IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che prevede la possibilita' di istituire a decorrere dal 1o gennaio 1995 autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno, previa verifica dei requisiti di volume di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 "Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)"; Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del 1994 che dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di istituzione di nuove autorita' portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la risoluzione approvata dalla IX commissione trasporti della Camera nella seduta del 15 marzo 2000 che impegna il Governo a proporre l'istituzione dell'autorita' portuale di Salerno entro sessanta giorni dalla data suindicata; Verificata dai dati forniti dall'autorita' marittima con nota n. 14/13223 del 26 maggio 2000 l'esistenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; Decreta: Art. 1. Nel porto di Salerno e' istituita l'autorita' portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.