IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per lo sviluppo
            ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  10  gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28
marzo  1991,  n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura
scientifica, e in particolare l'art. 4;
  Visto il decreto ministeriale 0022536 con il quale nel bilancio del
MURST  e'  stato istituito il capitolo 7539 per i fini della legge n.
6/2000  che per l'anno finanziario 2000 presenta la disponibilita' di
40 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  346 del 29 maggio 2000 con il
quale  il  Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma
di  L. 5.985.000.000  per  l'erogazione  di  contributi  annuali  per
attivita'  coerenti  con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai
sensi dell'art. 4 della legge stessa;
  Considerato  che  in  particolare  l'art. 1, comma 1 della predetta
legge,  delimita  gli interventi all'ambito delle scienze matematiche
fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
  Considerata  l'opportunita'  di  determinare  le  modalita'  per la
concessione dei contributi;
  Visti  gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000
enti,   accademie,   fondazioni,   consorzi,  associazioni  ed  altre
istituzioni  pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione
della  cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio   naturalistico,   storico-scientifico,   tecnologico   ed
industriale   conservato  nel  nostro  Paese,  nonche'  attivita'  di
formazione  e  di  divulgazione  al fine di stimolare l'interesse dei
cittadini  ed  in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e
della  sperimentazione  scientifica, anche attraverso l'impiego delle
nuove tecnologie multimediali.
  I   progetti   sono   sostenuti  finanziariamente  soltanto  da  un
contributo  che  non  puo'  coprire l'intero costo previsto nel piano
finanziario.
  A   tal  fine  nelle  domande  devono  essere  indicate  in  ordine
prioritario   le  fasi  delle  attivita'  previste  nello  studio  di
fattibilita'   che   possono   essere   realizzate   con  l'eventuale
contributo.
  Non   e'   possibile  chiedere  la  modifica  delle  finalita'  del
contributo individuate nel decreto di assegnazione dei fondi.
  Saranno    tenute    in   particolare   considerazione,   ai   fini
dell'istruttoria   e   dell'entita'  del  contributo,  le  iniziative
presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti
pubblici  e  privati  cosi'  da  favorire  una  migliore qualita' dei
risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.