IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi
&  C.,  inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 17
marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione
di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte  integrante  del presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 22 febbraio 2000,
stabilisce  per  un  periodo di nove mesi, decorrente dal 23 febbraio
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria  tessile  applicato, a venti ore medie settimanali
nei  confronti  di  un  numero  massimo di lavoratori pari a diciotto
unita', su un organico complessivo di trentadue unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 2000 al 22 novembre
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.  1,  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.a.s.  I.B.A.S.  di  Mario de Bernardi & C., con sede in Vanzaghello
(Milano),  unita'  di  Vanzaghello  (Milano), (NID 0003000006), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore  settimanali,  a venti ore medie settimanali, nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori pari a diciotto unita', su un organico
complessivo di trentadue unita'.