IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma dell'art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Vista  la  legge  27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle
strade  del vino" ed in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali la definizione degli standard
minimi  di  qualita',  da adottarsi mediante decreto, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto   altresi'   l'art.   5,   della  citata  legge  che  estende
l'applicazione   della   stessa  alla  realizzazione  delle  "strade"
finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni
di  qualita', con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere
ai prodotti tipici;
  Visto  il proprio decreto 8 settembre 1999, n. 350, con il quale e'
stato  adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei
prodotti  tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 173/1998;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, espressa nella seduta
del 1o giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Con  il  presente  decreto  sono fissati gli standard minimi di
qualita'  per  i  percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio
1999, n. 268.
  2.  I  percorsi  di  cui  al  comma  1  sono  quelli  lungo i quali
insistono,  oltre  alle  produzioni  qualitative  di  cui  alla legge
10 febbraio  1992,  n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi
del  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio  e le produzioni
agroalimentari  tradizionali,  individuate  ai  sensi del decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali 8 settembre 1999, n.
350.