare  viene  di
conseguenza  inserito  nella  graduatoria  ordinaria o nell'eventuale
speciale  per  settore  di  cui  al  successivo punto 6.1, lettera b)
relative  a  detta  regione,  con  esclusione, quindi, dell'eventuale
graduatoria  speciale  per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera
b).  Il  contributo  e'  calcolato  sulla  base  dell'aliquota minima
prevista,  per  le  aree  ammissibili della regione medesima e per la
dimensione  dell'impresa, aliquota che viene applicata a tutti i beni
del  programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli
stessi.  L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare
da  uno  specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai
fini  di  cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve
sottoscrivere  uno  specifico  impegno,  secondo  lo  schema  di  cui
all'Allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della
domanda   di   agevolazioni.   Qualora  vengano  meno  le  condizioni
sottoscritte  con  tale  impegno,  le  agevolazioni  relative ai beni
interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalita' fissate
dal  predetto  art.  8 del regolamento. L'impresa istante che intende
utilizzare  i  beni  del programma nell'ambito delle aree agevolabili
della  regione,  deve  indicare nella domanda stessa in quale regione
intende  operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento
della  domanda di agevolazioni, deve essere gia' titolare di una sede
operativa  in  dette aree risultante dal certificato di iscrizione al
registro  delle  imprese;  per  le  imprese  individuali  non  ancora
operanti  di  cui  al  precedente  punto 2.1, ferma restando la piena
disponibilita'  dell'immobile  di cui al medesimo punto da comprovare
entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande,
il  suddetto  certificato  dal quale risulti la sede operativa dovra'
comunque  essere  prodotto  entro  e  non oltre la trasmissione della
documentazione  finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli
occupazionali  utili  per la determinazione dell'indicatore di cui al
punto  6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati
nelle  aree  agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche
ai  fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10
e   11   del   regolamento,   e'  obbligata,  pena  la  revoca  delle
agevolazioni,  a  tenere presso la detta sede operativa il richiamato
registro  relativo  ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a
ciascun  cantiere  dai  quali si evincano i livelli occupazionali per
ciascun   mese  e  per  ciascun  cantiere  medesimo.  Ai  fini  della
determinazione  dell'indicatore  regionale  di  cui  al punto 6.5, ai
programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati
nelle  aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei
punteggi  assegnati  per  il  settore delle costruzioni, in relazione
alle  varie  aree  del  territorio ed alla tipologia del programma da
agevolare,  ivi  compresi  quelli  assunti  pari a zero in quanto non
espressi.
2.6  La  legge  n.  488/92  costituisce  la  normativa  nazionale  da
utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea  previste  nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal
relativo   Programma   Operativo  Nazionale  "Sviluppo  Imprenditoria
Locale"  per  le  aree  Obiettivo  1,  e  negli  eventuali interventi
nell'ambito  dei  programmi  regionali finalizzati all'utilizzo delle
risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di
cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle
disposizioni  comunitarie,  talune  limitazioni nell'applicazione del
regime  di  aiuto,  per  quanto  riguarda  in  particolare i soggetti
beneficiari  delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei
programmi  di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune
sono  gia'  esplicitate  nell'ambito  della presente circolare, altre
saranno   oggetto   di  specifiche  comunicazioni  allorche'  saranno
approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente   ai   programmi   che   possono   essere   ammessi  al
cofinanziamento,  al  fine  di  consentire  il  pieno  rispetto delle
scadenze  fissate  dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per
l'erogazione  a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti
dalla  presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e
la  presentazione  della  documentazione  finale  di spesa, di cui al
successivo  punto  8.2,  potrebbero  subire  modifiche che, comunque,
saranno   tempestivamente  rese  note  e  riportate  nei  decreti  di
concessione provvisoria dei programmi interessati.
Per  quanto  riguarda  i  settori  agevolabili,  occorre rilevare che
taluni   di   essi,   ed   in   particolare,   con  riferimento  alla
Classificazione   ISTAT  di  cui  al  precedente  punto  2.3,  alcune
divisioni,  gruppi,  classi  o  categorie sono soggette a divieti e/o
limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 4
sono  ammessi,  sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione
dell'ambiente;  la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla
notifica  della  stessa  alla Commissione U.E. ed all'approvazione da
parte  di  quest'ultima.  Per  le  categorie indicate alla lettera B)
dello  stesso  allegato,  invece,  sono  ammessi tutti i programmi di
investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata
alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.
Cantieristica  navale:  per  le  categorie  indicate  alla lettera C)
dell'Allegato  n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a
quelle   aggiuntive   nazionali,   solo   programmi  di  investimento
riguardanti:
*  l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi
ad  una  ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo
di aumentarne la produttivita' purche':
-  nelle  regioni  che  soddisfano  i  criteri  per  l'opzione di cui
all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 22,5% ESN,
-  nelle  regioni  che  soddisfano  i  criteri  per  l'opzione di cui
all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato
a finalita' regionale, se questo e' inferiore,
-   riguardino   esclusivamente   spese   ammissibili  in  base  agli
orientamenti  comunitari  in  vigore sugli aiuti di Stato a finalita'
regionale
*  l'innovazione  di  cantieri  di  costruzione  esistenti,  fino  ad
un'intensita'  massima di aiuto del 10% lordo, purche' siano connessi
all'applicazione  industriale  di  prodotti e processi innovativi che
siano   effettivamente   e   sostanzialmente  nuovi,  che  non  siano
correntemente  utilizzati  da altri operatori del settore all'interno
dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico
o industriale, a condizione che:
-  gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e
le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla
parte innovativa del progetto,
-  il  loro  importo  e  la  loro intensita' siano limitati al minimo
indispensabile  tenendo  conto  del  grado  di  rischio  associato al
progetto.
L'impresa  interessata  deve adeguatamente indicare nella prima parte
del  business  plan,  di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso,
documentare  la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione
delle  agevolazioni  e'  in ogni caso subordinata alla notifica della
stessa   alla  Commissione  U.E.  ed  all'approvazione  da  parte  di
quest'ultima.
Fibre   sintetiche:   per   la   classe   indicata  alla  lettera  D)
dell'Allegato  n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a
quelle  aggiuntive  nazionali,  solo  programmi  di  investimento che
comportano  una  riduzione  significativa  della capacita' produttiva
dell'unita'   interessata;   la  concessione  delle  agevolazioni  e'
subordinata  alla  notifica  della  stessa  alla  Commissione U.E. ed
all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi
indicate  alla  lettera  E)  dell'Allegato  n.  4  e  che  comportano
investimenti   ammessi   pari  o  superiori  a  50  milioni  di  euro
(96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o
superiore  a  5  milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione
delle  agevolazioni  e'  subordinata  alla notifica della stessa alla
Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industrie  alimentari,  delle  bevande  e del tabacco: le classi e le
categorie  indicate  alla  lettera  F) dell'Allegato n. 4 (colonna a)
sono   escluse  dal  cofinanziamento  FESR  in  considerazione  della
contestuale  finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando
tale  esclusione  dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti
ed  ai  regolamenti  previsti  dall'U.E.  (Reg.  CE  1257/99, Reg. CE
1750/99,  Orientamenti  Comunitari per gli aiuti di stato nel settore
agricolo  GU  C28  1.02.2000,  Reg. CE 1263/99, Reg. CE 2792/99) e in
base  alle  condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle
Politiche  Agricole  e  Forestali  (nota  metodologica sulla verifica
dell'esistenza  di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle
sole  risorse  nazionali  le tipologie di investimento indicate nello
stesso Allegato n. 4 (colonna b).
Per   le   suddette  classi  e  categorie  indicate  alla  lettera  F
dell'Allegato n. 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi
che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25
milioni  di  euro  (48.406,75  milioni  di  lire)  o che prevedano un
contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire)
e'   subordinata   alla   notifica   della  stessa  alla  Commissione
dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Inoltre,  sono  ammissibili  ai soli fondi nazionali gli investimenti
rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce
e  di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attivita'
economiche  ISTAT  '91  che  rispettano  le  condizioni del punto 2.4
dell'allegato  III al regolamento CE n. 2792/1999 (si veda l'Allegato
n. 5 alla presente circolare).
Le  seguenti  classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle
agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
        - la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
        - l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
15.42.2  -  Fabbricazione  di oli e grassi da semi e da frutti oleosi
raffinati
        -  la  produzione  di  oli vegetali raffinati : produzione di
olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
        -  la  lavorazione  degli oli vegetali : soffiatura, cottura,
ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43   - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
        - fabbricazione di margarina;
        -  fabbricazione  di  altri  succedanei  del  burro (creme da
spalmare);
        - fabbricazione di grassi da cucina composti.
15.62   - Fabbricazione di prodotti amidacei
        - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
        - macinatura umida del granoturco;
        - fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
        - fabbricazione di glutine;
        - fabbricazione di tapioca.
15.72   -  Fabbricazione  di  prodotti per l'alimentazione di animali
domestici
15.94   - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95   - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
        -  produzione  di  altre  bevande  fermentate non distillate,
quali ad esempio idromele, sake';
15.97   - Fabbricazione di malto
Ai  fini  delle  verifiche  istruttorie  e  della  concessione  delle
agevolazioni,  le  imprese che operano in uno dei settori di cui alla
richiamata  lettera  F)  dell'Allegato  n. 4 ovvero nel settore della
"Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce",
devono  fornire  alle  banche  concessionarie,  nella prima parte del
business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti gli elementi e le
informazioni  utili  a  comprovare  la  sussistenza  delle condizioni
oggettive  e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui
al  Reg. CE 1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari
per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg.
CE  1263/99,  al  Reg.  CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a
quest'ultimo.
Sulla   base  delle  suesposte  considerazioni,  corre  l'obbligo  di
avvertire  le  imprese  ed  i  soggetti  interessati  che anche per i
suddetti  settori  di  attivita'  ammissibili  la  concessione  delle
agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui
al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso,
cofinanziate o nazionali disponibili.
Sono  altresi'  subordinate  alla  notifica  alla Commissione U.E. ed
all'approvazione  da  parte  di  quest'ultima  le  concessioni  delle
agevolazioni  relative  ai  programmi  assoggettati  alla  disciplina
multisettoriale   degli   aiuti  ai  grandi  progetti  d'investimento
(G.U.C.E.  C107  del  7  aprile  1998);  si  tratta dei programmi che
prevedono  un  contributo  pari  o  superiore  a  96.813.500.000 lire
(50.000.000  di  euro),  ovvero, congiuntamente (nel senso che devono
sussistere  tutte  e  tre  le  condizioni  indicate), un investimento
complessivo  ammissibile  pari  o  superiore  a  96.813.500.000  lire
(50.000.000  di  euro),  un  contributo pari o superiore al 50% della
misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese
ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore
a  77.450.800  lire  (40.000  euro).  I detti importi di investimento
complessivo  ammissibile  e di contributo per occupato attivato sono,
per  le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della
Classificazione    delle    attivita'    economiche    ISTAT    '91),
rispettivamente  pari  a 29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a
58.088.100 lire (30.000 euro).
In  tutti  i  casi  in  cui  la  concessione  delle  agevolazioni  e'
subordinata  alla  notifica  alla  Commissione dell'Unione europea ed
all'approvazione    da    parte   di   quest'ultima,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  al ricevimento
degli  esiti  di  detta  notifica,  provvede ad emanare uno specifico
decreto  che  recepisce  tali  esiti  ed  a  trasmetterlo ai soggetti
interessati  ai  fini  della  successiva  fase  di  erogazione  delle
agevolazioni  (si  vedano  i  successivi  punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1,
7.1).
2.7   Qualora   uno   stesso   programma   riguardi   piu'  attivita'
assoggettabili   a  differenti  regimi  agevolativi  (ammissibili  al
cofinanziamento,   ammissibili   ai   soli   fondi   nazionali,   non
ammissibili),  si  distinguono  i seguenti casi, indipendentemente da
altre  eventuali  attivita'  svolte  dall'impresa nella stessa unita'
produttiva:
- se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria
nell'economia   dell'impresa,  o  piu'  attivita'  assoggettabili  al
medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
-  se  il  programma  concerne piu' attivita', in parte ammissibili a
cofinanziamento  ed  in  parte  ai soli fondi nazionali, il programma
stesso  puo'  essere  positivamente considerato per l'accesso ai soli
fondi nazionali;
-  se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili,
il  programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che
non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi
all'attivita' non ammissibile;
In  ogni  caso,  con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile,
devono  risultare  univocamente  individuabili  i  parametri tecnici,
economici,  finanziari  e,  soprattutto,  occupazionali,  al  fine di
consentire  la  valutazione  del  programma  stesso ed il calcolo dei
relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.
2.8  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo in
c/impianti,  nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 1
approvate  dalla  Commissione  europea per l'attuazione del regime di
aiuto  di  cui  alla  legge  n.  488/92,  articolate  per  dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita'  produttiva.  Nel caso in cui l'unita' produttiva insista
su  due  o  piu'  territori  comunali,  anche  appartenenti a regioni
diverse,  ai  quali  vengano riconosciute misure agevolative diverse,
alla stessa intera unita' produttiva si applica la misura relativa al
comune  nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore
superficie).   Ai   fini   della  determinazione  delle  agevolazioni
concedibili,  l'impresa  deve  necessariamente richiedere, attraverso
l'indicazione  di  una  percentuale  nella  Scheda  Tecnica di cui al
successivo  punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa
(si veda anche il successivo punto 6.4).
2.9  Dette  misure  massime  sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto  (ESN)  o  Lordo  (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra   la   realizzazione  degli  investimenti  e  l'erogazione  delle
agevolazioni,  sia,  limitatamente  all'ESN, dell'imposizione fiscale
gravante  sulle  agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono,  quindi,  l'effettivo  beneficio  di  cui  l'impresa gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti  e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle imposte.
2.10  Per  il  calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
-  l'impresa  richiedente  indica,  nella  Scheda  Tecnica  di cui al
successivo  punto  5.3,  le  spese  relative  agli  investimenti e la
suddivisione  delle stesse per anno solare, con riferimento alle date
presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati
successivamente;
-  dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla banca
concessionaria,  vengono  attualizzate  all'anno  solare  di  avvio a
realizzazione  del  programma  di  investimenti (si veda l'Appendice:
Formula n. 1);
-  l'ammontare  delle  spese  attualizzate  viene moltiplicato per la
misura  agevolativa  massima  spettante, procedendo separatamente nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
-  detto  ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno
solare,  sulla  base  del piano di disponibilita' delle agevolazioni,
secondo  il  caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni
anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione
nella  G.U.R.I.  delle graduatorie (si veda anche il successivo punto
7.1);  per  i  programmi  da  notificare  alla Commissione europea il
predetto   piano  di  disponibilita'  si  assume,  convenzionalmente,
differito di un anno;
-  limitatamente  all'ammontare  delle  agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale,  attualizzata  all'epoca  della  disponibilita'  della quota
medesima;
-  sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e
riducendo  il  tutto  in  relazione  alla  percentuale,  della misura
massima,    richiesta    dall'impresa,    si    ottiene    la   quota
dell'agevolazione   concedibile   ed  effettivamente  erogabile  alle
previste date;
-  la  somma  delle  due  o  tre  quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  che viene indicato nel
decreto di concessione.
Per  una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o
tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.11 Ai fini di cui sopra:
-  per  anno  solare  di  avvio a realizzazione degli investimenti si
intende  quello  del  primo  dei  titoli  di  spesa  ammissibili  ivi
compresi,   qualora   vi   siano  beni  acquisiti  con  la  locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
-  per  l'attualizzazione  delle  spese  del programma, si applica un
unico  tasso,  e  cioe'  quello  in  vigore  alla  data  di  avvio  a
realizzazione   del   programma  medesimo,  espresso  con  due  cifre
decimali;
-  il  tasso  di  attualizzazione  da applicare e' quello fissato con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  sulla  base  delle  indicazioni  della Commissione
europea  che  pubblica  il  predetto  tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate
s.html.  Si  riportano  in  Appendice,  Tabella  n.  1,  i  tassi  di
attualizzazione  in  vigore  a  partire  dal 1o gennaio 1997. Ai fini
della  concessione  provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data
della  stessa  il  programma  di investimenti sia ancora da avviare a
realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla
data della concessione medesima;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a)   per   quanto   concerne   i   beni   materiali   ed  immateriali
ammortizzabili,  si  conviene  che ciascuna delle due o tre quote del
contributo   erogato  concorra  indirettamente  alla  formazione  del
reddito   dell'impresa   beneficiaria  in  parti  uguali,  a  partire
dall'esercizio  in  cui  la  stessa  viene  resa disponibile e per un
numero   di   esercizi   pari   al  periodo  convenzionale  medio  di
ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il
periodo  convenzionale  medio  di  ammortamento  relativo  a  ciascun
capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e
quello   minimo   di   ammortamento   fiscale   vigente  per  i  beni
riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato:
progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
opere murarie e assimilabili: 21 anni
macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b)   per   quanto  concerne  i  beni  materiali  ed  immateriali  non
ammortizzabili  (il  terreno  e  tutti  i beni acquisiti in locazione
finanziaria),  si  conviene  che  ciascuna  delle due o tre quote del
contributo  erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa
beneficiaria  in  parti  uguali nell'esercizio in cui la stessa viene
resa disponibile e nei quattro successivi;
c)  per  quanto  concerne  l'intero programma di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote
di  contributo  erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla
formazione  del  reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio
di esercizi "m" cosi' determinato:
-  si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun
capitolo   di   cui   alla  precedente  lettera  a)  per  il  periodo
convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
-  si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti
i  beni  in  leasing  di cui alla lettera b) per un periodo di cinque
anni;
-  si  divide  la  somma  dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle  spese  complessivamente  ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che
l'impresa  produca,  nei  singoli  periodi  annuali  considerati,  il
sufficiente  reddito  imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il  periodo,  convenzionalmente  quelle  vigenti  per  le societa' di
capitale  alla  data  di  chiusura dei termini di presentazione delle
domande.
2.12 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
l'ammontare   delle  agevolazioni  concesse  in  via  provvisoria  e'
rideterminato,  nei  limiti  dello  stesso ammontare, a seguito degli
esiti  della  notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive
disponibilita' previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.13  L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di
cui  ai  punti  2.11  e  2.12,  viene rideterminato a conclusione del
programma   di  investimenti,  sulla  base  delle  spese  ammissibili
effettivamente  sostenute e della relativa effettiva suddivisione per
anno  solare  e del conseguente valore di "m", nonche' dell'effettivo
tasso  di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della
concessione  provvisoria,  sia stato assunto in via presuntiva per le
motivazioni  sopra  esposte.  L'ammontare  delle  agevolazioni  cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello  individuato  in  via  provvisoria in forza di quanto disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.

3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN

3.1  Il  programma  di  investimenti  da agevolare puo' riguardare la
realizzazione  di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la   ristrutturazione,   la  riconversione,  la  riattivazione  o  il
trasferimento  di  impianti  produttivi  esistenti.  A  tal  fine  si
considera:
I)"ampliamento"   il   programma   che,   attraverso   un  incremento
dell'occupazione,  sia volto ad accrescere la capacita' di produzione
dei  prodotti  esistenti  o  ad aggiungerne altra relativa a prodotti
nuovi  (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento
una  nuova  capacita'  produttiva  a  monte  o  a  valle dei processi
produttivi esistenti (ampliamento verticale);
II)"ammodernamento"   il   programma   che  sia  volto  ad  apportare
innovazioni  nell'impresa  con  l'obiettivo  di conseguire un aumento
della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
III)"ristrutturazione"  il  programma  diretto alla razionalizzazione
dei   processi   produttivi,   alla   riorganizzazione,  al  rinnovo,
all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
IV)"riconversione"  il  programma  diretto  a  sostituire  i prodotti
esistenti   tramite   l'introduzione  di  produzioni  appartenenti  a
comparti  merceologici  diversi attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti;
V)"riattivazione"  il  programma  che  ha  come  obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
VI)"trasferimento"  il  programma volto a rispondere alle esigenze di
cambiamento   della  localizzazione  degli  impianti  determinate  da
decisioni  e/o  da  ordinanze  emanate  dall'amministrazione pubblica
centrale   e  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo  e  urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Per  una  corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i
dati  da  rilevare  ai  fini  di  cui si tratta sono quelli riferiti,
qualora non diversamente specificato, all' "unita' produttiva", cosi'
come  definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'
"area  produttiva  da  valutare",  cosi'  come definita al successivo
punto  3.8  e  che,  qualora  il  programma  determini  un incremento
dell'occupazione, esso e' individuato con i medesimi criteri indicati
al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto segue:
3.2. Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacita' di produzione"
si  intende  il  valore teorico massimo della produzione, espresso in
opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione,
espressa  in  n.  di  ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo
(preferibilmente  il  turno  di  otto  ore o, per lavorazioni a ciclo
continuo,   le  24  ore)  e  per  ciascun  prodotto,  nelle  migliori
condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento:
-  per  "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto
ed  il numero di occupati, determinato come specificato al successivo
punto 6.3;
-  per  "condizioni  ecologiche  legate  ai  processi  produttivi" si
intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.4   Per   ristrutturazione   si   intende   il  programma  teso  al
miglioramento   e/o  alla  razionalizzazione  del  ciclo  produttivo,
all'aggiornamento   del   prodotto,  al  miglioramento  di  carattere
gestionale  e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del
prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.
3.5  Per  quanto  concerne  la  riconversione  si  precisa  che e' da
intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla
Classificazione   delle   attivita'  economiche  ISTAT  '91,  vengono
sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti
a "gruppi" differenti.
3.6. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unita' produttiva
esistente,   della   quale  sia  accertato  un  permanente  stato  di
inattivita',  per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o
funzionalmente  analoga  a quella svolta precedentemente. A tal fine,
per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si
intende  convenzionalmente  "permanente", lo stato di inattivita' che
si  e'  protratto  per  almeno  i  due  anni  precedenti  la  data di
presentazione  del  Modulo  di  domanda. Ai fini della concedibilita'
delle  agevolazioni  e'  necessario che i soggetti che determinano le
scelte  e  gli  indirizzi  dell'impresa  richiedente siano diversi da
quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono
essere  ammesse  le  spese  di  manutenzione  in  senso  lato purche'
capitalizzate   e   funzionalmente   indispensabili   al   ripristino
dell'attivita'.  Per  completezza espositiva si precisa che, nel caso
di  stato di inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non
sia  uguale  o  funzionalmente  analoga alla precedente, tanto da non
consentire   il  prevalente  riutilizzo  funzionale  della  struttura
preesistente,  l'iniziativa  e'  da classificare come nuovo impianto;
qualora  lo  stato  di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa
viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di
ampliamento  o  di  ammodernamento,  nel  caso  di attivita' uguale o
funzionalmente   analoga  alla  precedente,  di  riconversione  (come
indicato  al  precedente punto 3.5), nel caso di attivita' diversa da
quella precedente.
3.7  Per  quanto  concerne  il  trasferimento  si  precisa  che  tale
tipologia   sussiste   esclusivamente   allorche'   il  programma  di
investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita'
produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze
emanate  dall'amministrazione  pubblica  centrale  o  locale anche in
riferimento  a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli
altri  casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita'
produttiva  derivi  da  un'esigenza  dell'impresa, il programma e' da
inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti,
in  una  delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le
caratteristiche  peculiari  ed  e'  con  riferimento  a  quest'ultima
tipologia  che  viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore
regionale  di  cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso  legato  all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria
struttura  produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento  della  capacita'  di  produzione  e  dell'occupazione, il
programma    sarebbe   da   classificare   come   "trasferimento   ed
ampliamento".
In  tutti  i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo  nei  casi  di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle
agevolazioni,   dalle   spese   ritenute   ammissibili   dalla  banca
concessionaria  deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore dei
cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati  nell'attivita'
produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b),
c)  e  d)  del  regolamento.  Tale detrazione deve essere imputata in
un'unica  soluzione  all'anno  solare in cui e' avvenuta o si prevede
che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con
riferimento  ai  singoli  capitoli  di  spesa cui i cespiti stessi si
riferiscono  e  nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di
competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che
risulta  da  una  perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa
deve   individuare  in  relazione  alle  competenze  ed  abilitazioni
professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui
si  tratta  all'epoca  della  cessazione  dall'impiego nell'attivita'
produttiva,  qualora  questa  sia  gia'  avvenuta,  o  alla  data  di
redazione  della  perizia  stessa,  qualora detta cessazione si debba
ancora verificare.
3.8  Ciascuna  domanda  di  agevolazioni  deve essere correlata ad un
programma  di  investimenti  che non puo' riguardare piu' di una sola
unita'  produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo,  cioe',  a  conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed
occupazionali  prefissati  dall'impresa  ed indicati nella domanda di
agevolazione.  Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu'
domande  di  agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le
caratteristiche  del  programma e di consentirne la valutazione della
validita'     tecnico-economico-finanziaria    e    l'idoneita'    al
conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle
indicazioni  della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la
domanda  di  agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano
strategico  aziendale  composto di due parti: una prima, descrittiva,
concernente  l'impresa, il programma, l'unita' produttiva nell'ambito
della  quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area
produttiva  da  valutare";  una  seconda parte, analitica e numerica,
che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o
ritenuto  piu'  rappresentativo,  all' "area produttiva da valutare",
partendo  da  alcuni  dati  di  base  relativi  all' "ultimo bilancio
consuntivo",  sviluppi  i prospetti relativi agli stati patrimoniali,
ai  conti  economici  ed  ai  flussi  finanziari,  per ciascuno degli
esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:
-  per  "ultimo  bilancio  consuntivo"  si  intende l'ultimo bilancio
approvato  prima  della  data  di  presentazione  del  business plan.
Tuttavia,  qualora  a  tale  data  l'impresa  disponga di un bilancio
definitivo ancorche' non approvato, o, relativamente all'esercizio in
corso,  di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso,
possono  essere  assunti  quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni
caso  l'esercizio  al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo
deve   comunque   essere  quello  che  precede  o  che  coincide  con
l'esercizio di avvio a realizzazione.
-  per  "area  produttiva  da  valutare"  si  intende il sottosistema
aziendale  minimo  identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi
e  ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il
relativo  fabbisogno  finanziario;  2)  nell'ambito  dello  stesso si
effettua  interamente  il  programma di investimenti da agevolare che
comunque,  come  indicato sopra, non puo' riguardare piu' di una sola
unita' produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene
introdotto   al   fine   di  consentire  alle  imprese  una  migliore
esposizione,  ed  alle  banche  concessionarie  una  piu'  compiuta e
diretta  valutazione,  degli  effetti derivanti sui conti economici e
patrimoniali  delle  imprese stesse dalla realizzazione del programma
proposto  da  imprese  gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato
nel  caso  in  cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica
dell'impresa   e   le   caratteristiche  del  programma  proposto  lo
consentano.   Pertanto,   qualora   ricorrano   tutte  le  precedenti
condizioni,  risulta  necessario  individuare  l' "area produttiva da
valutare"  e  descriverla  dettagliatamente  nella  prima  parte  del
business  plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, puo' essere
contenuta  all'interno  dell'unita'  produttiva,  puo' coincidere con
essa o puo' riguardare piu' unita' produttive.
La  parte  descrittiva  deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati  in  modo  necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di
cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta
nella  descrizione  dell'organizzazione  e  del  campo  di  attivita'
dell'impresa,  del  programma  di  investimenti  sia  sotto l'aspetto
tecnico  che  produttivo  e  delle  ragioni  che  ne  giustificano la
realizzazione,  del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o
di  quelle  previste,  della  reale  capacita' del mercato di offrire
adeguati   sbocchi  alle  produzioni  ipotizzate  e  delle  tematiche
ambientali.  Devono  essere rappresentate e adeguatamente documentate
sia  la  solidita'  finanziaria  dell'impresa  stessa e, se del caso,
anche  dei  soci,  sia  la  reale  capacita'  di  fare fronte in modo
affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti,
questi   ultimi   soprattutto  con  riferimento  ad  altri  eventuali
programmi  temporalmente  sovrapposti  a  quello  da  agevolare.  Gli
eventuali  altri  programmi  temporalmente  sovrapposti  a  quello da
agevolare,  devono  essere  puntualmente richiamati nella prima parte
del  business  plan  e,  per  quelli  oggetto di domande presentate a
valere  sulla  legge  n.  488/92,  fermi  restando  i  divieti di cui
all'art.  2,  comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto
5.1),  vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento
medesimo,  di  allegare  una  fotocopia  del  relativo Modulo e della
Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro),
promossi  dalle  imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle
costruzioni  e  da  quelle  di  produzione e distribuzione di energia
elettrica,  di  vapore  e  acqua  calda,  per  quelli  inferiori a un
miliardo  di  lire  (516.456,90  euro),  promossi  dalle  imprese  di
servizi,  e  per  quelli  di  importo  superiore  a  detti  limiti ma
finalizzati  all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che
non  determinino  variazioni  significative  nei  costi  e nei ricavi
dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare",
il  business  plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva,
ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati
economico-finanziari   forniti  attraverso  gli  specifici  prospetti
contenuti nella Scheda Tecnica.
Al  fine  di agevolare la redazione di tale documento e di consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato degli argomenti che
devono  essere  contenuti  nella  prima  parte  del business plan, da
adattare  alle  circostanze  ed  alle  caratteristiche  specifiche di
ciascun programma.
Agli  stessi  fini  di  cui  sopra,  le  imprese che sono tenute alla
redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non
tenute,   intendono   redigerla  comunque,  devono  obbligatoriamente
utilizzare  lo  specifico  software  predisposto  dal  Ministero  che
consente,  oltre  che l'elaborazione della seconda parte del business
plan,  anche  la  compilazione  della  Scheda  Tecnica  (si  veda  il
successivo punto 5.3).
3.9   Le   spese   ammissibili  sono  quelle  relative  all'acquisto,
all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di
immobilizzazioni,  come  definite  dagli articoli 2423 e seguenti del
codice  civile  e  nella misura in cui sono necessarie alle finalita'
del   programma   di   investimenti.   Con   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del  14.7.2000,
assunto  in  ottemperanza  a  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9 e
dall'art.  4,  comma  2  del  regolamento,  sono  state  recepite  le
indicazioni   formulate   dalla   Commissione   europea  in  sede  di
autorizzazione  del  regime  d'aiuto  della  legge  n.  488/92 per il
periodo  2000-2006,  prevedendo,  tra  l'altro, l'ammissibilita' alle
agevolazioni  delle  suddette  spese  solo  ed esclusivamente qualora
inserite  in  programmi  di investimento avviati a partire dal giorno
successivo  a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai
successivi punti 5.3 e 5.4.
La  realizzazione  del  programma  da  agevolare o di una parte dello
stesso,  solo  ed  esclusivamente nei casi di impianti di particolare
complessita',   puo'   essere  commissionata  con  la  modalita'  del
cosiddetto  "contratto  chiavi  in  mano". L'impresa che intenda fare
ricorso  a  tale  particolare  modalita'  di acquisizione dei beni da
agevolare  e'  tenuta  a darne informazione nel business plan ovvero,
avendo  maturato  la decisione in corso d'opera e rappresentando tale
modalita'  una vera e propria variazione sostanziale del programma, a
darne    tempestiva    comunicazione   alla   banca   concessionaria.
Quest'ultima  valuta  la  sussistenza  della  richiamata  particolare
complessita'  e,  soprattutto,  la  comprovata,  specifica esperienza
progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa
istante  intende  affidare  la realizzazione del contratto "chiavi in
mano",  con  particolare  riferimento  all'avvenuta  progettazione  e
realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal
fine  l'impresa  istante  e'  tenuta  a  fornire  tutti  gli elementi
necessari.  La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di
eventuali  ulteriori  chiarimenti  richiesti  all'impresa, formula il
proprio  motivato  parere  circa l'ammissibilita' di tale modalita' e
della  conseguente  agevolabilita'  dell'intero  programma  ovvero, a
seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione  del  programma  deve  avvenire non oltre 48 mesi dalla
data   del   relativo   decreto   di  concessione  provvisoria  delle
agevolazioni,  ovvero,  per  i  programmi soggetti alla notifica alla
Commissione   europea,  dalla  data  del  provvedimento  ministeriale
relativo  agli  esiti  della  detta  notifica di cui al punto 2.6. Ad
eccezione  di  questi  ultimi programmi, tale termine e' ridotto a 24
mesi  nei  soli  casi,  disciplinati  dal successivo punto 7.1, per i
quali  sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni
in  sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una
proroga,  di  non  oltre  sei  mesi,  per  eccezionali cause di forza
maggiore,  che  l'impresa  deve  richiedere alla banca concessionaria
almeno  quattro  mesi  prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non
possono  essere  agevolate  spese  effettuate  successivamente. Per i
programmi  che  possono  essere  ammessi  al cofinanziamento, si veda
quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai  fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella
del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. I
pagamenti  dei  titoli  di  spesa  non  possono  essere  regolati per
contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non   sono   ammissibili  i  titoli  di  spesa  nei  quali  l'importo
complessivo  imponibile  dei  beni  agevolabili  sia  inferiore ad un
milione di lire (516,46 euro). Non sono altresi' ammissibili le spese
notarili,  quelle  relative alle scorte, quelle di pura sostituzione,
quelle  di  funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non
capitalizzate;  sono  altresi'  escluse le spese relative a imposte e
tasse,  fatta  eccezione  per  gli  oneri  doganali  relativi ai beni
ammissibili  in  quanto  costi accessori dei beni stessi e, in quanto
tali, capitalizzati.
Con  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  4,  commi 1 e 2 del
regolamento,  si  riportano  nell'Allegato n. 7 le tipologie di spesa
ammissibili  e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte
mutuati  dalle  direttive  U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati  dall'intervento  agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che
di quelle nazionali.
3.10   Per   consentire,   in   sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed
ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei
macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente
rilevanti  oggetto  di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare  la
corrispondenza  delle  fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero,
per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali
di  consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,
compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal
fine  il  legale  rappresentante  dell'impresa deve rendere, ai sensi
dell'art.4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di
cui  all'art.  3,  comma  11  della  legge  15.5.1977,  n.  127, come
modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal
D.P.R.  20.10.1998,  n. 403, una specifica dichiarazione corredata di
apposito  elenco,  utilizzando lo schema di cui all'Allegato 8a ed il
prospetto  di  cui  all'Allegato  n. 8b. La dichiarazione puo' essere
resa  anche  da  un  procuratore  speciale, nel qual caso deve essere
prodotta  anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I
beni   fisici   elencati   devono   essere  riscontrabili  attraverso
l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante
in  modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo
e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla
domanda  nella  quale  e'  inserito  il bene; a tal fine si puo' fare
riferimento  anche  al  numero  di matricola assegnato dal fornitore.
Qualora  non  si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve
essere  identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo'
essere  attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal
momento  che  l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni
fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui
si  tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in
relazione  a  ciascun  acquisto  o all'eventuale dismissione dei beni
trascritti,  riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna,
ai  fini  della  verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8,
comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data
della  dismissione  medesima  (fattura  di vendita, bolla relativa al
trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale
rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si
tratta  deve  essere  resa  dall'impresa,  su richiesta del personale
incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,
allegando  alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11  La  modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla  locazione  finanziaria  all'acquisto  diretto o viceversa, pur
essendo  di assoluta eccezionalita', e' consentita nel rispetto delle
condizioni  e  dei  principi generali fissati dalla normativa. Non e'
quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente
all'acquisizione   del  bene  in  quanto,  altrimenti,  verrebbero  a
configurarsi,  a  seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene
usato   o  di  lease-back,  entrambe  non  ammissibili.  E'  altresi'
necessario  che  la  modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei
termini   di   presentazione  delle  domande  di  agevolazioni  e  la
pubblicazione  delle  graduatorie,  non  comporti variazione dei dati
esposti  nella  Scheda  Tecnica  rilevanti  ai fini del calcolo degli
indicatori   (quali,   ad   esempio,   la  variazione  dell'ammontare
complessivo  o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il
quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora   l'impresa   abbia   apportato  tali  modifiche  deve  darne
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
Modulo  di  domanda  - sia alla banca concessionaria che all'istituto
collaboratore  interessati  affinche' se ne possa tener conto in sede
di  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni o di modifica dello
stesso.  A  ciascun  programma corrisponde sempre e comunque un unico
decreto  contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i
beni  di  acquisto  diretto  e  di  quelle  per  i  beni  in leasing,
dell'ammontare  delle relative agevolazioni e delle rispettive quote,
una  (relativa  ai  beni di acquisto diretto) da erogare direttamente
all'impresa  e  l'altra  (relativa  ai  beni  in  leasing) da erogare
tramite l'istituto collaboratore.
In   relazione   a   tali   modifiche  e'  necessario  che  la  banca
concessionaria,  prima  di  darne comunicazione al Ministero, accerti
che  non  vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione -
ivi  comprese  quelle  legate alla validita' del piano finanziario di
copertura  del  programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio
dall'acquisto   diretto   alla   locazione   finanziaria,   l'assenso
all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le  modifiche  sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in
particolare,  all'unica  societa'  di  leasing  per  tutti i beni del
programma  (ad  eccezione  del  "pool")  ed  agli  scostamenti  degli
indicatori a consuntivo.

4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1  Gli  adempimenti  istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche
necessari  all'erogazione  delle  agevolazioni  stesse fino al saldo,
nonche'   la   gestione   delle  relative  somme,  sono  affidati  in
concessione  a  banche  o  societa' di servizi controllate da banche,
denominate  "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le
banche  concessionarie  sono  regolamentati  da apposita convenzione,
predisposta  dal  Ministero  stesso,  tesa  ad  evitare  duplicazioni
dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare  snellezza e rapidita'
procedurali  ed  uniformita'  di  comportamento da parte delle banche
medesime.
4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al
regolamento  ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di
accreditamento  delle  somme  da  erogare  in  favore  delle  imprese
beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le
banche  concessionarie  possono  stipulare  sub-convenzioni con altre
banche  o  societa'  di leasing, denominati "istituti collaboratori",
ferma  restando,  in  capo  alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita'  istruttoria.  Si  riporta, in Allegato n. 9, l'elenco
completo,  aggiornato  al 1o luglio 2000, delle banche concessionarie
convenzionate   con  il  Ministero  e  degli  istituti  collaboratori
convenzionati con le banche concessionarie.
4.3  Nel  caso  in  cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della
locazione   finanziaria,   deve  rivolgersi  ad  uno  degli  istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2).  Una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria,   non  puo'  ricoprire  il  duplice  ruolo  di  soggetto
istruttore  e  di  locatore  per la medesima operazione. All'istituto
collaboratore,  per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i
seguenti ulteriori adempimenti:
-   ricevere   la   domanda  di  agevolazioni  (art.5,  comma  1  del
regolamento)
-  trasmettere  tempestivamente  il  Modulo  di domanda e la relativa
documentazione  alla  banca  concessionaria indicata dall'impresa nel
Modulo stesso (art.5, comma 1)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie
ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare)
-  controfirmare  e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale
richiesta  dell'impresa  di  proroga  per  l'ultimazione  dei  lavori
(art.8, comma 4)
-  predisporre  la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art.9, comma 1)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art.9, comma 7).
In relazione allo specifico adempimento di cui all'art.5, comma 1 del
regolamento,  la  societa'  di  leasing  deve  trasmettere alla banca
concessionaria  il  Modulo di domanda e la relativa documentazione in
originale  entro  e  non  oltre cinque giorni lavorativi dal relativo
ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e
non oltre le 48 ore successive.

5   -   PRESENTAZIONE   DELLE  DOMANDE  E  ISTRUTTORIE  DELLE  BANCHE
CONCESSIONARIE

5.1  I  termini  di  presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
Ai  fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti
e limitazioni:
a)  non  e'  ammessa  la  presentazione di una domanda relativa ad un
programma  gia'  agevolato,  ai sensi della legge 488/92 nella misura
richiesta   dall'impresa  o  di  altre  norme  statali,  regionali  o
comunitarie  o  agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa  beneficiaria  non vi abbia formalmente rinunciato entro la
data di presentazione del Modulo; e' fatto salvo quanto eventualmente
previsto   dalle  direttive  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  del
regolamento;
b)   non   e'   ammessa  la  presentazione  di  un'unica  domanda  di
agevolazioni  che  riguardi  piu' programmi o piu' unita' produttive,
ne'  la  presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le
quali,  sebbene  riferite  a  distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c)  non  e'  ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione
sullo  stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di
un'impresa  o  di  piu'  imprese  facenti  comunque  capo ai medesimi
soggetti;  ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche
le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8
del regolamento;
d)  non e' ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una
domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi
della  rinuncia  all'agevolazione  concessa,  la presentazione per la
medesima  unita'  produttiva  di  una  nuova  domanda  relativa ad un
ulteriore  programma;  tale  divieto  vige  comunque fino a quando la
banca  concessionaria  non abbia inserito il programma gia' agevolato
nell'elenco  di  cui  al  successivo punto 7.1 per l'erogazione della
prima  quota  per  stato  d'avanzamento  ovvero,  nel  caso  di nuovo
impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima
la  dichiarazione  di  ultimazione del programma stesso; tali divieti
non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione
europea di cui al precedente punto 2.6.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando,
fatti  salvi  i  programmi  oggetto di domande riformulate o inserite
automaticamente  ai  sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e
quelli  concernenti  piu'  attivita'  assoggettabili a diversi regimi
agevolativi  di  cui  al precedente punto 2.7, sono convenzionalmente
considerati  parte  del  medesimo  programma organico e funzionale, e
quindi  non  possono  essere  oggetto  di  separate  domande, tutti i
programmi  realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva e
relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.
Le  domande  che,  alla data di chiusura dei termini di presentazione
delle  stesse,  risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra
indicate   non   sono   considerate  ammissibili  e  le  agevolazioni
eventualmente  concesse  sono  annullate  previa  comunicazione  agli
interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi
dell'articolo  6,  comma  8  del  regolamento, si intendono anch'esse
inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione
delle  domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del decreto di
formazione  delle  graduatorie  del  bando  di  provenienza  di  tali
domande.
5.2   La   domanda   di   agevolazioni  deve  essere  necessariamente
presentata:
* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti
preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti
preveda,  in  tutto  o  anche  solo  in parte, l'acquisizione di beni
tramite locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
-  la  banca  concessionaria  e'  prescelta  dall'impresa  tra quelle
convenzionate  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato       per      l'effettuazione      dell'istruttoria
tecnico-economico-finanziaria  della domanda (si veda l'elenco di cui
all'Allegato n. 9);
-  l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con  la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria
ed  essere  la  societa'  di  leasing  locatrice  dei beni oggetto di
agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 9);
-  l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti
finalizzati  alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non
riveste  carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e'
dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
-  i  beni  di  uno  stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione  finanziaria  tramite  piu' societa' di leasing, a meno che
queste  ultime  non  siano  riunite  in  "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:
1)  ciascuna  societa'  di  leasing  deve  aderire  al  "pool" per la
frazione  di  propria  competenza degli investimenti del programma da
agevolare;
2)  tutte  le  societa'  aderenti  al  "pool"  devono essere istituti
collaboratori  e  cioe'  convenzionate  con  almeno  una delle banche
concessionarie;
3)  la  societa'  capofila  del  "pool",  in particolare, deve essere
convenzionata  con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria  ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal
regolamento  e  dalla  presente  circolare, anche in nome e per conto
delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo;
4)  tra  le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica,
formale   convenzione   di  "pool",  una  per  ciascun  programma  da
agevolare,   che,  oltre  ad  individuare  la  societa'  capofila,  a
regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e
le  responsabilita'  della  capofila medesima come sopra specificato,
indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge
le  funzioni  di  istituto  collaboratore  e,  pertanto,  alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
-  nel  caso  di  operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla  banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una
copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3  La  domanda  di  agevolazione  deve  essere  presentata, entro i
termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1,  utilizzando  il Modulo
appositamente   predisposto,   il  cui  facsimile,  con  le  relative
istruzioni  per  la  compilazione,  e' riportato nell'Allegato n. 10.
Tale  Modulo  riporta,  tra  l'altro,  l'ammontare degli investimenti
previsti  del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti
comunitari,  non  puo'  subire modifiche in aumento fino alla data di
chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande; il medesimo
ammontare,  peraltro,  in  considerazione della particolare procedura
concorsuale,  non  puo'  subire modifiche, neanche in diminuzione, in
quanto  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data
e  quella  di  pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere
corredato,  pena  l'invalidita'  della  domanda medesima, di tutta la
documentazione   di   cui   all'Allegato  n.  11  necessaria  per  il
completamento  dell'attivita'  istruttoria.  Tale documentazione puo'
essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la
chiusura   dei   termini   per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni,  preferibilmente  in  un'unica  soluzione; in tal caso,
ciascun  documento  deve  recare  il numero di progetto del Modulo al
quale  si riferisce. Il predetto Modulo e' valido, indifferentemente,
per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di
servizi, di costruzioni e dalle imprese di produzione e distribuzione
di  energia  elettrica,  di  vapore  e  acqua calda e per i programmi
riguardanti  beni  acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o
in  parte,  beni  acquisiti  tramite  locazione finanziaria. Elementi
basilari  della  detta  documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui
fac-simile,  con  le  relative  istruzioni  per  la  compilazione, e'
riportato  nell'Allegato  n.  12),  contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma
di   investimenti  preveda,  insieme,  beni  acquistati  direttamente
dall'impresa   richiedente   e   beni   acquisiti  tramite  locazione
finanziaria  (cosiddetti  "programmi  misti"), deve essere presentata
un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello
a   stampa,   che   deve   essere   timbrato  e  firmato  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo procuratore speciale, ai
sensi  dell'art.  4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15 e con le
modalita'  di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127,
come  modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191,
e  dal  D.P.R.  20.10.1998,  n. 403; nel caso in cui a firmare sia un
procuratore  speciale,  alla domanda deve essere allegata la relativa
procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il
numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il
rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la
presentazione  di  domande  redatte su fotocopie del Modulo a stampa,
ancorche'  compilate  e  firmate in originale; qualora, per qualsiasi
motivo,  il  Modulo  di  domanda venisse presentato in difformita' da
quanto  sopra  specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi,
non sara' considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima
ove  richiesta,  devono  essere  elaborati,  pena l'invalidita' della
domanda,  tramite  personal  computer,  utilizzando esclusivamente lo
specifico  software  predisposto  dal Ministero, stampando i relativi
file  su  normali  fogli  bianchi  formato A4; le pagine della Scheda
Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e,
ove  prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste
nella  corretta  sequenza  e  rese solidali e sull'ultima deve essere
apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo
procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo
di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e'
altresi'  compresa  una  doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto
magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software
medesimo.  Il  Modulo  originale  a stampa, il facsimile della Scheda
Tecnica,  le  relative  istruzioni ed il software per la compilazione
della  Scheda  Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono
resi  disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della
Direzione  Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
del   Ministero,   presso  le  banche  concessionarie,  gli  istituti
collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto
per la Promozione Industriale.
L'impresa  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare tutte le variazioni
riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero
intervenire  successivamente  alla  sua  presentazione.  Qualora tali
variazioni  riguardino  dati  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli
indicatori   ed   intervengano   tra   la  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa  domanda  sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione
della  particolare  procedura  (di  tipo  concorsuale)  ed al fine di
evitare  alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
A  garanzia  della  volonta'  dell'impresa di realizzare il programma
agevolato,   al   Modulo   di  domanda  deve  essere  allegata,  pena
l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una
cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa,
di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta.
L'ammontare  della  cauzione o della polizza/fidejussione e' composto
di  un  importo  fisso  pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un
importo   progressivo   rapportato,   secondo   le  seguenti  misure,
all'entita'  degli  investimenti del programma indicati nel Modulo di
domanda:
-  0,222%  dell'entita'  degli investimenti fino a 1 miliardo di lire
(516.456,90 euro);
-  0,133%  per  la  parte  eccedente  e  fino  a  4  miliardi di lire
(2.065.827,60 euro);
-  0,056%  per  la  parte  eccedente  e  fino  a  10 miliardi di lire
(5.164.568,99 euro);
-  0,007%  per  la  parte  eccedente  e  fino  a  50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare  di  tale  cauzione  puo'  essere  agevolmente  calcolato
attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione e' effettuato dall'impresa istante su un
conto  appositamente  aperto dalla banca concessionaria, intestato al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  e
fruttifero   di  interessi,  a  partire  dalla  data  del  versamento
dell'impresa  e  fino a quella di restituzione all'impresa medesima o
di  versamento  al  Ministero,  al  tasso previsto dalle disposizioni
vigenti.  Detto versamento puo' avvenire direttamente presso la banca
concessionaria,  qualora  la  struttura organizzativa della stessa lo
consenta,  che  in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di
cui   all'Allegato  n.  13,  ovvero  tramite  bonifico  bancario;  in
quest'ultimo  caso  nella  motivazione  del  versamento  deve  essere
indicata  la  seguente  dizione:  "Cauzione,  di cui all'art.5, comma
4-bis  del  D.M.  n.  527/95  e  successive modifiche e integrazioni,
relativa  alla  domanda  di  agevolazioni  n....../... ai sensi della
legge 488/92."
La  fideiussione  bancaria  o  la  polizza assicurativa devono essere
redatte  secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14; essa ha effetto
dalla  data  della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non
siano  maturate  le  condizioni  per lo svincolo e, comunque, fino al
termine  massimo  di  36  mesi decorrenti dalla data di efficacia del
relativo  decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono
abilitati  al  rilascio  della  fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa  le  banche  e  le imprese di assicurazioni autorizzate,
rispettivamente,  ai  sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari,
limitatamente  a  quelli  iscritti  all'elenco  speciale tenuto dalla
Banca   d'Italia   ai   sensi  dell'art.  107  del  medesimo  decreto
legislativo   n.   385/1993.  L'impresa  istante  non  puo'  avanzare
richiesta  di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene
presentata la domanda di agevolazioni
La  cauzione  viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa
qualora   le   agevolazioni  gia'  concesse  nella  misura  richiesta
dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima
che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora
non  sia  rispettata  la  condizione  di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  c1)  del  regolamento. In tali casi la banca concessionaria,
entro   trenta   giorni   lavorativi  dal  decreto  di  revoca  delle
agevolazioni,  trasferisce  al  Ministero, con le consuete modalita',
l'importo  relativo  alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso
di  fideiussione  bancaria  o polizza assicurativa, entro il predetto
termine  la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad
escutere  la  fideiussione  o  la  polizza  stessa  ed  a  trasferire
l'importo  garantito  al  Ministero,  in  pari data della riscossione
dello stesso, con le suddette modalita'.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi
interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione
o  la  polizza  sono  svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni
lavorativi  dal  ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di
diniego   o   di  concessione  parziale  delle  agevolazioni,  ovvero
contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.
Nel  caso  di  inserimento  automatico  o  di  riformulazione  di cui
all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova
garanzia,   come   sopra  specificato,  non  essendo  in  alcun  caso
considerata  valida  quella  prodotta  a  fronte  della  domanda  non
agevolata,  ancorche'  non  ancora  restituita  o  svincolata. A tale
riguardo,  nel  caso  di  domanda inserita automaticamente, l'impresa
deve  produrre  alla  banca  concessionaria  la  nuova  ricevuta  del
versamento  della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la
nuova  fideiussione  o  polizza entro e non oltre trenta giorni prima
del  termine  utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative
alle   graduatorie   nelle   quali   la   domanda  verrebbe  inserita
automaticamente,   pena   la   perdita  del  diritto  all'inserimento
automatico.
5.4  Sia  il  Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui
all'Allegato  n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento  o  posta celere o a mano o per corriere. Nei
primi  due casi, quale data di presentazione, si considera quella del
timbro  postale  di  spedizione; negli altri due si considera la data
del  timbro  di  accettazione  del primo soggetto ricevente (la banca
concessionaria  o  l'istituto  collaboratore),  apposto nell'apposito
spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della
documentazione.
5.5  Entro  la  data  di  chiusura dei termini di presentazione delle
domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del  Modulo  e  della  relativa  Scheda  Tecnica  alla regione o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o  Bolzano)  nella quale
insiste,  interamente  o prevalentemente (si veda il successivo punto
6.5),  l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti.
Gli  Uffici  regionali  e  delle  provincie autonome interessati sono
riportati in Allegato n. 15.
5.6  Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma
non  agevolata  a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste,  viene
inserita  automaticamente,  per  una  sola  volta,  invariata,  nelle
graduatorie  relative  al bando immediatamente successivo, mantenendo
valido  il  Modulo  di  domanda originario. A tal fine non e' posto a
carico   dell'impresa  interessata  alcun  adempimento,  fatto  salvo
l'obbligo  di  versare una nuova cauzione secondo le modalita' di cui
al  precedente  punto  5.3,  di comunicare tempestivamente alla banca
concessionaria   eventuali   variazioni   rilevanti   ai  fini  della
concessione  delle  agevolazioni  che  dovessero essere nel frattempo
intervenute  e  di  corrispondere  in  modo  altrettanto tempestivo e
completo  alle  eventuali  richieste  di precisazioni e/o chiarimenti
avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le  precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano anche
alle   domande   che,   sempre   a   causa  dell'insufficienza  delle
disponibilita'   finanziarie,   sono   state  agevolate  parzialmente
rispetto  alla  richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima
lo  richieda  formalmente  e  che,  all'atto  della richiesta stessa,
rinunci  al  contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna
domanda  di  erogazione  a  fronte  del contributo medesimo. La detta
richiesta,  redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16, deve
essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo
utile   per   l'invio  delle  risultanze  istruttorie  relative  alle
graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con
le modalita' di cui al precedente punto 5.4.
In  alternativa,  l'impresa,  mantenendo  comunque  valida,  ai  fini
dell'avvio  a  realizzazione  del  programma da agevolare, la data di
presentazione  del  Modulo  relativo alla domanda non agevolata, puo'
riformulare  quest'ultima  attraverso  modifiche,  anche rilevanti ai
fini  della  formazione  delle  graduatorie  e  per  il calcolo delle
agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:
-  l'impresa  stessa  deve  preventivamente  trasmettere, entro e non
oltre  30  giorni  prima  del  termine ultimo utile per l'invio delle
risultanze  istruttorie  relative  alle  graduatorie  nelle  quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al
precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico
secondo  lo  schema  di  cui  all'Allegato  n.  17; tale adempimento,
naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;
-   le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente:  il  capitale
investito  (in  modo  compatibile  con  i  tempi di realizzazione del
programma),   gli  occupati  attivati,  la  misura  dell'agevolazione
richiesta,  i  dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e
le  spese  complessive  a  fronte  delle  quali  vengono richieste le
agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre,
possibile  modificare  le  modalita' di acquisizione dei singoli beni
del   programma   da  acquisto  diretto  a  locazione  finanziaria  e
viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate
attraverso  una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del
versamento  di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione
di  cui  al  precedente  punto  5.3, dall'altra documentazione di cui
all'Allegato   n.   11   eventualmente   variata   e,  solo  ai  fini
dell'attribuzione  alla  domanda  riformulata  di  un nuovo numero di
progetto  per  la  relativa gestione amministrativa, dall'originale a
stampa  di  un  nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la
nuova  documentazione  dovranno  riferirsi  al numero di progetto del
detto nuovo Modulo;
-  la  dimensione  dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica  riformulata,  deve essere rilevata con riferimento alla data
di presentazione del Modulo di domanda originario;
-  la  domanda  riformulata  puo'  essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo   alla   rinuncia,   ivi   compreso,  qualora  i  tempi  a
disposizione  lo  consentano,  il  bando  immediatamente successivo a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la
domanda   riformulata  deve  evidenziare,  nell'apposito  spazio  del
frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda
riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento;
-  la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla
banca  concessionaria  che  ha  redatto  l'istruttoria  della domanda
originaria   ovvero,  nel  caso  di  beni  in  leasing,  all'istituto
collaboratore  locatore  dei  beni  stessi;  quest'ultimo  puo' anche
essere   diverso   rispetto  all'eventuale  originario,  purche'  sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
-  qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita',
il  nuovo  Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo
ad una domanda presentata per la prima volta.
Le  precedenti  modalita'  di  riformulazione si applicano anche alle
domande   agevolate   parzialmente   sempre  che,  al  momento  della
riformulazione,  l'impresa  rinunci al contributo parziale concesso e
non  abbia  richiesto  alcuna erogazione del contributo stesso. A tal
fine   l'impresa   allega  alla  domanda  riformulata  una  specifica
dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18.
Per le domande del quarto bando, presentate dal 1o al 30 giugno 1998,
e  per quelle del settimo bando, presentate dal 7 maggio al 30 giugno
1999,  istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo
punto 11.
Nel  caso  in  cui  le  predette  domande, inserite automaticamente o
riformulate,  risultassero  ancora  una  volta non agevolate, vengono
archiviate;  l'impresa  puo'  riproporre  il  relativo  programma  di
investimenti,  qualora  non  ancora  avviato,  in uno degli ulteriori
bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui
ai  punti  precedenti,  di una nuova domanda che verra' considerata a
tutti gli effetti come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande
non  agevolate  per  le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento
automatico,  quelle  agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha
richiesto  l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle
domande  riformulate,  entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del
regolamento.
5.7  Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e
della  documentazione di cui all'Allegato n. 11 da parte dell'impresa
o,   per   i   casi  in  cui  e'  previsto,  da  parte  dell'istituto
collaboratore,   sono  tenute  a  verificarne  la  completezza  e  la
regolarita',  con  riferimento, in particolare, ai dati esposti nella
Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla
presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business
plan  (si  veda  il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono
verificare  che  il  Modulo  sia in originale e compilato in ogni sua
parte,  che  la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan,
ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e
che  sia  allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in
cui la piena disponibilita' dell'immobile, di cui al precedente punto
2.1,  sia  comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto,
la  suddetta  verifica  dovra' riguardare anche la compatibilita' dei
tempi  richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se e' il caso -
tenuto  conto  di  eventuali  termini  piu'  restrittivi  di  cui  al
precedente  punto  2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del
richiesto  regime  di  erogazione  delle agevolazioni. La domanda che
alla  data  di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni  risulti  carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore
documentazione   di  cui  all'Allegato  n.  11,  fatto  salvo  quanto
precisato  al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione
della  percentuale  dell'agevolazione  richiesta,  non e' considerata
valida  e  deve  essere respinta, con una specifica nota contenente -
chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo
agli  atti  il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta
nota  deve  essere  trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) competente e,
secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa,
la  banca  concessionaria puo' richiedere esclusivamente la rettifica
dei  soli  errori  e  irregolarita'  formali,  nonche' precisazioni e
chiarimenti  ritenuti  necessari  per il completamento dell'attivita'
istruttoria,  con una specifica, formale nota raccomandata con avviso
di  ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale
e  completo  alla  richiesta  della  banca  concessionaria  con  nota
trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al
precedente  punto  5.4,  entro e non oltre quindici giorni solari dal
ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si
intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da'
tempestiva  e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota
trasmessa  per  conoscenza  anche  al  Ministero, alla regione o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento o Bolzano) interessata e,
secondo il caso, all'istituto collaboratore.
5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e
della  documentazione  prevista, la banca concessionaria procede alla
istruttoria  e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto
nella  convenzione  con  il  Ministero.  La banca concessionaria puo'
richiedere,  nel  corso  dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei
soli errori e irregolarita' formali, anche precisazioni e chiarimenti
ritenuti   necessari   per   il   completamento   degli  accertamenti
istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
-  la  sussistenza  di  tutte  le  condizioni  per  l'ammissione alle
agevolazioni;
-  la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e,  ove  occorra,  anche  dei  soci,  attraverso quanto rappresentato
dall'impresa  nella  prima  parte  del business plan, l'analisi degli
ultimi  due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di
domanda   e   la   determinazione  dei  relativi  principali  e  piu'
significativi  indici, nonche' attraverso la comparazione dei bilanci
stessi  con  quelli di aziende dello stesso settore che consentano di
valutarne  il  grado di affidabilita'; particolare rigore deve essere
riservato alla valutazione della comprovata possibilita' dell'impresa
e,  ove  ritenuto  necessario,  anche  dei soci di fare fronte, nella
misura  e  nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla
banca  concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione
temporale   degli   investimenti   e   delle   condizioni  poste  per
l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli
impegni  finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal
collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor piu',
dalla   realizzazione  di  altri  eventuali  programmi  temporalmente
sovrapposti.  Tale  valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere
estesa  anche  ad  altre  imprese che abbiano programmi temporalmente
sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto
in  modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga
il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
-  la  validita'  tecnico-economico-finanziaria  del  programma,  con
particolare  riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita'
degli  impianti,  alle  produzioni  conseguibili, alle prospettive di
mercato,  ai  previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e
patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
-  la  piena  disponibilita'  dell'immobile  (suolo  e/o costruzioni)
nell'ambito   del   quale   viene   realizzato   il  programma  e  la
corrispondenza  dell'immobile  stesso,  in relazione all'attivita' da
svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso;
-  il  piano  finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese  relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi
propri  aziendali  -  che,  si precisa, non puo' essere inferiore, in
valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di
finanziamento  esterne ed alle agevolazioni; dovra' essere accertata,
in  particolare,  la  sussistenza  delle  condizioni  per  il ricorso
all'eventuale  credito  bancario,  anche  in  relazione  ad eventuali
preesistenti  esposizioni;  la banca concessionaria dovra' attestare,
in  sede  istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati,
da  parte  della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o
su  altri  programmi,  specificandone  le  motivazioni;  al  fine  di
condurre  una  corretta  istruttoria "secondo le tipiche procedure di
deliberazione  ed  erogazione  dei  prestiti degli enti creditizi per
progetti   d'investimento",   il   piano  finanziario  dovra'  essere
analizzato,   sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni  fornite
dall'impresa  nella  Scheda  Tecnica,  nel business plan o nell'altra
prevista  documentazione,  in relazione alla totalita' dei fabbisogni
finanziari  del  programma  e  non  limitatamente al capitale proprio
convenzionalmente  considerato  per  la  determinazione  del relativo
indicatore di cui al successivo punto 6.2;
-  l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per
quanto  attiene  alla  pertinenza  che  alla  congruita'  delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa  suddivisione  nei  principali  capitoli di spesa e per anno
solare;  a  tal  fine,  eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili   ad   un   determinato   anno  solare,  devono  essere
distribuite  su  tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;
-  i  dati  che  determinano  il  valore  degli  indicatori di cui al
successivo  punto  6.1,  ad  eccezione di quello relativo alla misura
richiesta  delle  agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non
puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre,   per  quanto  concerne  i  programmi  relativi  ai  "grandi
progetti"  di  cui  al  successivo  punto  6.1, punto i), particolare
attenzione dovra' essere posta in merito ai seguenti argomenti:
-  valutazione  del  settore  produttivo  nel quale l'impresa opera o
intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare,
al  fine  di  evidenziare  eventuali  situazioni  di  sovraccapacita'
strutturale ovvero se il programma verra' sviluppato in un settore in
declino,  secondo  le  definizioni  di  cui  alla suddetta disciplina
multisettoriale;
-   valutazione   circa  il  numero  di  posti  di  lavoro  creati  o
salvaguardati  in  connessione  con  il  programma di investimenti da
agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che
a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.
In   merito   a  ciascuno  dei  detti  "grandi  progetti",  la  banca
concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia
autonoma  (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) nella quale il programma
viene  realizzato  di formulare eventuali osservazioni che ne possano
orientare   le  determinazioni  istruttorie,  ovvero  di  evidenziare
eventuali   motivati   elementi  ostativi  alla  realizzabilita'  del
programma  medesimo.  La regione o la provincia autonoma puo' fornire
tali  eventuali  indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la
banca  concessionaria  deve tenerne debito conto ai fini del giudizio
conclusivo  di ammissibilita' del programma, riportandone i contenuti
tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La  banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori,  i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola
eccezione   della  percentuale  richiesta  dell'agevolazione  massima
consentita),  ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del
valore  degli  indicatori  medesimi  che  non  siano  conseguenza  di
riduzioni  dell'investimento  ammissibile  o  che  non  dipendano  da
rettifiche  di  chiari  errori  o irregolarita' formali comprovati da
riscontri  oggettivi.  In  tal  senso,  allorche'  la  banca  dovesse
riscontrare  che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante
rispetto  ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile
per  il  calcolo  dell'indicatore  (si  veda  l'ultimo  capoverso del
successivo  punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del
25%,   potra'   non  tenere  conto  della  relativa  eccedenza  nelle
condizioni  da  indicare  nel decreto di concessione per l'erogazione
delle agevolazioni.
Per  quanto  concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese,
si  precisa  che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non  pertinenti,  ai  sensi  della normativa vigente, al programma da
agevolare  e  ad  escluderle  da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali  spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono
quelle  relative  a  manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di
superficie   eccedente   rispetto   ai  reali  fabbisogni  produttivi
dell'impresa,  fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi
da  quelli  connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non
ne  consente  l'uso  per  il  periodo minimo prescritto, minuterie ed
utensili  di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di
congruita',   si   distingue   tra  quello  condotto  ai  fini  della
concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella
prima  fase,  tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del
costo  complessivo  del  programma, in relazione alle caratteristiche
tecniche  ed  alla  validita'  economica dello stesso, senza condurre
accertamenti  sul  costo  dei  singoli beni - a meno che non emergano
elementi  chiaramente  e  macroscopicamente  incongrui - tenuto conto
dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non
siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e'
finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in
sede  di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e
dovra'  essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di
spesa  ed  in  riferimento  alle  caratteristiche  costruttive  e  di
prestazione,  l'adeguatezza  dei  piu'  significativi  costi  esposti
rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le   risultanze   istruttorie   delle  banche  concessionarie  devono
concludersi  con  un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
del  programma.  Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in  relazione  a  quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche'  il  Ministero  provveda  a  comunicare  il  diniego  delle
agevolazioni  alle  imprese  interessate.  Il Ministero si riserva di
effettuare  verifiche  anche  a  campione  sulle domande proposte, in
qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle
risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano
alle   imprese  interessate  ed  alle  regioni  competenti  una  nota
contenente  i  dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo
lo  schema  di  cui  all'Allegato  n.  19),  cosi' come eventualmente
rettificati  in  sede  istruttoria; la banca concessionaria comunica,
altresi',  alle  imprese  interessate  i  beni  e  le  relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di
congruita').
L'invio  delle  risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno
successivo  alla  chiusura  dei  termini  per  la presentazione delle
domande  (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate
dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al
soggetto  richiedente  le agevolazioni ne subentri un altro a seguito
di  fusione,  scissione,  conferimento o cessione d'azienda o di ramo
d'azienda,  il  soggetto  subentrante  puo'  richiedere di subentrare
nella  titolarita'  della  domanda  e,  qualora  gia'  emessa,  della
concessione delle agevolazioni. A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le
dichiarazioni,  gli  impegni,  le  autorizzazioni e gli obblighi gia'
sottoscritti   dal   soggetto  richiedente  in  sede  di  domanda  di
agevolazioni;  qualora  sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica, lo
stesso   soggetto   subentrante   aggiorna,   tramite  una  specifica
dichiarazione   sostitutiva   di   notorieta'   del   proprio  legale
rappresentante  o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni
di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito
del  subentro,  fermi  restando  tutti  gli  altri,  e  trasmette  la
documentazione,  di  cui  al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 11,
limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b)  la  banca  concessionaria  verifica,  con  riferimento  al  nuovo
soggetto,  alla  dimensione  dello stesso ed al programma di cui alla
domanda  di  agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime;
c)  la  dimensione  del  soggetto  subentrante  viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in
cui  lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare  del  programma e,
quindi,  a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si
tratta;
d)   le  agevolazioni  vengono  calcolate  sulla  base  della  misura
agevolativa  massima  relativa al soggetto subentrante, applicando la
percentuale  richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel
caso  di  concessione  gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione
non  puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo
a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta
abbia  effetto  nel  corso  del  prescritto  quinquennio d'obbligo di
mantenimento  dei  beni  agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si
tiene  conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto
originario ed a quello subentrante;
e)  l'indicatore  n.  1,  ricalcolato  con  riferimento  al  soggetto
subentrante,  deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati
esposti  nella  domanda  dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di
concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad
una   maggiore  agevolazione,  per  effetto  del  limite  di  cui  al
successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da
deliberare,  ai  detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del
25%, da' luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione
in favore del soggetto subentrante;
f)  gli  altri  dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda  Tecnica  sono  soggetti  ai medesimi vincoli ed alle medesime
condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.
5.10  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che  intenda richiedere o abbia
richiesto  le  agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di
investimenti  che  essa  stessa  intende sostenere o che ha sostenuto
nell'ambito  di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto ad
un  altro  soggetto,  mediante  contratto  di  affitto,  la  gestione
dell'azienda  o  del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa
il  detto  programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi e
fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda
di  agevolazioni  o  una specifica istanza tesa al mantenimento della
validita'   della   domanda   stessa   o  dell'eventuale  decreto  di
concessione.
A  tale  riguardo  giova  ricordare  comunque  che, in ogni caso, non
possono   essere   prese   in  considerazione  le  istanze,  tese  al
mantenimento  della  validita' della domanda o dell'eventuale decreto
di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed
intervenuti    successivamente   alla   chiusura   dei   termini   di
presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione
delle  graduatorie,  in  quanto  gli  stessi,  ai sensi della vigente
normativa, comportano la decadenza della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a)  il  soggetto  interessato,  insieme  alla domanda di agevolazioni
ovvero  all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda
stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi
che  evidenzino  compiutamente  il  piano industriale nell'ambito del
quale   si   colloca   strategicamente   la  decisione  di  procedere
all'affitto  del  complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla
base  della  decisione e che impediscono o rendono non conveniente la
continuazione  della  gestione  in  proprio,  il  momento  in  cui la
decisione  stessa  e'  maturata,  le  notizie  e  le informazioni sul
soggetto  subentrante  nella  conduzione,  sul  piano  industriale di
quest'ultimo  e  su  ogni  altro  elemento  utile  ad  una  piena  ed
incontrovertibile  valutazione,  da parte della banca concessionaria,
circa  le  necessarie  garanzie  che  venga  salvaguardato, a seguito
dell'operazione   di   affitto,  l'interesse  pubblico  che  potrebbe
condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b)  il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di
agevolazioni   ovvero   alla   predetta   istanza  una  dichiarazione
sostitutiva   di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante  o
procuratore  speciale  con  la  quale  aggiorna/integra  i  dati e le
informazioni  della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore,
un  business  plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte
numerica,  l'esercizio  antecedente  l'affitto ed i successivi fino a
quello  di  regime  del  programma  da agevolare o agevolato, nonche'
l'ulteriore  documentazione  prevista  dalla  normativa a corredo del
Modulo  di  domanda,  limitatamente alla parte per la quale rileva il
contratto di affitto;
c)   la   banca   concessionaria   effettua  le  proprie  valutazioni
istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
la  domanda  o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti
a)    e    b),   con   particolare   riferimento   alle   motivazioni
dell'operazione,  alla  necessita' strategico-economica della stessa,
all'affidabilita'  del  soggetto  subentrante  nella conduzione, alla
capacita'  dello  stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire
il  pieno  soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione
delle  agevolazioni  e,  in  particolare,  degli impegni dalla stessa
derivanti;
d)  la  banca  concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente   punto   c),  avanza  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato  una  propria  motivata  proposta  di
accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;
e)  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sulla  base  della  proposta  della  banca  concessionaria in merito,
rispettivamente,  alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per
il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale
decreto  di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6,
comma  3  del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai
fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o
respinge  l'istanza  dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la
cessione  in  affitto  sia  gia'  avvenuta  o  avvenga  comunque,  la
concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima
e  le  eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite
dall'impresa  beneficiaria secondo le modalita' ed i criteri previsti
dalla normativa.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui  sopra,  il  proprietario  ed  il conduttore, ai fini della prima
erogazione     utile     successiva     alla    concessione    ovvero
all'autorizzazione  medesima,  sottoscrivono  ciascuno  uno specifico
atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 20 e 21, attraverso
il  quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni
che  la  concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al
rispetto   delle   norme   urbanistiche,   ambientali,   sul  lavoro,
settoriali,  ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico
titolare   delle   agevolazioni,   mantiene  la  piena  ed  esclusiva
responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della
conseguente  eventuale  revoca delle agevolazioni anche se dipendente
da  comportamenti  tenuti  dal conduttore. A tale riguardo, i livelli
occupazionali  precedenti  e  finali del programma agevolato dovranno
essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti
i   soggetti   coinvolti   nella  conduzione  dell'unita'  produttiva
interessata  del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la
rilevazione   delle  variazioni  dell'indicatore  ambientale,  mentre
restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in
materia di capitale proprio.
5.11  Nel  caso in cui un'impresa che abbia richiesto le agevolazioni
della  legge  n.  488/92  per  un  programma di investimenti che essa
stessa  ha  sostenuto  o  che  intende  sostenere  nell'ambito di una
propria unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro
soggetto  parte  delle  attivita'  produttive  o  di  servizio  e dei
relativi  beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma,
mediante  atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda
(comunemente  denominato  "outsourcing"), essa puo', fermi restando i
propri  requisiti  soggettivi  di ammissibilita', in particolari casi
opportunamente  motivati  e fornendo le necessarie garanzie, avanzare
una  specifica  istanza  tesa  al  mantenimento della validita' della
domanda   stessa   o  dell'eventuale  decreto  di  concessione  delle
agevolazioni  in relazione alle sole spese del programma dalla stessa
sostenute.
A  tale  riguardo  giova  ricordare  comunque  che, in ogni caso, non
possono   essere   prese   in  considerazione  le  istanze,  tese  al
mantenimento  della  validita' della domanda o dell'eventuale decreto
di  concessione,  relative  ai  suddetti  trasferimenti  che  abbiano
effetto  ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione
delle  graduatorie  ed  intervenuti successivamente alla chiusura dei
termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni e fino alla
pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della
vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a)  il  soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
della  validita'  della  domanda  di  agevolazioni  o  dell'eventuale
decreto di concessione, fornisce:
-  gli  elementi che evidenzino compiutamente le attivita' produttive
e/o  di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa
il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicita' e
funzionalita' del programma da agevolare o agevolato,
-  un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo
le  modalita'  di  cui  al  precedente  punto  3.10 e l'impegno circa
l'esclusivo   utilizzo  degli  stessi  per  le  finalita'  del  detto
programma,
-   il   piano   industriale   nell'ambito   del   quale  si  colloca
strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,
-  le  motivazioni  che  stanno  alla  base  della  decisione  e  che
impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione
in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata,
-  le  notizie  e  le  informazioni  sul  soggetto  destinatario  del
trasferimento,  sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro
elemento  utile  ad  una  piena  ed incontrovertibile valutazione, da
parte  della  banca  concessionaria, circa le necessarie garanzie che
venga  salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico
che  potrebbe  condurre  o  che  ha  condotto  alla concessione delle
agevolazioni;
b)   la   banca   concessionaria   effettua  le  proprie  valutazioni
istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
l'istanza  e  la  documentazione  di  cui  al  predetto punto a), con
particolare  riferimento  alle  motivazioni  del  trasferimento, alla
necessita'  strategico- economica dello stesso, all'affidabilita' del
soggetto  destinatario,  alla  capacita'  dello  stesso  di  condurre
l'attivita'   in   modo   da   garantire   il  pieno  soddisfacimento
dell'interesse  pubblico  per la concessione delle agevolazioni e, in
particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
c)  la  banca  concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente   punto   b),  avanza  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato  una  propria  motivata  proposta  di
accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
d)  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sulla  base  della  proposta  della  banca  concessionaria  in merito
all'istanza  per  il  mantenimento  della  validita' della domanda di
agevolazioni  o  dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli
adempimenti  di  cui  all'art.  6,  comma  3  del  regolamento ovvero
autorizza  o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento
della  validita'  della  domanda  o della concessione gia' emessa. In
tale  ultima  ipotesi,  qualora  il trasferimento sia gia' avvenuto o
avvenga  comunque,  la  domanda  decade  o le agevolazioni concesse a
fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate
con le modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai
fini  della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero
all'autorizzazione  medesima,  sottoscrivono  ciascuno  uno specifico
atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 22 e 23, attraverso
il  quale  assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali,
ad  esempio,  quelli  riferiti  al rispetto delle norme urbanistiche,
ambientali,  sul  lavoro,  settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in
particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la
piena  ed  esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di
tali  impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni
anche  se  dipendente  da  comportamenti  tenuti dal destinatario del
trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa
che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano
acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le  erogazioni stesse vengono
disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti
subentri  il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai
suddetti  impegni,  i  livelli  occupazionali precedenti e finali del
programma  agevolato  dovranno  essere  rilevati,  secondo  le usuali
modalita',  con  riferimento  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella
conduzione dell'unita' produttiva interessata dal programma medesimo.
Anche  per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale
si   fa   riferimento  a  tutti  i  detti  soggetti,  mentre  restano
esclusivamente  in  capo  all'impresa titolare delle agevolazioni gli
impegni  assunti  in  materia  di capitale proprio, considerato che i
soli  investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che
ha  avanzato  la  domanda  di  agevolazioni,  fatti  salvi  i casi di
subentro gia' disciplinati al precedente punto 5.9 .

6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1  La  concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla  base della
posizione  assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito,
seguendo  l'ordine  decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei
fondi   disponibili   per   ciascuna  graduatoria  per  il  bando  di
riferimento.   Ai   fini   della  formazione  delle  graduatorie,  si
distinguono due categorie di programmi:
i)  i  cosiddetti  "grandi progetti", e cioe' quelli con investimenti
complessivamente   ammissibili   superiori  a  50  miliardi  di  lire
(25.822.844,95   euro)   e   quelli  assoggettabili  alla  disciplina
multisettoriale    degli   aiuti   regionali   ai   grandi   progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.6),
ii)  quelli  diversi  dai  "grandi progetti", e cioe' i programmi con
investimenti  complessivamente  ammissibili  minori  o  uguali  a  50
miliardi  di  lire  (25.822.844,95  euro)  e  non assoggettabili alla
disciplina  multisettoriale  degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.6).
Le graduatorie sopra richiamate sono:
a)  una  graduatoria  ordinaria  per  ciascuna  regione dei programmi
diversi dai "grandi progetti";
b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facolta'
di   attivare  con  riferimento  ai  programmi  diversi  dai  "grandi
progetti"  relativi ad un'"area" o ad almeno due settori di attivita'
individuati   come  prioritari  dalla  regione  medesima  tra  quelli
ammissibili;
c)  due  graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a
quelli  ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle
ammissibili  delle  regioni  Abruzzo  e  Molise)  e  l'altra a quelli
ubicati  nelle  restanti  aree  ammissibili;  alla  copertura di tali
graduatorie  e'  destinata  una  quota delle risorse complessivamente
disponibili  nella  misura  fissata  dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  tenuto  conto  dell'ammontare  delle
risorse  stesse  e,  comunque,  nel  limite massimo del 30% di queste
ultime.
Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di  specifici  obiettivi  di  sviluppo territoriale e/o produttivo di
volta  in  volta  ritenuti  prioritari  per  la promozione delle aree
depresse  ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  sentita  la Conferenza Stato-Regioni,
anche   con   riferimento   a   quelli   definiti  nell'ambito  della
programmazione   negoziata.   Alla   copertura   di  dette  eventuali
graduatorie  speciali  si  provvede  con  il  predetto  decreto,  che
individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli utili
per  le  graduatorie  regionali  ordinarie,  ovvero indicandone altri
sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per  quanto  concerne  le  graduatorie regionali speciali di cui alla
precedente lettera b):
-  non e' consentita una combinazione tra i due criteri di formazione
per   aree  o  per  settori  ne'  la  formulazione  di  due  distinte
graduatorie;
- ciascuna "area" e' costituita dall'intero territorio ammissibile di
comuni  la  cui  superficie  complessiva  non superi il 50% di quella
ammissibile della regione;
-  ciascun  settore  merceologico e' individuato con riferimento alle
"Divisioni"   ammissibili   della   Classificazione  della  attivita'
economiche ISTAT '91;
- ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50%
delle proprie risorse disponibili;
- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali
entro  il  31 ottobre di ciascun anno con riferimento alle domande da
presentare  entro  l'anno  successivo; qualora la regione non formuli
tale  proposta  entro  tali termini, la graduatoria speciale relativa
alla regione medesima non viene formata;
-  eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse,
dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa
nelle  graduatorie  regionali  speciali,  concorrono  automaticamente
all'attribuzione  delle  risorse  disponibili  per  le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a);
-  le  risorse  destinate  dalle regioni alle graduatorie speciali ed
eventualmente  non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le
corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
Tutte  le  dette  graduatorie  vengono formate dal Ministero entro il
trentesimo  giorno  successivo  al  termine  finale  di  invio  delle
risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono
dallo  stesso  Ministero  pubblicate  sulla  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana.  In  ciascuna  graduatoria  vengono  inseriti i
programmi  i  cui  esiti istruttori delle banche concessionarie siano
positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun
programma   e   delle   disponibilita'  attribuite  alla  graduatoria
medesima,  quelli  agevolabili  per i quali si potra' provvedere alla
emanazione  dei  decreti  di  concessione  provvisoria,  dal primo in
graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza
delle   disponibilita'  medesime.  Ai  fini  dell'attribuzione  delle
risorse,  con  riferimento  a ciascuna graduatoria, si tiene conto di
una  riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese nel caso
delle  graduatorie  di  cui alle precedenti lettere a) e b), e di una
limitazione  del  5% nei confronti delle imprese operanti nel settore
dei  servizi;  le  somme della suddetta riserva del 70% eventualmente
non  utilizzate  dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle
grandi  imprese  della  medesima graduatoria; nel caso di graduatorie
speciali  per  settori,  in considerazione della particolarita' delle
stesse,  le  imprese  di servizi eventualmente indicate dalla regione
non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%.
Qualora  il  fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di   ciascuna  graduatoria,  ad  eccezione  di  quelle  di  cui  alla
precedente  lettera  b),  dovesse  essere solo in parte coperto dalle
disponibilita'  residue, si procede alla concessione della somma pari
a   dette  disponibilita'  residue,  agevolando,  comunque,  l'intero
programma.  E'  fatta  salva la facolta' per l'impresa interessata di
rinunciare  formalmente  a dette agevolazioni ridotte e di richiedere
l'inserimento  nel  bando  successivo come specificato nel precedente
punto  5.6.  Eventuali  somme  che  dovessero  rendersi disponibili a
seguito  di  successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di
revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita'
dell'anno  o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese
titolari  delle  domande  per  le  quali l'istruttoria ha avuto esito
negativo  le  motivazioni  dell'esclusione, dandone informazione, ove
del  caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte,
in  quanto  incomplete  o  difformi,  le  relative  motivazioni  sono
comunicate dalla banca concessionaria.
La  posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza e'
determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
1)  valore  del  capitale  proprio  investito  nel programma rispetto
all'investimento complessivo
2)    numero    di   occupati   attivati   dal   programma   rispetto
all'investimento complessivo
3)  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile rispetto a quella
richiesta
4)  punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla base di
specifiche priorita' regionali
5)  punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla base di
specifiche prestazioni ambientali,
dei  quali,  quello  contrassegnato  dal  n.  4,  non si applica alle
graduatorie di cui alla precedente lettera c).
In  merito  alla  determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si
specifica quanto indicato nei punti seguenti.
6.2  L'indicatore  n.  1  e'  il  rapporto  tra  il  capitale proprio
investito  e  da investire nel programma e l'investimento complessivo
del  programma  medesimo,  risultanti  dalla  istruttoria della banca
concessionaria.
Il  capitale  proprio investito o da investire nel programma, che, si
ricorda,  non  puo' essere comunque inferiore, in valore nominale, al
25%  dell'investimento  ammissibile,  e' costituito dagli aumenti del
capitale  sociale  e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del
capitale  stesso,  deliberati,  ad eccezione delle ditte individuali,
dai   competenti   organi  sociali  entro  la  prima  erogazione  dei
contributi  e  versati,  anche  da  parte delle ditte individuali, in
un'unica   o   piu'   soluzioni,   a   partire  dall'anno  solare  di
presentazione  del  Modulo  di domanda e fino a quello di ultimazione
del  programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima
ovvero,  qualora  il  programma  venga  ultimato prima del decreto di
concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I
versamenti  devono  avvenire in ogni caso prima della richiesta delle
singole  quote  di erogazione del contributo ed in misura percentuale
almeno  pari  a  quella  della  relativa  quota  come specificato nel
seguito.
Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei  suddetti anni solari, l'impresa
produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un
apposito   fondo  del  patrimonio  netto  per  tutta  la  durata  del
programma,  gli  stessi  possono  essere  presi in considerazione, in
sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al
netto  delle  eventuali  perdite  prodotte anno per anno nello stesso
periodo  e  non  ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o,
secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare
di  detti utili e/o ammortamenti, nonche' delle eventuali perdite non
ripianate,  relativi  all'anno  solare  di ultimazione del programma,
viene  preso  in  considerazione  in proporzione ai mesi dello stesso
anno  solare  interessati  dal  programma medesimo. Qualora alla data
della  presentazione  della  documentazione finale di spesa di cui al
successivo  punto  8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o,
secondo  il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad
esercizi  interessati  dal periodo di realizzazione del programma, la
banca  concessionaria  effettua  le  verifiche  e redige la relazione
sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo
punto  8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei
redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare
il  decreto  di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6
ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della
banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli
indicatori,  rispettivamente,  nei  limiti o fuori dai limiti fissati
dalla  normativa.  Ai  fini  delle  verifiche degli scostamenti degli
indicatori  in  via  definitiva  e,  qualora  sospeso, del decreto di
concessione  definitivo,  l'impresa e' comunque tenuta a dichiarare i
dati  in  argomento  secondo  le modalita' di cui al successivo punto
10.1  e,  comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni
dei  redditi  presentate  mancanti  entro  e  non oltre il trentesimo
giorno  successivo  a  quello  fissato  dalla  normativa  fiscale per
l'esercizio   di  riferimento,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni
concesse.  Entro  tale  stesso termine le eventuali perdite eccedenti
devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto
6.8).
Le   delibere   relative   ai   suddetti  aumenti,  conferimenti  e/o
accantonamenti,   ovvero   una  specifica  dichiarazione  del  legale
rappresentante  dell'impresa  nel  caso  di  ammortamenti anticipati,
devono  esplicitamente  fare  riferimento al programma agevolato o da
agevolare  al  quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del
relativo   numero   di  progetto;  tali  indicazioni  possono  essere
perfezionate  anche  successivamente alle delibere stesse, e comunque
entro   la   prima  erogazione  delle  agevolazioni,  attraverso  una
specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora  una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la
stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole
quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad
un  aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio
investito  nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento
stesso utilmente considerato;
-  gli  aumenti  di  capitale  sociale e/o i conferimenti dei soci in
c/aumento  del  capitale sociale possono essere realizzati, oltre che
con   apporto   di  mezzi  freschi,  anche  mediante  conversione  di
finanziamenti  dei  soci,  prestiti  obbligazionari  ed  altri debiti
assimilabili  e/o  mediante  utilizzo di utili di bilancio rilevabili
dal  bilancio  approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata
relativi  all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo
di  domanda,  nella  misura  in  cui  le poste utilizzate non abbiano
concorso  ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui
nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione
di  quella  individuale,  deve  produrre  alla  banca concessionaria,
qualora  non  gia'  prodotta  in fase istruttoria, la documentazione,
indicata  nell'Allegato  n.  26,  utile  a  comprovare  l'impegno  ad
apportare  il  capitale proprio in una o piu' delle forme consentite,
fino   al  raggiungimento  dell'ammontare  complessivo  eventualmente
indicato  nella  specifica  condizione riportata nel provvedimento di
concessione.   Inoltre,   ai  fini  delle  erogazioni,  ivi  compresa
l'eventuale  quota  a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria
deve  produrre  alla  banca  concessionaria la documentazione utile a
comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:
-  nel  caso  di  due  quote:  per  la  prima, almeno della meta' del
suddetto  ammontare  complessivo  del capitale proprio indicato nella
specifica  condizione  riportata  nel  provvedimento  di  concessione
provvisoria;
-  nel  caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la
seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
Per  quanto  concerne  le imprese individuali, il capitale proprio e'
pari  alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai
bilanci  relativi  a  ciascuno degli anni solari di realizzazione del
programma.
L'ammontare  e  la  ripartizione  temporale del capitale proprio come
sopra   determinato  devono  essere  attribuiti  all'anno  solare  di
competenza.  A  tal  fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i
conferimenti  realizzati  mediante  apporto  di  mezzi freschi devono
essere  imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti
e/o  i  conferimenti  realizzati  mediante  conversione  delle  poste
dell'esercizio  precedente  quello  di  presentazione  del  Modulo di
domanda   devono  essere  imputati  all'anno  solare  della  relativa
delibera  di  conversione;  gli  utili accantonati e gli ammortamenti
anticipati   e,   per  le  imprese  individuali,  gli  incrementi  di
patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio
sociale  nel  quale  sono  maturati;  qualora l'esercizio sociale non
coincida   con   l'anno   solare,   gli  utili  accantonati  e/o  gli
ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli
anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore, la banca concessionaria puo'
prendere  in  considerazione  l'ammontare  indicato dall'impresa solo
dopo  aver  valutato  che  il  nuovo  capitale  proprio sia utilmente
destinabile  al  programma  e  non,  piuttosto,  alla copertura di un
preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso
la   banca   concessionaria,   con  riferimento  all'ultimo  bilancio
approvato  prima  della  presentazione  del  Modulo  di domanda ed al
relativo  stato  patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt.
2423  e  seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita'  ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo
"prospetto  delle  attivita'  e passivita'", redatto con i criteri di
cui  al  D.P.R.  n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e
seguenti  c.c.,  deve  rilevare  se  vi  sia  eccedenza  di attivita'
immobilizzate   rispetto   ai   capitali  permanenti.  Per  attivita'
immobilizzate   si   intende   la   somma   delle  poste  dell'attivo
patrimoniale  di  cui  ai  punti A (Crediti verso soci per versamenti
ancora  dovuti),  B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente  agli  importi  esigibili oltre l'esercizio successivo;
per  capitali  permanenti si intende la somma delle poste del passivo
patrimoniale  di  cui  ai  punti  A  (Patrimonio netto), B (Fondi per
rischi   e   oneri),  C  (Trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro
subordinato)  e  D  (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi
esigibili  oltre  l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi
sia,  la  banca  concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo
assetto  patrimoniale  dell'impresa  risultante  in fase istruttoria,
deve     valutare    l'opportunita',    ai    fini    del    giudizio
sull'agevolabilita' del programma, che l'impresa stessa provveda o si
impegni  a  provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque
prima  dell'erogazione  delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu'
dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario,
da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c)  strumenti  di  raccolta  anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purche'  previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni
della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e)  finanziamenti  a  fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
del programma da agevolare.
Gli  strumenti  di  cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non  inferiore  a  cinque anni. La banca concessionaria deve indicare
nella  propria  istruttoria  gli  strumenti  ai quali l'impresa si e'
impegnata  a  ricorrere  ed  il  relativo  ammontare,  in modo che il
Ministero  possa  compiutamente  formulare nel decreto di concessione
provvisoria   le   relative  condizioni  che  l'impresa  stessa  deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto  previsto  prima  di  erogare  la  prima delle quote di cui al
successivo punto 7.1.
Per  quanto riguarda le societa' cooperative, l'art. 3 della legge 31
gennaio  1992,  n.  59, fissa un limite massimo di quote o azioni che
possono  essere  possedute  da  ciascun  socio  persona  fisica. Tale
limite,  di  fatto,  in  costanza  della compagine sociale, impedisce
l'incremento  del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal
momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali riserve
indivisibili,  costituite  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  16
dicembre  1977,  n.  904,  non  possono essere distribuite tra i soci
sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa
che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese
in  considerazione,  ai  fini  di cui si tratta, senza richiederne la
conversione  in  capitale  sociale,  purche'  sia  stato raggiunto il
limite  del  capitale  sopra  richiamato  per  tutti  i  soci persone
fisiche;  in  tal  caso il relativo ammontare viene convenzionalmente
imputato  all'anno  solare  di  avvio  a realizzazione del programma.
Restano  ferme  le  disposizioni in materia di esplicita destinazione
del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore,  per  tenere conto oltre che
dell'adeguatezza   anche  della  tempestiva  immissione  di  capitale
proprio  in  tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia
il  valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello
degli  investimenti  vengono  attualizzati all'anno solare di avvio a
realizzazione   del   programma  medesimo,  con  gli  stessi  criteri
impiegati  per  il  calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti
2.10 e 2.11).
Fatta  salva  la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il
capitale  proprio  computato  ai fini del calcolo dell'indicatore non
puo',   in   ogni   caso,   essere   superiore  alla  differenza  tra
l'investimento  attualizzato  e  l'ammontare delle agevolazioni nette
attualizzate  concedibili  nella misura in cui richieste dall'impresa
(per  semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in
ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.9).
6.3  L'indicatore  n.  2  e'  il  rapporto  tra il numero di occupati
attivati  dal  programma  e  l'investimento complessivo. Il valore di
quest'ultimo  e'  lo  stesso  di  quello  impiegato  per  il  calcolo
dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma e'
rilevato,  con  riferimento  alla  sola  ed  intera unita' produttiva
interessata  dal  programma  medesimo,  come  differenza,  positiva o
uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo
di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il
successivo  punto  6.8).  Il dato "a regime" da considerare e' quello
che  rileva,  rispetto  alla  detta  situazione  precedente,  la sola
variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
-  il  numero  dei  dipendenti e' quello medio mensile degli occupati
durante  i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base
dei  dati  rilevati  alla  fine  di ciascun mese con riferimento agli
occupati  a  tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti nel libro
matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello
in  C.I.G.S.;  i  lavoratori  a tempo parziale vengono considerati in
frazioni  decimali  in  proporzione  al rapporto tra le ore di lavoro
previste  dal  contratto  part-time  e  quelle  fissate dal contratto
collettivo di riferimento;
-  il  numero  dei  dipendenti  e'  espresso  in  unita'  intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in
parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente,
quale  dato  "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto
per  detto  precedente  programma,  come eventualmente aggiornato con
nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima
confermato;
-  nei  casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai
fini  del  calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta
pari  a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al
programma  risultante  dal  prospetto di cui al punto B9 della Scheda
Tecnica;
-  nel  caso  di  programmi promossi dalle imprese di costruzioni che
prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5,
i  livelli  occupazionali  sono  rilevati  con  riferimento  a  detti
cantieri.  L'impresa e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni,
a  tenere  presso  la sede operativa, di cui al medesimo punto 2.5, i
libri  matricola  relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i
livelli  occupazionali  per  ciascun  mese  e  per  ciascun  cantiere
medesimo.
6.4  L'indicatore  n.  3  e'  pari  al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione   concedibile,   per   dimensione   di  impresa  ed
ubicazione  dell'unita'  produttiva,  e la misura richiesta. Ciascuna
impresa,  all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni,
deve   richiedere   tutta   la  misura  agevolativa  massima  (100%),
consentita  dall'art.  2,  comma  9 del regolamento, ovvero una parte
della  stessa  (dall'1%  al  99%).  Detto  indicatore non puo' essere
oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa,
una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo'
piu'  modificarla  una volta trascorsi i termini per la presentazione
delle  domande;  la  misura  deve  risultare coerente con il piano di
copertura   del  fabbisogno  finanziario  del  programma  e  cio'  in
relazione  a  quanto  esposto  al precedente punto 5.8 in merito alle
valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
-  la  misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente
espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso
di  difformita'  tra  le  due indicazioni si assume la percentuale in
lettere;  nel  caso  in  cui vengano indicate frazioni decimali, come
misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
-  in  caso  di  mancata  indicazione  nella  Scheda  Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una  quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto, la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.
6.5  L'indicatore  n.  4  e'  determinato  dal  punteggio complessivo
conseguito  da  ciascun  programma sulla base di specifiche priorita'
regionali individuate:
a)  per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto
6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori
merceologici  ed  alle  tipologie  di  investimento  ammissibili alle
agevolazioni;
b)  per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto
6.1, lettera b):
-  con  riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per aree;
-  con  riferimento  alle aree ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per settori.
Tali   priorita'   sono   indicate  da  ciascuna  regione  attraverso
l'attribuzione  a  ciascuna  combinazione  dei  detti  elementi di un
punteggio  numerico  intero  compreso  tra  zero  e  trenta,  per  le
graduatorie  regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle
speciali.
Ai fini di cui sopra:
-  per  aree  del  territorio  si fa riferimento a quelle dei singoli
Comuni;
-  per  settori  merceologici  si fa riferimento alla Classificazione
delle   Attivita'  economiche  ISTAT  '91  (per  quanto  concerne  le
attivita'   di   servizi  si  veda  l'Allegato  n.  2  alla  presente
circolare);
-  per  tipologie  di investimento si fa riferimento a ciascuna delle
tipologie di cui al precedente punto 3.1.
Entro  il  medesimo  termine del 31 ottobre di ciascun anno di cui al
precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie
speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero,
le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte,
riferite alle domande da presentare entro l'anno successivo, relative
alle  priorita' regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie
e/o  a  quelle  speciali,  individuando  i  corrispondenti  punteggi.
Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto,
l'indicatore   regionale   assume,   per   tutti  i  programmi  della
graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
Sulla   base   delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  il
Ministero,  valutata  la  compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo  di  tutte  le aree interessate e con le disposizioni del
regolamento,  approva  entro  il  30  novembre  successivo i punteggi
attribuiti   ai   singoli  elementi  e  li  rende  noti  ai  soggetti
interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico
intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal
punteggio  attribuito  dalla regione alle combinazioni degli elementi
sopra  indicati,  cosi'  come  approvati  dal Ministero; il punteggio
complessivo  cosi'  ottenuto  costituisce  il  valore dell'indicatore
regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
-  il  punteggio  relativo all'elemento territoriale viene attribuito
con  riferimento  all'ubicazione  dell'unita'  produttiva indicata al
punto   B1   della   Scheda  Tecnica;  quello  relativo  all'elemento
settoriale,  con  riferimento  al  punto  B4.2;  quello relativo alla
tipologia,  con  riferimento  al punto B5 (si veda l'Allegato n. 12);
nel  caso  in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori
comunali,  anche  appartenenti  a  regioni  diverse, ai quali vengano
riconosciuti  punteggi  diversi, alla stessa intera unita' produttiva
si  applica  il  punteggio  regionale  relativi  al  comune nel quale
l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il
programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di
detto comune;
-  nel  caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e
di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio
relativo  all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il
valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
-  nel  caso  in cui un programma di investimenti riguardi due o piu'
attivita'  diverse  cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
all'intero  programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli
attribuibili    alle    singole   attivita'   qualora   separatamente
considerate.
Nel  caso  di  programmi  promossi  dalle  imprese di costruzioni che
prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5,
si  applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore
delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla
tipologia del programma da agevolare.
6.6  L'indicatore  n.  5  e'  determinato  dal  punteggio complessivo
attribuito  a ciascun programma in relazione al livello di attenzione
dimostrato  dall'impresa  richiedente  nei  confronti delle tematiche
ambientali,   con   riferimento,  in  generale,  alla  certificazione
ambientale  dei  processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie
atte  a  ridurre  gli  impatti  sull'ambiente attraverso la riduzione
delle  risorse  naturali  impiegate  e  dei  quantitativi  di rifiuti
prodotti,  nonche'  alle  prestazioni  ambientali  che  si impegna ad
ottenere  in  termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose
negli    impianti    e/o   processi   produttivi   e   nei   prodotti
commercializzati,  di  qualita'  e  quantita' degli scarichi idrici e
delle emissioni gassose.
Gli  elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono
rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda
di   agevolazioni,   con  riferimento  all'intera  unita'  produttiva
interessata   dal   programma,  attraverso  la  compilazione  di  uno
specifico  questionario  della Scheda Tecnica (riportata all'Allegato
n.  12)  composto di due parti (punti C3.1 e C3.2), i cui dati devono
essere  adeguatamente supportati da specifiche ulteriori informazioni
fornite  attraverso  la parte descrittiva del business plan. La prima
parte  di detto questionario (C3.1) comprende due quesiti alternativi
riguardanti   le  politiche  che  l'impresa  ha  attivato  o  intende
attivare,  entro  il  completamento  dell'esercizio  "a  regime"  del
programma  da  agevolare,  con  attenzione  all'adesione  ai  sistemi
certificati  di  gestione  ambientale  (l'esercizio  "a regime" e' il
primo  esercizio  sociale  intero  successivo  alla data di entrata a
regime, come definito al successivo punto 6.8), ed in particolare:
1)  l'adesione  o  meno al sistema di gestione ambientale conforme al
regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, ovvero
2)  l'adesione  o meno a sistemi di gestione ambientale conformi alla
norma UNI EN ISO 14001.
Se   l'impresa   compila  la  prima  parte  del  questionario  (C3.1)
dichiarando  che  ha  gia'  aderito  o  che  aderira',  acquisendo la
relativa   certificazione,  nei  termini  suddetti,  ad  EMAS  o,  in
alternativa,  ad  ISO  14001, ricevera' il punteggio, come di seguito
specificato,  esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni e non
sulla base della seconda parte (C3.2); quest'ultima, infatti, ai fini
del  punteggio,  e'  alternativa alla prima e, nel suddetto caso, non
sara'  utile  per  la determinazione del punteggio ma dovra' comunque
essere   obbligatoriamente   compilata   a   fini   statistici  e  di
monitoraggio.  Una  risposta  positiva  ad  uno dei due quesiti della
prima parte, comporta l'obbligo per l'impresa di indicare nella parte
descrittiva   del   business   plan   lo  stato  della  procedura  di
certificazione.
Per  i  soli  nuovi  impianti  la  seconda  parte  (C3.2) deve essere
compilata  limitatamente  ai  "grandi progetti" ed alla Sezione B (si
veda  il  seguito), indicando esclusivamente i dati "a regime" a soli
fini  statistici  e  di  monitoraggio ma non ai fini del punteggio; i
nuovi   impianti,   pertanto,  potranno  ottenere  esclusivamente  il
punteggio relativo alla sola prima parte (C3.1).
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del
questionario:
-   una   risposta   positiva   al   primo  quesito  (EMAS)  comporta
l'attribuzione  di  dieci  punti  (pari al punteggio massimo relativo
all'indicatore   ambientale)   e  l'impresa,  come  detto,  non  deve
rispondere  al  secondo;  una  risposta  negativa  al  primo  quesito
comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilita'
di acquisire un punteggio, ancorche' minore, rispondendo al secondo;
-  una  risposta  positiva  al  secondo  quesito (ISO 14001) comporta
l'attribuzione   di  sette  punti;  una  risposta  negativa  comporta
l'attribuzione  di  un  punteggio  pari  a  zero e la possibilita' di
acquisire  un  punteggio,  fino  al  medesimo valore massimo di sette
punti,   rispondendo  ai  quesiti  della  seconda  parte  (C3.2)  del
questionario.
In  ogni caso, come detto, il punteggio relativo alla prima parte del
questionario  non puo' essere cumulato con altri punteggi legati alla
seconda   parte  del  questionario  medesimo  rispetto  ai  quali  e'
alternativo.
Per  quanto  concerne  la seconda parte del questionario (C3.2), che,
come   specificato,  per  i  nuovi  impianti  non  e'  utile  per  la
determinazione del punteggio e che, e' bene chiarire, rappresenta per
l'impresa un'opportunita' di conseguire un punteggio per l'indicatore
ambientale  nell'ipotesi  in  cui  la  stessa non abbia e non intenda
aderire  a  nessuno  dei sistemi di certificazione citati nella prima
parte (C3.1), occorre distinguere due categorie di programmi:
a) quelli diversi dai cosiddetti "grandi progetti",
b) i cosiddetti "grandi progetti",
la cui definizione e' fornita al precedente punto 6.1.
L'impresa  che  abbia risposto negativamente anche al secondo quesito
della  prima  parte  del  questionario,  puo' raggiungere comunque un
massimo  di  sette  punti,  calcolati  come  di  seguito specificato,
attraverso:
-  i  quesiti  della  sola  "Sezione  A"  della seconda parte (C3.2),
qualora    il   programma   da   agevolare   sia   rispondente   alle
caratteristiche di cui alla precedente lettera a);
-  i  quesiti  della  sola  "Sezione  B"  della seconda parte (C3.2),
qualora    il   programma   da   agevolare   sia   rispondente   alle
caratteristiche  dei "grandi progetti" di cui alla precedente lettera
b).
In relazione ai criteri di determinazione del punteggio, legati, come
detto, alla rispondenza o meno del programma alle caratteristiche dei
"grandi  progetti"  che,  a  loro  volta,  tra l'altro, sono riferiti
all'ammontare  degli  investimenti  ritenuti  ammissibili dalla banca
concessionaria ed all'incremento occupazionale (che potrebbero essere
quindi   diversi   rispetto  a  quelli  indicati  dall'impresa  nella
domanda),  nonche' al contributo concedibile (si vedano le condizioni
di  cui  alla  disciplina  multisettoriale  degli  aiuti regionali ai
grandi  progetti  d'investimento illustrate al precedente punto 2.6),
variabile,  tra  l'altro,  con  il  tasso di attualizzazione, occorre
preliminarmente precisare che i programmi rispondenti, sulla base dei
dati della domanda, alle dette caratteristiche dei "grandi progetti",
che  non  abbiano  acquisito  un punteggio attraverso i quesiti della
prima   parte   del  questionario  (C3.1),  devono  obbligatoriamente
compilare entrambe le Sezioni A e B al fine di consentire, in sede di
compilazione   delle  graduatorie,  la  corretta  determinazione  del
punteggio  dell'indicatore  ambientale sulla base dei dati della sola
Sezione  A  o  della  sola Sezione B in relazione all'ammontare degli
investimenti  ammissibili  risultanti dall'istruttoria e del tasso di
attualizzazione  da  applicare  secondo  quanto previsto dall'art. 2,
comma 13 del regolamento (per i "grandi progetti" che hanno acquisito
un  punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario
resta l'obbligo, a fini statistici e di monitoraggio, di compilare la
sola Sezione B).
In merito alla "Sezione A", si precisa quanto segue.
L'impresa,  ad  eccezione,  come  detto,  dei  nuovi  impianti,  deve
indicare  se,  con  riferimento  alle  sostanze  pericolose  presenti
nell'esercizio  "precedente"  negli  impianti e/o processi produttivi
e/o  nei  prodotti  commercializzati  relativi  all'unita' produttiva
interessata  dal programma, intende eliminare (punto C3.2.1) l'uso di
tali  sostanze  ovvero  sostituirle  (punto  C3.2.2)  con  altre meno
pericolose  prima  dell'avvio  dell'esercizio "a regime"; la presenza
nel  corso  dell'esercizio  "a  regime"  di una o piu' delle sostanze
pericolose  segnalate comporta, pertanto, l'annullamento del relativo
punteggio  eventualmente  attribuito,  con il conseguente scostamento
dell'indicatore   ambientale.   Inoltre,   qualora  il  programma  di
investimenti   da  agevolare  consista  in  un  ammodernamento  (come
definito  al  precedente  punto 3.1.II), l'impresa dovra' indicare se
l'unita'  produttiva,  al  momento  della presentazione del Modulo di
domanda,   sia   ubicata,   in   un'area  naturale  protetta  inclusa
nell'elenco  ufficiale "Aree Naturali Protette" pubblicato sulla G.U.
n.  141  del  19  giugno  1997, specificandone la denominazione ed il
Comune di riferimento. Ai fini di cui sopra:
- l'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima
della data di presentazione del Modulo di domanda;
-  l'esercizio  "a  regime"  e'  il  primo  esercizio  sociale intero
successivo alla data di entrata a regime (si veda il successivo punto
6.8);
-  le  sostanze  pericolose  da  eliminare o sostituire, utili per la
determinazione dell'indicatore ambientale, sono quelle afferenti alle
"frasi  di  rischio"  individuate  dall'Allegato  III del decreto del
Ministro  della  Sanita'  del 28 aprile 1997 e successive modifiche e
integrazioni  (GU  n. 192 del 19.8.97, GU n. 271 del 19.11.98 e GU n.
