IL DIRETTORE GENERALE del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 0022536 con il quale nel bilancio del MURST e' stato istituito il capitolo 7539 per i fini della legge n. 6/2000 che per l'anno finanziario 2000 presenta la disponibilita' di 40 miliardi di lire; Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000 con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 5.985.000.000 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa; Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge, delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. A tal fine nelle domande devono essere indicate in ordine prioritario le fasi delle attivita' previste nello studio di fattibilita' che possono essere realizzate con l'eventuale contributo. Non e' possibile chiedere la modifica delle finalita' del contributo individuate nel decreto di assegnazione dei fondi. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.