IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti:  nel  caso  in specie continuata inattivita'
dell'assemblea  della societa' cooperativa "Asso a r.l.", con sede in
Gorgonzola (Milano);
  Vista  la  nota  protocollo n. 676, del 1o marzo 1999 del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale - Direzione generale della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale in data 20 settembre 1995 di ispezione ordinaria
eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "Asso a r.l.", con
sede  in  Gorgonzola (Milano), da cui risulta che la medesima trovasi
nelle   condizioni  previste  dall'art.  2544  del  codice  civile  e
dall'art.  2,  comma 1,  della  legge  17 luglio 1975, n. 400 perche'
sussistono  le  seguenti cause: l'impossibilita' di poter raggiungere
gli  scopi  per  cui  e'  stata  costituita,  il mancato deposito dei
bilanci  riferiti  agli  esercizi  dal  1992  al  1994 e l'assenza di
patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato 22 maggio 2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Asso  a  r.l.",  con sede in Gorgonzola
(Milano),   costituita   per  rogito  del  notaio  dott.  Gian  Luigi
Laffranchi di Gorgonzola (Milano) in data 29 ottobre 1987, repertorio
17427/2430,  registro societa' 276730, tribunale di Milano, posizione
B.U.S.C.  n.  13180/232203,  e'  sciolta  senza dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo  comma,  parte  prima, come modificato dall'art. 18 della legge
31 gennaio  1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975,  n.  400, perche' impossibilitata a poter raggiungere gli scopi
per  cui  e'  stata  costituita,  per il mancato deposito dei bilanci
riferiti  agli  esercizi dal 1992 al 1994 e perche' risulta l'assenza
di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 5 luglio 2000
                                  p. Il dirigente reggente: Cicchitti