IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, tendente
ad   ottenere   la   proroga  della  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 e successivi,
con  i  quali  e' stato concesso, a decorrere dal 3 dicembre 1997, il
suddetto trattamento;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 30 luglio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.   Ricagni  condizionatori,  con  sede  in  Peschiera  Borromeo
(Milano),  unita' di Peschiera Borromeo (Milano) (NID 9903MI0091) per
un  massimo  di trenta unita' lavorative, per il periodo dal 3 giugno
1999 al 2 dicembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  16 luglio 1999 con decorrenza 3
giugno 1999.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
del 17 marzo 2000, n. 27963.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi