IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino
della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che prevede la
possibilita'  di  istituire a decorrere dal 1o gennaio 1995 autorita'
portuali  nei porti di Olbia, Piombino e Salerno, previa verifica dei
requisiti  di  volume  di  traffico di merci nell'ultimo triennio non
inferiore  a  3  milioni  di  tonnellate annue al netto delle rinfuse
liquide o a 200.000 "Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)";
  Visto  l'art.  6,  comma  9,  della citata legge n. 84 del 1994 che
dispone  che  il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo'
formulare  la  proposta  di  istituzione  di nuove autorita' portuali
anche  su  richiesta  di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la risoluzione approvata dalla IX commissione trasporti della
Camera  nella  seduta  del  15  marzo  2000  che impegna il Governo a
proporre  l'istituzione  dell'autorita'  portuale  di  Salerno  entro
sessanta giorni dalla data suindicata;
  Verificata  dai  dati  forniti dall'autorita' marittima con nota n.
14/13223  del  26  maggio  2000 l'esistenza dei requisiti di traffico
richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  porto  di  Salerno  e'  istituita  l'autorita'  portuale con i
compiti  previsti  dalla  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni.