IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  di  questo  Ateneo approvato con
decreto   rettorale  30 settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 23 maggio 2000;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Art.  244  -  Titolo VIII. - Scuole di specializzazione del settore
medico relativo alla Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
e ricostruttiva: