IL DIRETTORE
          della direzione provinciale del lavoro di Savona
  Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;
  Visti  gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975,
n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996;
  Ritenuta la propria competenza;
  Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta, di diritto, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  2544  del  codice  civile, primo comma,
secondo periodo, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore,
non   risultandovi   rapporti  patrimoniali  da  definire.  L'odierno
provvedimento,  valido  ed efficace, costituente titolo da iscriversi
nel   registro   delle   imprese,  sara'  revocato,  con  conseguente
riviviscenza  della  societa'  nello stato di fatto e di diritto ante
quo,   su   domanda   di  chiunque  sia  portatore  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  nella  sola  ipotesi  in  cui  il credito
vantato  dalla  sciolta  cooperativa nei confronti della liquidazione
coatta   amministrativa  del  CO.CE:d.L.,  trovi  totale  o  parziale
capienza.
  Societa' cooperativa S.C.E.D.T., con sede in Savona, via Zunini 2/1
- registro imprese n. 5432, B.U.S.C. n. 621/141476.
    Savona, 7 luglio 2000
                                     p. Il direttore reggente: Savoia