IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 luglio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;
  Considerato  che  diverse  zone del territorio nazionale sono state
gravemente  danneggiate  da  incendi  verificatisi  dal  19 giugno al
10 luglio  2000  e  che  occorre provvedere con rapidita' ad adottare
tutte  le  misure  necessarie  per rimuovere la situazione di crisi e
favorire   il   riassetto  ambientale  e  la  ripresa  delle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Visti  gli  esiti delle riunioni tenutesi nei giorni 10 e 11 luglio
2000  con  i rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del Corpo forestale e dei Ministeri dell'ambiente e della difesa;
  Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare ulteriori ed urgenti
interventi preventivi nelle aree a maggiore rischio d'incendio;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire, fino al 30 settembre, l'attuazione di ulteriori
misure  di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle
aree a maggior rischio del territorio nazionale e' assegnato al Corpo
forestale  dello  Stato  e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un
contributo  rispettivamente  di  lire  6  miliardi,  comprensivo  del
compenso   per   gli  equipaggi  di  volo  impegnati  nella  campagna
antincendi  dell'anno  2000,  e  di  lire  8  miliardi a valere sulle
disponibilita'  del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353
"Fondo  della  protezione  civile")  dello  stato  di  previsione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le  somme  sono  versate  dal Dipartimento della protezione civile in
conto   entrate   dello   Stato   per  la  successiva  riassegnazione
rispettivamente  al  Ministero delle politiche agricole e forestali e
al Ministero dell'interno.
  2.  I proventi delle convenzioni che il Corpo forestale dello Stato
e  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco stipulano con regioni ed
enti   locali  affluiscono  in  conto  entrate  dello  Stato  per  la
successiva  riassegnazione ai capitoli di pertinenza dei Ministeri di
appartenenza dei corpi.