IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni ;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Ritenuto  di  dover  delegare  l'adozione  di  alcuni degli atti di
propria  competenza  ai  Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia
Barbieri,  sen.  prof.ssa  Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on.
dott. Giuseppe Gambale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  un'espressa  disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene  delegati,  siano dal Ministro specificamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.
  2.  Resta  altresi'  ferma la competenza del Ministro sugli atti di
natura  politica,  siano  essi  di  natura  legislativa siano essi di
natura  finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure
sulla  verifica  dei  risultati  dell'azione amministrativa alla luce
delle direttive generali politico-amministrative impartite.
  3.  Ferma  restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2,
ai  Sottosegretari  di  Stato  menzionati in premessa e' conferita la
delega  a  trattare,  sulla  base delle indicazioni del Ministro, gli
affari  inerenti  alle  materie  per ciascuno indicate nei successivi
articoli 2, 3, 4, 5 e 6.