IL DIRETTORE GENERALE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente,  le  norme  per  la  tutela  delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  21 novembre  1995 con il quale e'
stata  riconosciuta  la indicazione geografica tipica dei vini "delle
Venezie"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visti  i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con
i  quali  sono  state  apportate  alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   2 agosto   1996   contenentes
disposizioni  integrative  dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione  geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  e province
autonome del territorio nazionale;
  Vista  la domanda presentata dalla associazione produttori Trentino
vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della provincia autonoma di Trento e
della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione
geografica  tipica  dei  vini  "delle Venezie" formulati dal comitato
stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34
dell'11 febbraio 2000;
  Considerato  che  il comitato ha ritenuto di non doversi accogliere
l'istanza  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia tesa ad ottenere la
sostituzione  dell'elenco  dei  vitigni,  all'art.  2,  comma  7, col
generico riferimento ai vitigni raccomandati e/o autorizzati, perche'
cio' avrebbe comportato l'introduzione di alcuni vitigni non presenti
nel disciplinare attualmente in vigore;
  Considerato  che  il comitato ha ritenuto di doversi introdurre per
le   esigenze  della  produzione  locale  l'inserimento  del  vitigno
"Piculit  Neri" fra quelli che possono concorrere alla produzione del
vino a indicazione geografica tipica "delle Venezie" per la provincia
di Pordenone;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"delle Venezie";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica   "delle   Venezie",   approvato   con   decreto  dirigenziale
21 novembre   1995   e   successivamente  modificato  con  i  decreti
dirigenziali  27 febbraio  1996  e  3 ottobre 1997, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.