IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 1792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni; Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000, recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana; Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel Mar Ionio; Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2000, ha preso atto della situazione ambientale del Mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attivita' di pesca ed ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole e forestali ad adottare per tale mare le misure tecniche per l'interruzione dell'attivita' di pesca previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno 2000 e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. L'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria compresi, e' attuata per trenta giorni consecutivi dal 2 settembre al 1o ottobre 2000, secondo le modalita' stabilite dai successivi articoli. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.