IL COMITATO ISTITUZIONALE

  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive integrazioni;
  Visti in particolare gli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989;
  Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Vista la legge 5 maggio 1994, n. 36;
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
  Vista  la  legge  regionale  7 febbraio  1994,  n.  8 della regione
Campania;
  Vista  la  circolare  n.  8550  del  28 luglio  1997  della regione
Campania - Assessorato ai lavori pubblici e protezione civile;
  Premesso:
    che  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  integrata dalle leggi
7 agosto  1990,  n.  253  e  4  dicembre 1993, n. 493, ha lo scopo di
assicurare  la  difesa  del  suolo,  il  risanamento  delle acque, la
fruizione  e  la  gestione  del  patrimonio  idrico per gli usi di un
razionale  sviluppo  economico  e  sociale  e la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi;
    che  l'art.  12 della legge n. 183/1989 individua nelle Autorita'
di bacino il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano
di bacino, che ha valore di piano territoriale di settore mediante il
quale  sono  pianificate  e  programmate  le  azioni e le norme d'uso
finalizzate  alla  conservazione, la difesa e alla valorizzazione del
suolo  e  alla  corretta  utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche  ambientali  del  territorio  interessato,  quale  il
bacino idrografico;
    che  il  piano  di  bacino,  redatto  dalla competente Autorita',
rappresenta il risultato di una intensa attivita' di coordinamento in
sede  decentrata,  tra  Stato  e  regioni  e  tra  i diversi soggetti
regionali  e  costituisce la base per una garanzia di efficacia della
spesa  pubblica,  programmata  per  la realizzazione di interventi di
difesa del suolo;
    che  di conseguenza qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad
obiettivi  di  difesa,  conservazione,  tutela della risorsa idrica e
risorsa  suolo,  uso  delle  risorse  naturali, tutela dell'ambiente,
protezione  civile,  deve essere preventivamente verificato sul piano
tecnico  e  della  coerenza  con  le  linee  generali  di assetto del
territorio  dell'Autorita'  di bacino, quale organo di programmazione
interdisciplinare,  capace  di  valutare  le priorita' di azioni e le
esigenze   nei   diversi  settori  attraverso  una  base  conoscitiva
consolidata;
    che  l'Autorita'  di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
cosi'  come  previsto dall'art. 12 della legge n. 493/1993 ha redatto
ed adottato i seguenti piani stralcio relativi a settori funzionali:
      piano stralcio difesa alluvioni - bacino Volturno;
      piano  stralcio  tutela ambientale - conservazione zone umide -
area delle Mortine;
    che  la stessa Autorita' di bacino ai sensi della legge 13 luglio
1999, n. 226 ha approvato il seguente piano straordinario ed adottato
le relative misure di salvaguardia:
      piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio
idrogeologico piu' alto, recante l'individuazione e la perimetrazione
delle aree a rischio idraulico e di frana molto elevato.
  Considerato:
    che  alla  base  della  redazione  del  piano  di  bacino si pone
l'attivita'  conoscitiva  che,  rappresentando l'organizzazione di un
quadro    conoscitivo    omogeneo    ed    aggiornato   del   sistema
fisico-ambientale, dei vincoli, degli strumenti urbanistici esistenti
ecc.,  fornisce  una  visione  dell'intero  territorio,  consentendo,
cosi',  l'individuazione  di  azioni  (studi  e interventi) necessari
all'attivita' di pianificazione e programmazione;
    che,   nelle   more   dell'elaborazione   del  piano  di  bacino,
dell'approvazione  dei  piani stralcio e del recepimento degli stessi
da  parte  degli  enti  territoriali,  si  palesa  la  necessita'  di
monitorare  le  risorse  acqua e suolo attraverso la conoscenza degli
interventi  che  i diversi enti a vario titolo attuano sul territorio
di competenza dell'Autorita' di bacino, valutandone la compatibilita'
ambientale con la pianificazione e la programmazione in corso a scala
di  bacino e fornendo, laddove necessario, le opportune direttive e/o
prescrizioni per la salvaguardia delle risorse stesse;
    che  su conforme parere del comitato tecnico, questa Autorita' di
bacino  intende  gestire questa fase transitoria, escludendo a priori
la  logica  dell'immobilismo  o  dell'assenso  incondizionato, che di
fatto   possono   produrre   esclusivamente   un  aggravamento  delle
situazioni di dissesto presenti e di degrado ambientale;
    che  gia'  da  tempo su specifica iniziativa del comitato tecnico
regionale  della  Campania e successivamente di altre amministrazioni
regionali  si  e'  di  fatto  avviata  un'attivita' di espressione di
parere  preventivo  da  parte  di  questa  Autorita'  di bacino per i
progetti  di  opere  e  interventi e per i piani regolatori comunali,
predisposti dai diversi Enti territoriali appartenenti al bacino;
  Ritenuto che al fine di perseguire:
    una unitaria e razionale programmazione;
    una  piu' efficiente gestione del territorio (un buon governo del
territorio si misura proprio dalla capacita' di gestirlo);
    una    complessiva   conoscenza   dei   progetti   che   incidono
sensibilmente  sul  territorio  e  sulla  valutazione del rischio che
questa  Autorita'  di  bacino  sta  elaborando per ciascun settore di
competenza,
e  disporre le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione
agli   aspetti   non   ancora   compiutamente  disciplinati,  occorre
esercitare,  sull'intero bacino di competenza, la suesposta attivita'
di   monitoraggio   e  valutazione  di  tutte  le  attivita',  studi,
monitoraggio  e  interventi  attraverso  l'espressione  di  un parere
preventivo  di  compatibilita'  sulla  scorta  del  gia' ampio quadro
conoscitivo  in  possesso  di  questa  Autorita' di bacino, del piano
straordinario  approvato,  dei piani stralcio adottati e di quelli in
itinere;
  Tutto quanto innanzi visto, considerato e ritenuto;
                   Si emana la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  Salvo  quanto  diversamente  disposto  nei Piani stralcio di bacino
adottati e nel Piano straordinario approvato:
    tutti   gli   interventi   di   cui  al  successivo  Allegato  A,
direttamente  o  indirettamente interferenti con la pianificazione di
bacino,   da   realizzare   sul   territorio  dei  bacini  dei  fiumi
Liri-Garigliano  e  Volturno,  ad opera di enti pubblici o di privati
cittadini  che,  per  dimensioni areali e/o impatto ambientale, hanno
rilevanza a scala di bacino;
    tutti  i  piani  ed i programmi di cui all'art. 17, comma 4 della
legge  n.  183/1989,  non  aboliti, e quelli introdotti da successive
normative ed elencati all'Allegato B;
    nonche'  tutti  i  piani  regolatori  generali  comunali  e  loro
varianti non ancora approvati,
    devono  essere  sottoposti al parere vincolante dell'Autorita' di
bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la compatibilita' con
la pianificazione di bacino.