226  del  25.9.99) contraddistinte dalle seguenti sigle: R23 (Tossico
per  inalazione), R24 (Tossico a contatto con la pelle), R25 (Tossico
per  ingestione),  R26  (Molto  tossico  per  inalazione), R27 (Molto
tossico a contatto con la pelle), R28 (Molto tossico per ingestione),
R45  (Puo'  provocare  il  cancro),  R46  (Puo' provocare alterazioni
genetiche  ereditarie), R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in
caso  di  esposizione  prolungata), R49 (Puo' provocare il cancro per
inalazione), R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R60
(Puo'  ridurre  la  fertilita') e R61 (Puo' danneggiare i bambini non
ancora  nati)  o  combinazioni  delle frasi "R" previste dallo stesso
Allegato  III,  nelle  quali  sia presente almeno una di quelle sopra
specificate (ad esempio: 39/25);
-  le  sostanze  meno  pericolose  che,  qualora  sostituite a quelle
pericolose,   sono   utili   per  la  determinazione  dell'indicatore
ambientale   sono   quelle   caratterizzate   da   frasi  di  rischio
dell'Allegato III diverse da quelle di cui all'alinea precedente;
- ai fini di cui si tratta, si considera eliminata anche una sostanza
pericolosa  sostituita  con  una  non  caratterizzata da alcuna delle
frasi di rischio dell'Allegato III (sostanza non classificata).
Per  quanto  concerne  l'attribuzione  del punteggio alla "Sezione A"
della seconda parte C3.2 del questionario:
- tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di
7  punti eliminando e/o sostituendo le suddette sostanze in base alle
seguenti modalita':
-   l'eliminazione   di   almeno  tre  sostanze  pericolose  comporta
l'attribuzione  di  un  punteggio  pari  a  7,  quella  di almeno due
sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 5, quella di una sola
sostanza,  un  punteggio  pari  a 3; l'assenza di sostanze pericolose
nell'esercizio  "precedente"  o la mancata eliminazione di almeno una
sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero;
- la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno
pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 3,5, quella
di  almeno  due  sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 2,5,
quella  di  una  sola sostanza, un punteggio pari a 1,5; l'assenza di
sostanze   pericolose   nell'esercizio   "precedente"  o  la  mancata
sostituzione  di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio
pari a zero;
-  qualora  il  programma  sia  di  ammodernamento  e l'impresa operi
all'interno  di  un'Area Naturale Protetta (G.U. n. 141 del 19.6.97),
il  punteggio  sopra  individuato viene attribuito assegnando 7 punti
per   l'eliminazione   di   almeno   due   sostanze  e  5  punti  per
l'eliminazione  di  una  sola  sostanza  pericolosa;  5  punti per la
sostituzione  di  almeno  tre  sostanze  pericolose con sostanze meno
pericolose,  3,5 punti per la sostituzione di due sostanze pericolose
e  2,5  punti per la sostituzione di una sola sostanza pericolosa; e'
confermata  l'attribuzione  di un punteggio pari a zero in assenza di
sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o nel caso di mancata
eliminazione o sostituzione di almeno una di tali sostanze;
-   e'  possibile  indicare  insieme  l'eliminazione  (C3.2.1)  e  la
sostituzione  (C3.2.2)  di  sostanze  pericolose, sommando i relativi
punteggi comunque nel massimo di 7 punti.
In merito alla "Sezione B", si precisa quanto segue.
L'impresa  deve  indicare,  con  riferimento alla situazione rilevata
nell'esercizio   "precedente"   ed   a   quella  prevista  nel  corso
dell'esercizio  "a  regime"  nell'unita'  produttiva  interessata dal
programma, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da
fonti  rinnovabili  derivante  da  autoproduzione sull'energia totale
consumata,  le  quantita'  di  rifiuti  non  pericolosi  e  di quelli
pericolosi  prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed
emissioni gassose. A tal fine:
-  l'anno  dell'esercizio  "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale
chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
-  l'esercizio  "a  regime"  e'  il  primo  esercizio  sociale intero
successivo alla data di entrata a regime;
- le risorse naturali consumate sono quelle idriche totali, l'energia
totale e quella da autoproduzione da fonti rinnovabili:
* le risorse idriche totali consumate sono espresse in metri cubi;
* l'energia totale consumata e' espressa in Tonnellate Equivalenti di
Petrolio  (T.E.P.);  il  valore  in  T.E.P.  delle  principali  fonti
energetiche e' riportato in calce alle istruzioni per la compilazione
della Scheda Tecnica di cui all'Allegato n. 12;
*   l'incidenza   dell'energia  da  fonti  rinnovabili  derivante  da
autoproduzione  rispetto a quella totale consumata, entrambe espresse
in T.E.P., e' espressa in punti percentuali;
-  i  rifiuti  non pericolosi e quelli pericolosi sono quelli di cui,
rispettivamente,  agli  allegati  A  e  D  del  D.L.vo 5.2.97, n. 22,
pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15.2.97
e sono espressi in chilogrammi; i non pericolosi includono gli urbani
e gli assimilati agli urbani;
-   le   emissioni   gassose   tendono   ad   evidenziare   l'impatto
dell'attivita'   dell'unita'  produttiva  sull'atmosfera;  tali  dati
devono  essere  forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o
attivita'   dell'unita'   produttiva  interessata  dal  programma  da
agevolare   sono   soggetti   ad  autorizzazione  alle  emissioni  in
atmosfera,   ai   sensi  del  DPR  203/88  e  relativa  normativa  di
integrazione  ed attuazione, ed una copia di tale autorizzazione, con
esclusione  dei  nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di
agevolazioni;   non  devono  fornire  i  dati  quelle  attivita'  non
autorizzate  ai  sensi  del  citato  DPR  ovvero  autorizzate  ma per
sostanze  diverse  da  ossidi  di  azoto, biossido di zolfo, polveri,
sostanze  organiche  volatili  o  dalle  sostanze  appartenenti  alle
Tabelle  A1,  A2  e  B del DM 12.7.90; ai fini della compilazione dei
relativi punti del questionario occorre tenere presente quanto segue:
* tutti i dati da esporre sono espressi in chilogrammi ed indicano la
quantita'  totale  di  ciascun  inquinante  emessa  durante l'anno di
riferimento;  in  caso  di  piu'  sostanze  appartenenti  alla stessa
Tabella A1, A2 o B, le quantita' delle stesse vanno sommate;
*   quattro   degli  inquinanti  interessati  dal  questionario  sono
individuati e si tratta degli ossidi di azoto, del biossido di zolfo,
delle  polveri e delle sostanze organiche volatili; sono poi indicate
tre categorie di sostanze appartenenti, rispettivamente, alle Tabelle
A1,  A2  e  B  del  DM  12.7.90,  per  ognuna delle quali deve essere
indicata la somma delle quantita' delle relative sostanze emesse;
*  le  quantita' annuali di inquinanti emessi devono essere calcolate
secondo  le  istruzioni  fornite nel punto B4 della parte descrittiva
del business plan;
- gli scarichi idrici tendono ad evidenziare l'impatto dell'attivita'
dell'unita'  produttiva  sulla  qualita' delle acque pubbliche e sono
assoggettati al decreto legislativo n. 152 del 1999 (supplemento G.U.
n.  177  del 30.7.99); tali dati devono essere forniti esclusivamente
dalle  imprese  i  cui  impianti  o  attivita' utilizzino l'acqua nei
processi produttivi, originando scarichi idrici qualificati, ai sensi
dell'art.  2,  lettera  h)  del citato decreto legislativo n. 152/99,
come  scarichi  di  acque  reflue industriali e per i quali l'impresa
detenga  regolare  autorizzazione  ai  sensi  degli artt. 45 e 46 del
medesimo   decreto   legislativo   n.   152/99;  una  copia  di  tale
autorizzazione,  con  esclusione  dei  nuovi  impianti,  deve  essere
allegata  alla  domanda  di  agevolazioni.  Quattro  degli inquinanti
interessati dal questionario sono individuati e sono i solidi sospesi
totali   e   il  COD  (tabella  3,  allegato  5  del  citato  decreto
legislativo),  insieme  a cadmio e mercurio (tabella 3/A dello stesso
allegato  5); gli altri, fino ad un massimo di quattro, sono lasciati
alla  libera  scelta  dell'impresa, che potra' indicare quelli la cui
riduzione, tra l'esercizio "precedente" e quello "a regime", sia tale
da  poter  concorrere  positivamente  alla  formazione  del punteggio
ambientale, individuandoli tra i seguenti due gruppi:
*  arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel,
piombo,  rame,  solventi  clorurati  (somma  in  peso di cloroformio,
tetracloruro    di   carbonio,   dicloroetano   EDC,   diclorometano,
dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco;
*  inquinanti  di cui alla tabella 3/A dell'allegato n. 5 del decreto
legislativo   n.   152  del  1999  diversi  dal  cadmio  e  mercurio,
limitatamente  ai  casi  in  cui  l'attivita'  svolta  sia tra quelle
comprese nella prima colonna della medesima tabella 3/A.
Per  quanto  concerne  l'attribuzione  del punteggio alla "Sezione B"
della seconda parte (C3.2) del questionario:
- tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di
sette punti secondo la seguente composizione:
1) consumi:
- risorse idriche: 1 punto
- energia totale: 0,6 punti
- energia da fonti rinnovabili: 0,4 punti
2) inquinamento:
- rifiuti: 1 punto
- aria: 2 punti
- acqua: 2 punti
-  tutte  le  quantita'  esposte,  ad eccezione dell'energia da fonti
rinnovabili   derivante   da   autoproduzione   (espressa   in  punti
percentuali),  sono rapportate, ai fini del calcolo del punteggio, al
valore  della  produzione, espressa in milioni di lire (o in migliaia
di  euro),  di  cui  al  punto  "A"  del  conto economico dell'unita'
produttiva  redatto  secondo  le  norme del codice civile ovvero, nel
caso  in  cui  l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, al
valore,  sempre  espresso in milioni di lire (o in migliaia di euro),
di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva
stessa come evidenziati dalla contabilita' gestionale;
-  qualora  una  delle  due  componenti,  aria  o  acqua, del settore
inquinamento, in relazione all'attivita' svolta, non sia presente, e'
comunque  possibile  raggiungere il punteggio massimo previsto per il
settore  "inquinamento"  (5  punti)  ripartendo  il  punteggio  della
componente mancante (2 punti) in proporzione a quelli delle altre due
componenti (la componente presente e quella dei rifiuti); qualora non
siano  presenti  entrambe le componenti aria e acqua, solo il 50% del
relativo  punteggio  (50%  di  4 punti) viene assegnato attraverso la
componente rifiuti.
-  risorse  idriche:  una riduzione del consumo "a regime" rispetto a
quello  "precedente"  superiore  al 10% comporta l'attribuzione di un
punto;  una  riduzione  uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a
zero;
-  energia  totale:  una  riduzione del consumo "a regime" rispetto a
quello  "precedente"  superiore al 10% comporta l'attribuzione di 0,6
punti;  una  riduzione  uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a
zero;
-  energia  da  fonti  rinnovabili  derivante  da  autoproduzione: un
aumento  di  oltre  dieci punti percentuali dell'incidenza "a regime"
sul  totale  di  energia  consumata  rispetto  a  quella "precedente"
comporta  un  punteggio  pari  a 0,4; un aumento uguale o inferiore a
dieci  punti  percentuali  un  punteggio pari a zero; nel caso in cui
l'energia  da fonti rinnovabili costituisca nell'esercizio "a regime"
non  meno  dell'85% del totale dell'energia consumata, viene comunque
attribuito  un  punteggio  pari  ad  1,  indipendentemente  dal  dato
"precedente",  comprensivo  del punteggio di 0,6 relativo all'energia
totale,  che  viene  cosi' assegnato indipendentemente dalle relative
variazioni indicate;
-   rifiuti   pericolosi   e   non   pericolosi:  dette  Rp  ed  Rnp,
rispettivamente,  la riduzione della produzione "a regime" di rifiuti
pericolosi e non pericolosi rispetto a quella "precedente":
 * se vengono prodotti solo rifiuti pericolosi:
  - se e' Rp>20%, viene attribuito un punteggio pari a uno
  - se e' 10%25%, viene attribuito un punteggio pari a uno
  - se e' 15%10% e Rnp>15%, viene attribuito un punteggio pari a uno
  -  se e' Rp>10% e Rnp(< o =)15%, viene attribuito un punteggio pari
a 0,6
  -  se e' Rp(< o =)10% e Rnp>15%, viene attribuito un punteggio pari
a 0,4
  - se e' Rp(< o =)10% e Rnp(< o =)15%, viene attribuito un punteggio
pari a zero;
-  aria: le riduzioni di inquinante che determinano l'attribuzione di
un  punteggio  diverso  da zero, variabili con il tipo di inquinante,
sono le seguenti:
 * ossidi di azoto: >10%
 * biossido di zolfo, polveri e sostanze organiche volatili: >20%
 * altri inquinanti (Tabelle A1, A2 e B DM 12.7.90): >15%;
una  riduzione  superiore  alla  soglia per quattro o piu' inquinanti
comporta  l'attribuzione  di  un  punteggio  pari  a 2; una riduzione
superiore   alla  soglia  per  tre,  due  o  un  inquinante  comporta
l'attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5;
la  riduzione  superiore  alla  soglia  per  nessuno degli inquinanti
comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero;
- acqua: una riduzione superiore al 15% per quattro o piu' inquinanti
comporta  l'attribuzione  di  un  punteggio  pari  a 2; una riduzione
superiore al 15% per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione
di  un  punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5; la riduzione
superiore   alla   soglia   per  nessuno  degli  inquinanti  comporta
l'attribuzione di un punteggio pari a zero.
Ciascuna mancata o incompleta indicazione dei suddetti dati relativi,
a  seconda  dei  casi,  alle Sezioni A o B viene considerata come non
espressa  e non concorre, pertanto, alla determinazione del punteggio
dell'indicatore ambientale.
L'impresa  deve  tenere  a  disposizione, per eventuali controlli e/o
ispezioni,  la  documentazione  idonea  a  comprovare  i  dati e/o le
informazioni  fornite  attraverso  il  questionario di cui si tratta.
Ciascun   dato   e/o   informazione   non   comprovato  determina  la
corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.
6.7  Il  punteggio  che  il  programma  consegue  e  che determina la
posizione   dello   stesso   in   graduatoria  e'  ottenuto  sommando
algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati (si veda
l'Appendice, Formula n. 3).
Per  i  programmi  utilmente  collocati  in graduatoria, il Ministero
adotta  i  decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese
interessate,  alle  banche  concessionarie  e,  in  presenza  di beni
acquisiti  o  da  acquisire  in  locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori.
Il  decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria,
la  tipologia  del  programma  agevolato  e  l'ubicazione dell'unita'
produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati direttamente
dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti in locazione finanziaria, gli
investimenti  ammessi  alle  agevolazioni  suddivisi  per capitolo di
spesa,  l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due
o,  secondo  il  caso,  tre  quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a
carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
a)  di  dichiarare,  prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non
aver  ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o,
in  caso  contrario,  di aver restituito e, comunque di rinunciare ad
ottenere,  per  i  beni  del  programma  oggetto  della  concessione,
agevolazioni  di  qualsiasi  natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;
b)  di  ottemperare,  prima  dell'erogazione  delle  agevolazioni, ad
eventuali   condizioni   particolari  specificatamente  indicate  nel
decreto medesimo;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o  immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di
entrata in funzione;
d)  di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e)  di  ultimare  il  programma  entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi
dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,
fatti  salvi  i  minori termini eventualmente previsti per consentire