IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  il  regolamento  di esecuzione alla predetta legge n.
963/1965;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visti  il  regolamento  (CE)  n.  1263 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il
regolamento (CE) n. 1792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante
modalita' attuative di dette azioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo
2000,   recante   obiettivi   al   31 dicembre  2001  per  la  flotta
peschereccia italiana;
  Visto   il   VI   piano   triennale   2000-2002   della   pesca   e
dell'acquacoltura  approvato  dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio
2000;
  Visto   il   decreto   ministeriale   30  giugno  2000  concernente
l'interruzione  tecnica  dell'attivita'  di  pesca  a  strascico  e/o
volante nel Mar Ionio;
  Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri, nella seduta del 14
luglio  2000,  ha  preso  atto  della  situazione ambientale del Mare
Adriatico  legata  alla  presenza  di  mucillagini sul fondo marino e
delle conseguenze negative sulle attivita' di pesca ed ha autorizzato
il Ministro delle politiche agricole e forestali ad adottare per tale
mare  le  misure  tecniche per l'interruzione dell'attivita' di pesca
previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno 2000 e 19
luglio 2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'interruzione   tecnica  dell'attivita'  di  pesca  delle  navi
abilitate,  ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
allo  strascico  e/o  volante,  con  l'esclusione  della sciabica, ed
iscritte  nei  compartimenti  marittimi  da Imperia a Reggio Calabria
compresi, e' attuata per trenta giorni consecutivi dal 2 settembre al
1o  ottobre  2000,  secondo  le  modalita'  stabilite  dai successivi
articoli.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a
statuto  speciale  Sicilia  e Sardegna l'attuazione dell'interruzione
tecnica  della  pesca  e'  disciplinata dalle rispettive legislazioni
regionali  e  le  eventuali  misure  sociali d'accompagnamento sono a
carico dei rispettivi bilanci.